FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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La recente risoluzione ministeriale 23 aprile 2004, n. 64/E, emanata in sede di interpello in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti in ordine all’applicabilità o meno dell’Iva su una somma addebitata a titolo di pena per ritardata consegna, offre lo spunto per confermare il punto di vista delle Entrate sulla questione, relativa ad operazioni frequenti nell’operatività aziendale. Con l’intervento in questione, viene confermato che, per stabilire se una somma debba essere o meno assoggettata ad Iva (nello specifico si trattava di importi dovuti per un ritardo nell’esecuzione del contratto rispetto alla data contrattualmente pattuita) è fondamentale individuare se la natura della somma è da ricondurre: ad un vero e proprio corrispettivo per l’esecuzione di una prestazione: in tal caso l’importo è soggetto a fatturazione e sconta l’imposta ordinariamente; ad un indennizzo corrisposto in seguito alla violazione di un obbligo contrattuale: in questo caso, invece, la penale assume funzione sanzionatorio (per chi la paga) e risarcitoria (per chi la riceve) e, in quanto tale, viene esclusa dalla determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Nel caso in esame, il contratto stipulato prevedeva espressamente l’applicazione di una penale per ritardo rispetto alla data stabilita per l’esecuzione del contratto che, secondo l’Amministrazione, non può essere configurata come maggior compenso. In linea generale si può affermare, ai fini dell’eventuale obbligo di fatturazione ed assolvimento del tributo, che: il risarcimento ha la funzione di lasciare indenne il soggetto che ha subito un danno, e non assume la natura di corrispettivo; il maggior compenso, al contrario, origina da importi che integrano e superano il corrispettivo pattuito, al verificarsi di una determinata condizione, rendendo in questo caso imponibile l’operazione. Per fare un esempio, se l’erogazione della penale per ritardata consegna, come anzidetto, non va assoggettata ad Iva in quanto ha natura risarcitoria, lo stesso importo versato come premio a fronte di un’anticipata consegna rispetto al termine pattuito costituirà un corrispettivo supplementare per il prestatore o cedente. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |