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Roma, 6 agosto 2004
CIRCOLARE N. 92/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Scadenzario mensile adempimenti fiscali e contabili: 15 agosto – 15 settembre 2004.

 

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 agosto 2004 – 15 settembre 2004.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

 

SCADENZE di agosto 2004

Prossime scadenze relative ai versamenti di UNICO 2004

Per quanto riguarda le scadenze di agosto, legate ad imposte e contributi conseguenti alle dichiarazioni dei redditi, oltre a rinviare alla tabella contenuta nella scorsa circolare mensile di maggio, si rimanda, in ogni caso, anche all’approfondimento contenuto nel prosieguo e relativo alla “mini proroga” disposta dal Governo.

Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade venerdì 20 agosto 2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di luglio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Contributi dovuti alla gestione separata INPS
Si ricorda che il 20 agosto 2004 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di luglio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, nonché per gli associati in partecipazione di solo lavoro.

Versamenti Iva di Agosto
Sempre il 20 agosto 2004 scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta:

-       per il mese di luglio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente;

-       per il secondo trimestre, per i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestralmente.

Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Il 20 agosto 2004 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di luglio 2004.

La ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Versamenti ENASARCO relativi al secondo trimestre 2004
Si ricorda che il 20 agosto 2004 scade il termine per il versamento dei contributi ENASARCO per agenti e rappresentanti di commercio, con riferimento alle provvigioni del  secondo trimestre 2004.

Presentazione dichiarazioni periodiche mensili CONAI
Scade sempre il 20 agosto 2004 il termine di presentazione delle dichiarazioni periodiche CONAI riferite al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

NOTIZIARIO MENSILE di agosto 2004

 Accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio
L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2004, ai sensi dell’art.76, co.7) del Tuir. (Agenzia Entrate provvedimento 21/06/04 G.U. 30/06/04 n.151)

Aggiornati i provvedimenti sugli apparecchi di intrattenimento
L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, relativamente alle biglietterie automatizzate, mette a disposizione l’elenco aggiornato dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per le attività di spettacolo ed intrattenimento. (Agenzia Entrate aggiornamento sito Internet)

Aggiornamento informazioni sugli Studi di Settore
All’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare i risultati ottenuti dalle elaborazioni, effettuate nel mese di giugno, dei gruppi omogenei appartenenti alle quattro macrocategorie (manifatture, servizi, commercio e professionisti) degli Studi di Settore. (Agenzia Entrate aggiornamento sito Internet)

Modelli Intrastat OnLine
L’Agenzia delle Dogane ha predisposto sul proprio sito il servizio telematico Intr@Web che consente ai contribuenti che devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari contenenti un numero limitato di indicazioni (fissato a massimo 20 righe per la sezione 1 e 10 righe per la sezione 2), di poterli trasmettere senza particolari formalità. (Agenzia Dogane software sito Internet)

La riforma dei servizi di vigilanza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare in materia di riforma dei servizi di vigilanza. In particolare il documento riguarda l’organizzazione complessiva e il coordinamento dell’attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale compresi quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica. (Ministero Lavoro circolare 24/06/04 n.24 G.U. 30/06/04 n.151)

Parzialmente incostituzionale il provvedimento sul Condono edilizio
La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale il provvedimento sul Condono edilizio (ex D.L. n.269/03) in quanto ha violato le competenze regionali e delle autonomie locali. Per questo motivo la Suprema Corte ha disposto che il Legislatore statale: 1) stabilisca un adeguato termine entro il quale le regioni e le autonomie locali possano legiferare sul condono edilizio in virtù della loro autonomia; 2) determini nuovi termini per l’adesione da parte degli interessati, già prorogati a fine luglio 2004 dalla L. n.141/04; 3) faccia salve le domande già presentate. Tra l’altro, secondo la Consulta, in caso di inerzia delle regioni e delle autonomie locali, trova applicazione la disciplina della legge statale di cui all’art.32 del D.L. n.269/03, convertito in legge dalla L. n.326/03, fatti salvi i nuovi termini stabiliti per gli interessati. (Corte Costituzionale sentenza n.196/2004 - G.U. 07/07/04 1° serie speciale n.26)

Contributi Inps per i lavori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio
L’Inps ha fornito importanti precisazioni in merito alla disposizione normativa in base alla quale, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, sia superiore ad € 5000,00. Per un più specifico commento si rimanda all’apposito approfondimento contenuto nella presente circolare. (Inps circolare 06/07/04 n.103)

Nuove disposizioni per rimborsi ai soggetti Irpef
L’Agenzia delle Entrate ha fornito precise istruzioni operative in merito al trattamento da riservare a determinate categorie di rimborsi. In particolare il caso concreto riguarda i cosiddetti rimborsi nell’area della linea 7 ovvero quei rimborsi relativi a persone fisiche per la cui esecuzione è necessaria una convalida da parte dell’Ufficio designato. In proposito sono date precise disposizioni per quanto concerne le fasi necessarie per accertare la legittimità del rimborso anche mediante interrogazioni all’Anagrafe tributaria. (C.M. 05/07/04 n.31)

Riforma societaria: istituzione dell’Albo per le nuove società cooperative
Il Ministero delle Attività Produttive ha istituito, presso le Camere di Commercio, l’Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art.9 del D.Lgs. n.6/03, e dell'art.23-sexiesdecies delle norme di att. e trans. c.c.. L’Albo si compone di due sezioni, di cui la prima dedicata alla cooperativa a mutualità prevalente. Le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'Albo entro il 10 gennaio 2005 (centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto), con le modalità indicate nel provvedimento. (Ministero Attività Produttive decreto 23/06/04 G.U. 13/07/04 n.162)

Cumulabile l’incarico di revisore e consulente nello studio associato
Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero di Giustizia, ha chiarito, che non si configura incompatibilità, in caso di esercizio di funzioni sindacali e di funzioni di consulenza e collaborazione da parte di soggetti distinti ed appartenenti al medesimo studio associato, qualora l’associazione professionale sia esclusivamente di soli mezzi e i singoli professionisti si ripartiscano le spese di un’organizzazione comune di cui fruiscono per l’esercizio di attività professionali che restano individuali. (Ministero Giustizia nota prot. n.5725/04 Stampa Specializzata)

Inail: nessun premio per i praticanti
L’Inail chiarisce il regime assicurativo del rapporto di praticantato presso gli studi professionali. L’istituto specifica che se la prestazione è gratuita nessun obbligo è previsto. Qualora, invece, il tirocinio sia inquadrato come lavoro subordinato o lavoro a progetto, l’obbligo assicurativo sorge qualora il praticante svolga un’attività pericolosa (es. uso di pc o di macchine d’ufficio). (Inps nota prot. 1399 09/07/04 Stampa Specializzata)

Fuori Irap l’attività dei sindaci di società se manca l’autonoma organizzazione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato che l’attività di sindaco di società, anche se svolta con l’utilizzo di partita Iva, ma senza un’autonoma organizzazione, non realizza il presupposto dell’Irap e ad essa, non è pertanto applicabile detta imposta. (CTR Lazio sentenza 23/03/04 n.34 Stampa Specializzata)

L’Amministratore resta responsabile anche se i soci approvano il bilancio
La delibera assembleare di approvazione del bilancio non determina anche l’approvazione dei singoli atti di gestione che concorrono a determinare i risultati di bilancio e non libera l’amministratore da responsabilità per cattiva gestione. (Cassazione sentenza dep. 09/06/04 n.10895 Stampa Specializzata)

Compensazione limitata per i crediti trimestrali Iva
A fronte di alcuni dubbi emersi a seguito della diffusione della R.M. del 05.12.03 n. 218/E, è stato precisato dalle Entrate, con proprio comunicato, che i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, non sono soggetti al limite annuo di 516.456,90 euro previsto dall’art.25 del D.Lgs. n.241/97, solo se richiesti a rimborso e non anche nell’ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. (Agenzia Entrate comunicato stampa 20/07/04)

Sono spese di rappresentanza i costi di viaggio e ospitalità per i clienti in meeting presso località turistiche
I costi che un'impresa intende sostenere per il viaggio e l'ospitalità della propria clientela abituale, invitata a partecipare ad un meeting – con asserite finalità promozionali di nuovi prodotti - da tenersi, per un certo periodo, presso una località turistica, in assenza di una comprovata, diretta connessione tra oneri sofferti e ricavi conseguiti, costituiscono spese di rappresentanza e non promozionali e, come tali, sono solo parzialmente deducibili. Questo il principio indicato dal Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. (Comitato Cons. norme antielusive parere 11/05/04 n.13)

Il servizio “Cassetto fiscale” viene esteso a professionisti, Caf e associazioni
L’Agenzia delle Entrate informa che a partire dalla fine del c.m., il servizio “Cassetto fiscale”, sarà esteso anche agli intermediari, di cui all’art.3, co.3, del DPR n.322/98. Il servizio consente, accedendo al sito web http://fisconline.agenziaentrate.it, di consultare le informazioni fiscali relative a:

a) dati anagrafici;

b) dati reddituali;

c) dati dei rimborsi di imposte dirette;

d) dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;

e) dati patrimoniali (atti del registro).

Inoltre, l’A.F. fissa le modalità mediante cui, a partire dal prossimo settembre, detti intermediari, potranno accedere al servizio per conto dei contribuenti, mediante delega. (C.M. 22/07/04 n.32)

Sospensione dei provvedimenti di fermo amministrativo
Le Entrate hanno disposto che i concessionari della riscossione devono astenersi dal disporre, relativamente ai ruoli dell’Agenzia medesima, fermi amministrativi di beni mobili registrati, in attesa del parere, nel merito, dell’Avvocatura Generale dello Stato. Si veda a tal proposito l’approfondimento contenuto più oltre nella presente circolare. (R.M. 22/07/04 n.92)

Nessuna modifica statutaria per i trasferimenti di sede delle Snc
L’Osservatorio composto dai Conservatori dei registri delle imprese della Lombardia e dal Comitato regionale notarile lombardo ha elaborato cinque massime per l’adozione di principi e soluzioni uniformi in materia di iscrizione di atti nel R.I., pubblicate sulla Stampa Specializzata nei giorni scorsi. In particolare, sulla comunicazione di trasferimento dell’indirizzo della sede legale delle società nell’ambito dello stesso Comune, l’Organo chiarisce che la procedura semplificata di cui all’art.111-ter disp. att. e trans. c.c., si applica anche alle società di persone. (Osservatorio lombardo massime Stampa Specializzata)

 

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre 2004

Domenica 15 Agosto

  • Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

  • Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro.

  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

  • Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

 

 Lunedì 16 Agosto 

 Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

Venerdì 20 Agosto[1]

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o carenti versamenti, non effettuati o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta al 3,75%

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti mensili.

Versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2004 da parte dei contribuenti tenuti ad effettuare la liquidazione con periodicità trimestrale.

Versamento della sesta rata dell’IVA dovuta per l’anno 2003 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo 2004.

Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Versamento della seconda rata dei contributi fissi INPS dovuti sul reddito minimale da parte di artigiani e commercianti.

Versamento da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno della terza rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 0,92%.

Versamento della III° rata dell’IVA dovuta per l’anno 2003 e risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno 2004 con applicazione degli interessi dello 0,92%.

Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio, della seconda rata delle imposte e dei contributi, maggiorati dello 0,40%, dovuti a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 0,43%.

Versamento della II° rata dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2003, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno con applicazione degli interessi dello 0,43% (con ulteriore maggiorazione dello 0,4%).

Versamento della II° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, con maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio 2004 (con applicazione di interessi del 0,17%).

Versamento della III° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 giugno 2004 (con applicazione di interessi del 0,65%).

Versamento da parte dei soggetti IRES/IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (120 giorni) e che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della terza rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 0,92%.

Versamento da parte dei soggetti IRES/IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (120 giorni) e che hanno effettuato il I° versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio, della seconda rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 0,43% (con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%).

Versamento della terza del premio INAIL relativo al saldo 2003 e acconto 2004 risultante dall’autoliquidazione.

Versamento da parte dei soggetti IRES/IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (180 giorni) delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Versamento da parte dei soggetti IRES/IRPEG con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (180 giorni) del diritto annuale dovuto per l’iscrizione al registro imprese con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Versamento da parte dei soggetti IRES/IRPEG, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (180 giorni) e che hanno versato la prima rata entro il 20 luglio della seconda rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004.

Versamento contributi ENASARCO riferiti al II° trimestre 2004 relativi ad agenti e rappresentanti.

Presentazione della dichiarazione CONAI riferita al mese precedente per i contribuenti tenuti alla presentazione con periodicità mensile.

 

Lunedì 30 Agosto

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/08/2004.

 

 Martedì 31 Agosto 

 Versamento della III° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, con maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio 2004 (con applicazione di interessi del 0,67%).

Versamento della IV° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 giugno 2004 (con applicazione di interessi del 1,15%).

 

Lunedì 6 Settembre[2]

Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.

Mercoledì 15 Settembre 

 Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro.

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. 


 

[1]   Si ricorda che con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2004 è stato stabilito che tutti i versamenti aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il giorno 20, possono essere effettuati entro la predetta data senza alcuna maggiorazione.

[2]   Il Consiglio dei Ministri n. 163 del 9 luglio 2004 ha approvato un "Regolamento per la rideterminazione del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel mese di luglio" con il quale il termine dei presentazione degli elenchi viene differito in modo permanente al 6 settembre.