FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 giugno 2004 – 15 luglio 2004. Con i migliori saluti. p. Il Direttore
Generale
LE SCADENZE di giugno
2004
Scadenziario dichiarazioni dei redditi
2003
(*) Se il bilancio non è approvato entro il termine ultimo stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, con la possibilità sempre di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il trentesimo giorno successivo.
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade mercoledì 16 giugno 2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di maggio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.
Contributi dovuti alla gestione separata INPS Si ricorda che il 16 giugno 2004 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di maggio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, nonché per gli associati in partecipazione di solo lavoro.
Versamento mensile Iva di maggio Scade mercoledì 16 giugno 2004 il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.
Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre il 16 giugno 2004 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di maggio 2004. La ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.
Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa Analogamente al termine di versamento (senza maggiorazione) delle imposte e degli eventuali contributi previdenziali dovuti a seguito della dichiarazione dei redditi Unico 2004, per il cui dettaglio si rimanda alle tabelle riportate nella pagina precedente, scade lunedì 21 giugno anche il termine per versare senza maggiorazione, in unica soluzione ovvero la 1° rata, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni e delle partecipazioni, da parte dei soggetti che si sono avvalsi di tale possibilità con riferimento al bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.
Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per l'anno 2004 Entro il 21 giugno 2004 deve essere versato anche il diritto annuale camerale per l'anno 2004, senza maggiorazione.
Versamento dell'acconto ICI per l'anno 2004 Scade lunedì 30 giugno 2004 il termine di versamento della rata di acconto, ovvero dell'unica rata, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2004.
Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza Scade il prossimo 30 giugno 2004 il termine per redigere (ovvero aggiornare per i soggetti già tenuti all’adempimento) il DPS in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003). Sono obbligati coloro che trattano, tramite strumenti elettronici, dati sensibili o giudiziari, in quanto il documento in questione rientra tra le c.d. "misure minime di sicurezza". SCADENZIARIO – Principali scadenze dal 15 giugno al 15 luglio 2004
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento della IV° rata dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2003 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l’importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo 2004. Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 17 maggio con sanzione ridotta al 3,75%.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno aderito prima del 02/10/2003 al condono tombale (ex art. 9 L. 289/2002) ed hanno optato per il versamento rateale. Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno aderito prima del 02/10/2003 al condono concordato (ex art. 7 L. 289/2002) ed hanno optato per il versamento rateale. Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno integrato (ex art. 8 L. 289/2002) prima del 02/10/2003 le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31/10/2002 ed hanno optato per il versamento rateale. Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno aderito prima del 02/10/2003 alla sanatoria omessi tardivi versamenti entro il 31/10/2002 ex art. 9 bis L. 289/2002 ed hanno optato per il versamento rateale. Versamento della seconda rata degli importi dovuti da parte dei contribuenti che hanno definito prima del 02/10/2003 ai sensi dell’art. 15 L. 289/2002 avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzione ed hanno optato per il versamento rateale Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, delle imposte IRPEF, e IRAP, risultanti dalla dichiarazione UNICO 2004 quale saldo per l’anno 2003 e primo acconto per l’anno 2004 senza alcuna maggiorazione da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultanti dal modello UNICO 2004 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2004 – 21 giugno 2004. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, del contributo INPS dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi quale saldo 2003 e I° acconto 2004 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dei contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale quale saldo 2003 e I° rata di acconto 2004 da parte di artigiani e commercianti senza alcuna maggiorazione Soggetti IRPEG (IRES) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’IRPEG e IRAP dovuta a saldo per il 2003 e quale I° acconto per il 2004 senza alcuna maggiorazione. Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione da parte dei soggetti iscritti. Versamento, in unica soluzione ovvero della I° rata, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni da parte dei soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 25, L. 350/2003, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31/12/2002 senza alcuna maggiorazione.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2004. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, della seconda rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2002 e I° acconto 2003 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2004 con maggiorazione dello 0,15%. Versamento dell’acconto ICI per l’anno 2004, ovvero dell’intera imposta, da parte dei soggetti proprietari di immobili e diritti reali di godimento sugli stessi.
NOTIZIARIO MENSILE di giugno 2004 Il preliminare non è sufficiente per conservare il "bonus prima casa" Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo. Pertanto, ai fini della decadenza dell’agevolazione c.d. "prima casa", la sua stipula, non producendo l’effetto traslativo del bene, non soddisfa la condizione del riacquisto di altro immobile, entro un anno dalla vendita del primo, né il contribuente potrà beneficiare del credito d’imposta, di cui all’art.7 della L. n.448/98. (R.M. 03/05/04 n.66)
Ici: l’agevolazione "prima casa" prescinde dalla residenza anagrafica La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che la detrazione Ici prevista per l’abitazione principale, prescinde dalla residenza anagrafica. Ciò che conta è il luogo dove si "dimora di fatto". Le risultanze anagrafiche costituiscono, infatti, semplici indizi e non costituiscono, da sole, prova della residenza, quale dimora abituale (nel caso di specie il contribuente aveva la residenza anagrafica a Roma, per obblighi imposti dal contratto di lavoro, e l’abitazione principale in un diverso comune). (CTR Lazio sentenza n.49/2004 stampa specializzata)
Riforma Biagi: riorganizzazione dell’attività di vigilanza E’ stato pubblicato il decreto che, in attuazione della legge Biagi, dispone il riordino delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il provvedimento, in particolare, prevede l’istituzione di una commissione generale presso il Ministero del Lavoro, con compiti di coordinamento; la possibilità per Ordini professionali, associazioni di categoria ed enti pubblici di esercitare il diritto di interpello ed alcune innovazioni in materia procedurale (conciliazione monocratica, diffida, prescrizione obbligatoria e ricorso amministrativo). (D.Lgs. 23/04/04 n.124 G.U. 12/05/04 n.110)
Bonus prima casa: la dichiarazione in caso di riacquisto non è necessaria per usufruire del credito L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per riconoscere, con riferimento al beneficio del credito d’imposta di cui all’art.7, co.1 e 2 della L. n.448/98, connesso all’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", che il contribuente il quale non abbia dichiarato di voler beneficiare del credito nell’atto di riacquisto, non perde il diritto al bonus fiscale. La dichiarazione di voler utilizzare il credito, in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto notarile, è necessaria solo qualora s’intenda utilizzare contestualmente il credito, in compensazione con l’imposta di registro. In mancanza, si potrà usufruire del bonus in sede di dichiarazione dei redditi. (R.M. 11/05/04 n.70)
L’assegnatario della casa familiare è titolare di diritto reale e soggetto passivo Ici Con una sentenza difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, qualifica l’Ici come imposta sul reddito e, sostenendo che l’assegnazione della casa familiare comporta l’attribuzione di un diritto reale di abitazione e non di un semplice diritto personale, afferma che è l’ex coniuge assegnatario, il soggetto passivo dell’imposta comunale. (CTR Toscana sentenza 01/03/04 n.59 stampa specializzata)
Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di aprile L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2004, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art. 54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al +2,0%. (Istat, comunicato 14/05/04 G.U. 17/05/04 n.114)
Ambito di applicazione della definizione di omessi o tardivi versamenti L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulla possibilità di avvalersi della definizione degli omessi e tardivi versamenti, di cui all’art.9-bis della L. n.289/02, come modificato dall’art.2, co.45 della L. n.350/03 (Finanziaria 2004), secondo le modalità alternative disciplinate dai co.1 e 2, in funzione della circostanza che le relative imposte o ritenute siano state iscritte o meno nei ruoli. Il provvedimento recepisce le indicazioni rese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con parere Cs 20133/04 del 05.05.04, condiviso dal Comitato Consultivo. (R.M. 13/05/04 n.72)
Nuovi codici tributo per i rifiuti urbani occupazione di spazi ed aree pubbliche Le Entrate hanno istituito tre nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituite dall’art.58 del D.Lgs. n.507/33 e dall’art.49 del D.Lgs. n.22/97: 3920, 3921 (interessi) e 3922 (sanzioni). Sono stati, inoltre, istituiti quattro codici tributo delle somme dovute a titolo di tassa/canone, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap), istituiti ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.507/33 e dell’art.63 del D.Lgs. n.446/97: 3931 (occupazione permanente), 3932 (occupazione temporanea), 3933 (interessi) e 3934 (sanzioni). (RR.MM. 18/05/04 n.73 e n.74)
Imposta comunale sulla pubblicità: l’esenzione spetta anche se il veicolo è in leasing Il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito alcuni chiarimenti sull’esenzione dell’imposta comunale sulla pubblicità, relativamente alla pubblicità effettuata con veicoli. Nel provvedimento si ribadisce che l’agevolazione spetta sia alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi, sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta, anche se limitatamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa. Inoltre, si specifica che l’esenzione va riconosciuta, non solo ai veicoli di proprietà dell’impresa che effettua il trasporto, ma anche qualora gli automezzi siano detenuti, ad esempio, per effetto di un contratto di noleggio o di leasing. L’agevolazione, in esame, non sia applica, tuttavia, nei Comuni che hanno scelto di sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. (Ministero Finanze risoluzione 26/05/04 n.2/Dpf)
Nuovi codici tributo per versare l’Ires Le Entrate hanno istituito quattro codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello F24, del saldo - n.2003 -, del primo acconto - n.2001 - del secondo acconto o acconto in un’unica soluzione – n.2002 - e delle sanzioni – n.8918 - dell’imposta sul reddito delle società (Ires), come modificata dall’art.1 del D.Lgs. n.344/03. L’A.F. precisa, inoltre, che anche per il versamento degli interessi maturati, per il pagamento in forma rateale degli importi dovuti, a titolo d’imposta sul reddito delle società, può essere utilizzato il codice tributo n.1668, denominato "Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili". La risoluzione è la n.76 del 27 maggio 2004. (R.M. 27/05/04 n.76). |
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