|
Si trasmette in allegato il prospetto
delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo
15 maggio 2004 – 15 giugno 2004.
Con i migliori saluti.
p. Il Direttore
Generale
Venanzio Gizzi
LE
SCADENZE di maggio 2004
Versamento delle ritenute e
dei contributi INPS
Scade lunedì 17 maggio 2004
il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con
riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi INPS dovuti dai
datori di lavoro.
Contributi dovuti alla
gestione separata INPS
Si ricorda, che il 17 maggio
2004 scade anche il termine per il versamento del contributo alla
gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di aprile
relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a
progetto.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 è stato introdotto l’obbligo
di iscrizione anche per gli associati in partecipazione di solo lavoro.
Contributi INPS per
artigiani e commercianti
Scade lunedì 17 maggio 2004
anche il termine per i versamenti relativi alla prima rata del contributo
fisso IVS dovuto all’INPS per il 2004 da parte di artigiani e
commercianti.
Versamenti Iva
Scade il 17 maggio 2004, unitamente
agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello
F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per
il mese di aprile 2004, per i contribuenti che effettuano la liquidazione
mensilmente.
Entro lo stesso termine i contribuenti che liquidano l’imposta
trimestralmente devono versare, se dovuta, l’Iva a debito relativa al
primo trimestre 2004.
Istat, comunicato l’indice
dei prezzi al consumo del mese di marzo
L’Istituto nazionale di
statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2004, che si pubblica ai
sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di
immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice,
rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari
al + 1,9%. (Istat, comunicato 14/04/04 G.U. 17/04/04 n.90)
La penale per ritardata
consegna di opere è fuori campo Iva
Le somme corrisposte a titolo di
penale, per violazione di obblighi contrattuali, non costituiscono il
corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene,
ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente, dette
somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art.15,
co.1, n.1) del DPR n.633/72. (R.M. 23/04/04 n.64)
SCADENZARIO
– Principali scadenze dal
15 maggio al 15 giugno 2004
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese
precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell’IVA dovuta per il mese
precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni
mensili.
- Versamento dell’IVA dovuta riferita al
primo trimestre 2004 da parte dei soggetti che liquidano l’imposta
trimestralmente.
- Versamento della III° rata dell’IVA
risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2003 da parte dei
soggetti che hanno scelto di rateizzare l’importo con applicazione
degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo 2004.
- Versamento dei contributi INPS dovuti
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a
collaboratori coordinati e continuativi nonché associati in
partecipazione riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente.
- Versamento della II° rata premio INAIL
per saldo 2003 e acconto 2004 risulta da autoliquidazione.
- Termine ultimo per procedere alla
regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di imposte e
ritenute non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16
aprile con sanzione ridotta a 1/8.
- Versamento della II° rata dell’imposta
sostitutiva, dovuta in base al valore risultante dalla perizia giurata
di stima, da parte dei contribuenti che hanno deciso di rivalutare le
partecipazioni, non valutate in mercati regolamentati, possedute al
1° gennaio 2003.
- Versamento II° rata dell’imposta
sostitutiva, dovuta in base al valore risultante dalla perizia giurata
di stima, da parte dei contribuenti che hanno deciso di rivalutare il
valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
al 1° gennaio 2003.
- Presentazione della dichiarazione
periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti
tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
- Versamento contributi ENASARCO riferiti
al 1° trimestre 2004 relativi ad agenti e rappresentanti.
- Termine ultimo per la trasmissione
telematica della dichiarazioni ex art. 7 L. 289/2002 e art. 2, comma
44 L. 350/2003, per gli anni per i quali si è deciso di effettuare la
sanatoria.
- Termine ultimo per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni integrativa semplice ex art. 8 L.
289/2002 e art. 2, comma 44 L. 350/2003, per i contribuenti che hanno
deciso di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il
31/10/2002 ovvero, per l’anno 2002, entro il 31/10/2003.
- Termine ultimo per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni ex art. 9 L. 289/2002 e art. 2, comma
44 L. 350/2003, da parte dei contribuenti che hanno deciso di aderire
al condono tombale per i periodi d’imposta per i quali i termini di
presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31/10/2002
ovvero presentate entro il 31/10/2003 per l’anno 2002.
- Termine ultimo per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni ex art. 9 bis L. 289/2002 e art, 2
comma 45 L. 350/2003, da parte dei contribuenti che hanno provveduto
entro il 16/04/2004 al pagamento delle imposte e ritenute omesse,
ovvero effettuate in ritardo, i cui termini di versamento sono scaduti
entro il 31/12/2003.
- Versamento dell’imposta di registro
sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01/05/2004.
- Annotazione del documento riepilogativo
di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
|