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Roma, 13 maggio 2004
CIRCOLARE N. 50/2004

GESTIONE PATRIMONIO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
ALLOGGI PROFUGHI – LEGGE FINANZIARIA DEL 24.12.2003 N° 354 (FINANZIARIA 2004).

 

Articolo 4
L’Articolo 4 della Legge di cui all’oggetto ai commi 223 – 224 – 225 continua una serie di disposizioni chiarificatrici della problematica inerente la cessione in proprietà degli alloggi ai profughi, la loro destinazione, la determinazione dei canoni di locazione.

Più in particolare:

  1. Il comma 223 è una norma di "interpretazione autentica" – come tale ha valore retroattivo.
  1. Conferma quanto asserito da sempre dalla Federazione e da ultimo acclarato con sentenza TAR Lazio Sezione 1^ (pubblicata in ER n. 4 – 2003 pag. 36). Infatti chiarisce definitivamente che gli alloggi contemplati dal comma 24 dell’Articolo 1 della Legge 560/93 sono soltanto quelli "realizzati" per i profughi ai sensi dell’articolo 18 della Legge 4/3/1952 n. 137 SMI è cioè sulla base di programmi speciali per tali categorie. Sono esclusi quindi gli alloggi facenti parte dei programmi di ERP assegnati a profughi, in virtù di semplice riserva nei bandi di concorso.
  2. Chiarisce, conseguentemente, che si tratta soltanto di alloggi "Attualmente di proprietà statale". Non riguarda quindi gli alloggi di proprietà di altri enti eventualmente assegnati ai profughi come si è detto, per riserva.
  3. Definisce una delle più, rilevanti questioni in tema di soggetti aventi titolo all’acquisto. Si chiarisce infatti che la cessione in proprietà interviene in favore non soltanto dei profughi assegnatari, ma anche dei loro congiunti, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della Legge n° 137/52 ai sensi del quale per congiunti a carico si intendono:
  4. ... Omississ ...

    "sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la"

    "moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico."

    "Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico"

    "del profugo se già lo erano prima del fatto che"

    "determinò la condizione di profugo o lo sono divenute"

    "a seguito di tale fatto".

  5. Afferma che per la determinazione delle condizioni di vendita deve farsi riferimento alla "Normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio".
  6. Pertanto le condizioni di vendita previste dalla Legge 560/93 – comma 24, riguardano le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della Legge 560/93.

  7. Per quanto riguarda le domande presentate antecedentemente e non ancora definite, invece, il prezzo di cessione resta quello ordinario derivante dalle disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione delle domande.

2) Il comma 224, a differenza del comma precedente non è norma interpretativa ma ordinaria e quindi opera soltanto per il futuro e non va ad incidere sulle assegnazioni già effettuate. Con tale norma il legislatore prescrive che non può essere modificato "il preesistente vincolo di destinazione" degli immobili, e cioè realizzati per i profughi ed ai medesimi conseguentemente assegnati.

Viene rafforzato, peraltro, anche il disposto del precedente comma 223 nel senso che si tratta esclusivamente di alloggi realizzati, con programmi specifici per profughi ai sensi della legislazione speciale e come tali di proprietà statale.

Ciò viene confermato anche dall’inciso "anche se gestiti da amministrazioni non statali".

  1. Il comma 225 conferma ancora una volta che l’ambito operativo della normativa speciale in tema di profughi, anche con riferimento ai canoni di locazione riguarda esclusivamente gli alloggi realizzati per profughi di proprietà dello Stato.
  2. In particolare esso conferma, per tali alloggi, la disciplina prevista in tema di canoni dal Decreto Legge n° 415/95, convertito con modificazioni dalla Legge n° 507/95. Una volta che tali alloggi siano stati trasferiti ad altri soggetti istituzionali e non siano quindi più di proprietà statale, la normativa speciale non trova più applicazione, come evidenzia il termine "ATTUALMENTE" riferito alla proprietà statale.

  3. In tal caso la normativa di riferimento è quella ordinaria degli alloggi di ERP vigente nella Regione territorialmente competente.

Va peraltro anche rilevato che, come precisato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2002:

… Omississ ...

"Resta ovviamente impregiudicata la facoltà delle Regioni"

"in virtù della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"

"di adottare leggi proprie, in materia di edilizia"

"residenziale pubblica, anche con riguardo alla"

"determinazione dei canoni di locazione per gli"

"alloggi destinati ai profughi, fermo restando il"

"rispetto della disciplina di miglior favore che,"

"sotto tale profilo, deve essere pienamente riconosciuta"

"a tale categoria".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti".

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi