LAVORI PUBBLICI Enti pubblici economici OGGETTO
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E’ stato finalmente pubblicato il decreto con gli attesi schemi di polizza assicurativa previsto dalla legge 109/94, dopo una lunga e travagliata gestazione. Poichè l’operatività del decreto è prevista dal 26 maggio 2004, riteniamo necessario anticipare alcune osservazioni "a caldo", se non altro per mettere in evidenza alcune incongruenze e difficoltà interpretative che restano nel testo diramato, e che si spera saranno chiarite e/o corrette con successivi provvedimenti. In ogni caso gli schemi costituiscono un riferimento assolutamente necessario. Ambito di applicazione Semplificazione "A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole Schede Tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto, debitamente sottoscritte dalle parti contraenti". I soggetti a cui la norma è riferita sono dunque i concorrenti alla gara. Pare dunque di intendere che la norma di semplificazione vale quindi solo in fase di affidamento. Facoltà dell’amministrazione a
richiedere le condizioni di polizza Pare di intendere che resista la facoltà della stazione appaltante di fare la verifica sul reale possesso dei requisiti, quindi anche sul reale contenuto della provvisoria, per l’aggiudicatario e il secondo classificato. Ricordiamo a questo proposito che le norme sulla semplificazione valgono solo per la fase di aggiudicazione e affidamento degli appalti pubblici, non anche per quella di esecuzione e collaudo, come previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, smi (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, coordinato con il DPR 7 aprile 2003, n. 137) all’art. Art. 77-bis, Applicazione di norme (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003) Le Società di intermediazione
finanziaria Ed inoltre si da per scontato che dette società possano anche emettere la garanzia definitiva, mentre su questo punto ci sono molti dubbi, anche e soprattutto perché la modifica da parte della Legge finanziaria per il 2001 è avvenuta unicamente sul primo comma dell’articolo 30 della Legge 109/94 smi., lasciando quindi intendere che le modalità di presentazione della garanzia definitiva fossero valide unicamente attraverso la sottoscrizione di una fideiussione bancaria e polizza assicurativa. Escussione delle garanzie anticipazione
e rata di saldo "Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia" I ribassi d’asta nella polizza
definitiva "Art. 3 - Somma
garantita a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%; b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%" Si porrà dunque il problema del comportamento da adottare. Le altre coperture assicurative In pratica la validità della polizza e quindi la sua efficacia, è subordinata al comportamento di persone e/o Enti assolutamente estranei alla sfera di dominio del Contraente/assicurato. Alcune esclusioni palesemente inficiano completamente tutta la garanzia già di per sé limitata a suo tempo dall’autorità dei llpp. Per quanto concerne la polizza cd CAR alcune incongruenze implicheranno non pochi problemi nella stesura dei bandi. Ad esempio, se malauguratamente nel bando vengono indicati gli importi di franchigie e scoperti, gli stessi potranno, in sede di liquidazione, essere dedotti dall’indennizzo e/o dal risarcimento dovuto al committente. Inoltre rileviamo che non si fa menzione della forma di aggiudicazione denominata "appalto integrato" per la quale le attuali garanzie sono assolutamente inidonee a garantire alcunché, anzi nemmeno proponibili. La materia è dunque ben lontana da essere chiarita dalla pubblicazione del decreto, quindi ci ripromettiamo di tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti, oltre a far pervenire queste prime osservazioni alle autorità competenti. Un primo momento di approfondimento, di cui sarà data conferma con una prossima circolare, sarà organizzato alla fine di giugno. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
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