FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 settembre 2004 – 15 ottobre 2004. Con i migliori saluti. p. Il Direttore Generale
SCADENZE di settembre 2004
Prossime scadenze relative ai versamenti di
UNICO 2004 - 16 settembre 2004: versamento della 4° o della 3° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004; - 30 settembre 2004: versamento della 5° o della 4° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a decorrere dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004.
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Versamento delle ritenute applicabili alle
provvigioni
Versamento Iva mensile di Agosto
Invio telematico del modello 770 semplificato
Comunicazione al datore di lavoro per gli acconti dovuti in dipendenza di
Modello 730
NOTIZIARIO MENSILE di settembre 2004
Manovra correttiva operativa dal 1° agosto
Rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni e dei terreni
Chiarimenti sulla participation exemption
Modello per il rimborso
o la compensazione Iva trimestrale
Trasmissione telematica: gli incaricati
rispondono per ciascuna dichiarazione
In Gazzetta i modelli di comunicazione per
l’opzione sul regime di trasparenza e consolidato domestico
Riforma Biagi: istituite le commissioni di
certificazione presso Dpl e Province
Impatto dell’allargamento Ue sugli
adempimenti Iva
Indicazioni operative sugli invii telematici al Registro Imprese
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Quando fare il 770 “semplificato” |
Tale modello va utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2003 sui seguenti redditi: - lavoro dipendente ed assimilati; - indennità di fine rapporto; - prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; - redditi di lavoro autonomo; - provvigioni e taluni redditi diversi. Vanno inoltre comunicati con tale dichiarazione i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2003 per il periodo d’imposta precedente. |
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Quando fare il 770 “ordinario” |
il modello 770 “ordinario”, la cui trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 02 novembre 2004, va utilizzato ad opera dei sostituti d’imposta e dai soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (ad esempio, banche, SIM, notai, ecc.), per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2003 sui seguenti redditi: - dividendi; - proventi da partecipazione; - redditi di capitale. Vanno comunicati con tale dichiarazione anche i dati relativi: - alle operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo; - alle indennità di esproprio; - ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d’imposta utilizzati. |
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La struttura del modello “semplificato” |
Il modello 770 strutturalmente non presenta particolari novità rispetto all’anno scorso, si compone di frontespizio, certificazioni dei redditi, prospetti SX e ST relativi a versamenti e compensazioni. In particolare, per quanto riguarda le certificazioni: - quelle riferite a lavoratori dipendenti e assimilati sono così composte: · parte A – dati del dipendente, pensionato o altro percettore; · parte B – dati fiscali · parte C – dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi · parte D – dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2003 |
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- quelle relative agli altri soggetti si riferiscono a: · lavoro autonomo (professionisti); · provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, nonché derivanti da vendita a domicilio; redditi diversi (per esempio prestazioni occasionali). |
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L’indicazione dei versamenti e delle compensazioni (quadri ST e SX) |
- in presenza del modello 770 “ordinario” è obbligatorio includere in tale ultimo modello, i dati relativi a tutti i versamenti e le compensazioni (inclusi pertanto quelli relativi al modello SEMPLIFICATO) utilizzando i quadri ST e SX; - in assenza del modello 770 “ordinario” i dati relativi ai versamenti ed alle compensazioni vanno comunicati con il modello 770 “semplificato”. |
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Come può essere suddiviso il modello 770 “semplificato” |
E’ possibile suddividere il modello 770 “semplificato” in due parti (ad esempio, dipendenti ad opera consulente del lavoro, altri redditi ad opera del commercialista). In tal caso: - una parte deve contenere: frontespizio, comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; - l’altra parte deve contenere: frontespizio, e comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - se i prospetti ST e SX devono essere presentati nell’ambito del 770 “semplificato” (assenza del 770 “ordinario”), vanno inclusi nella parte contenente le comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; - i prospetti ST e SX, non possono essere divisi. |
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L’invio del modello |
Il modello 770 “semplificato” (al pari di quello “ordinario”) può essere presentato esclusivamente per via telematica, in quanto non è più consentita la presentazione del modello in formato cartaceo presso le banche o gli uffici postali: - direttamente dal sostituto d’imposta; - oppure per il tramite degli intermediari abilitati ex art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/98 (professionisti, CAF, ecc.). Nel caso di presentazione diretta, il servizio telematico da utilizzare varia a seconda del numero di comunicazioni indicate nel frontespizio: - superiore a 20: servizio telematico Entratel; - non superiore a 20: servizio telematico Internet. |
SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 settembre al 15 ottobre
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Mercoledì 15 Settembre |
n Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
n Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
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Giovedì 16 Settembre |
n Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
n Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
n Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
n Versamento della settima rata dell’IVA dovuta per l’anno 2003 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo 2004.
n Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
n Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 1,42%.
n Versamento della IV° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno con applicazione degli interessi dello 1,42%.
n Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della terza rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello 0,93%).
n Versamento della III° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno da parte dei contribuenti che hanno effettuato il primo versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio (con applicazione degli interessi dello 0,93%).
n Versamento da parte dei soggetti IRES (IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della quarta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 1,42%.
n Versamento da parte dei soggetti IRPEG con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della terza rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello 0,93%).
n Versamento da parte dei soggetti IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio della terza rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi 0,93%).
n Versamento da parte dei soggetti IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 agosto della seconda rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione della maggiorazione dello 0,40% (con applicazione degli interessi 0,45%).
n Riprende oggi il decorso dei termini processuali sospesi lo scorso 1 agosto.
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Lunedì 20 Settembre |
n Termine ultimo per procedere al ravvedimento operoso degli omessi e tardivi versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 20 Agosto con sanzione ridotta al 3,75%[1].
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Giovedì 30 settembre |
n Invio telematico del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d’imposta tenuti a presentare tale dichiarazione e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
n Ultimo giorno per procedere alla regolarizzazione spontanea degli omessi ed insufficienti versamenti delle ritenute relative all’anno 2003 (maggiorate degli interessi legali) con sanzione ridotta al 6%.
n Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/09/2004.
n Ultimo giorno utile per comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico l’intenzione di non volere effettuare, ovvero di voler effettuare in misura ridotta, l’acconto Irpef 2004 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato modello 730/2004.
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Venerdì 15 Ottobre |
n Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
n Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
[1] Si ricorda che con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2004 è stato stabilito che tutti i versamenti aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il giorno 20, potevano essere effettuati entro la predetta data senza alcuna maggiorazione.