Articolo 4
L’Articolo 4 della Legge di cui all’oggetto
ai commi 223 – 224 – 225 continua una serie di disposizioni
chiarificatrici della problematica inerente la cessione in proprietà
degli alloggi ai profughi, la loro destinazione, la determinazione dei
canoni di locazione.
Più in particolare:
- Il comma 223 è una norma di "interpretazione
autentica" – come tale ha valore retroattivo.
- Conferma quanto asserito da sempre dalla Federazione
e da ultimo acclarato con sentenza TAR Lazio Sezione 1^ (pubblicata in
ER n. 4 – 2003 pag. 36). Infatti chiarisce definitivamente che gli
alloggi contemplati dal comma 24 dell’Articolo 1 della Legge 560/93
sono soltanto quelli "realizzati" per i profughi ai sensi
dell’articolo 18 della Legge 4/3/1952 n. 137 SMI è cioè sulla base
di programmi speciali per tali categorie. Sono esclusi quindi gli
alloggi facenti parte dei programmi di ERP assegnati a profughi, in
virtù di semplice riserva nei bandi di concorso.
- Chiarisce, conseguentemente, che si tratta soltanto
di alloggi "Attualmente di proprietà statale". Non riguarda
quindi gli alloggi di proprietà di altri enti eventualmente assegnati
ai profughi come si è detto, per riserva.
- Definisce una delle più, rilevanti questioni in tema
di soggetti aventi titolo all’acquisto. Si chiarisce infatti che la
cessione in proprietà interviene in favore non soltanto dei profughi
assegnatari, ma anche dei loro congiunti, purché in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 1 della Legge n° 137/52 ai sensi del
quale per congiunti a carico si intendono:
... Omississ ...
"sono considerati tali, agli
effetti della presente legge, la"
"moglie ed i figli non coniugati
conviventi ed a carico."
"Le altre persone di famiglia
sono riconosciute a carico"
"del profugo se già lo erano
prima del fatto che"
"determinò la condizione di
profugo o lo sono divenute"
"a seguito di tale fatto".
- Afferma che per la determinazione delle condizioni di
vendita deve farsi riferimento alla "Normativa in vigore alla
data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio".
Pertanto le condizioni di vendita
previste dalla Legge 560/93 – comma 24, riguardano le domande
presentate successivamente all’entrata in vigore della Legge 560/93.
- Per quanto riguarda le domande presentate
antecedentemente e non ancora definite, invece, il prezzo di cessione
resta quello ordinario derivante dalle disposizioni di legge vigenti
alla data di presentazione delle domande.
2) Il comma 224, a differenza del
comma precedente non è norma interpretativa ma ordinaria e quindi opera
soltanto per il futuro e non va ad incidere sulle assegnazioni già
effettuate. Con tale norma il legislatore prescrive che non può essere
modificato "il preesistente vincolo di destinazione" degli
immobili, e cioè realizzati per i profughi ed ai medesimi
conseguentemente assegnati.
Viene rafforzato, peraltro, anche il
disposto del precedente comma 223 nel senso che si tratta esclusivamente
di alloggi realizzati, con programmi specifici per profughi ai sensi
della legislazione speciale e come tali di proprietà statale.
Ciò viene confermato anche dall’inciso
"anche se gestiti da amministrazioni non statali".
- Il comma 225 conferma ancora una volta che l’ambito
operativo della normativa speciale in tema di profughi, anche con
riferimento ai canoni di locazione riguarda esclusivamente gli alloggi
realizzati per profughi di proprietà dello Stato.
In particolare esso conferma, per tali
alloggi, la disciplina prevista in tema di canoni dal Decreto Legge n°
415/95, convertito con modificazioni dalla Legge n° 507/95. Una volta
che tali alloggi siano stati trasferiti ad altri soggetti istituzionali
e non siano quindi più di proprietà statale, la normativa speciale non
trova più applicazione, come evidenzia il termine
"ATTUALMENTE" riferito alla proprietà statale.
- In tal caso la normativa di riferimento è quella
ordinaria degli alloggi di ERP vigente nella Regione territorialmente
competente.
Va peraltro anche rilevato che, come
precisato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2002:
… Omississ ...
"Resta ovviamente impregiudicata
la facoltà delle Regioni"
"in virtù della Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
"di adottare leggi proprie, in
materia di edilizia"
"residenziale pubblica, anche con
riguardo alla"
"determinazione dei canoni di
locazione per gli"
"alloggi destinati ai profughi,
fermo restando il"
"rispetto della disciplina di
miglior favore che,"
"sotto tale profilo, deve essere
pienamente riconosciuta"
"a tale categoria".
A disposizione per ogni ulteriore
chiarimento è gradita l’occasione per porgere i più cordiali
saluti".
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi