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Roma, 15 aprile 2004
CIRCOLARE N. 40/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
La nuova fattura europea.

 

Il 29 febbraio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme in tema di armonizzazione europea delle modalità di fatturazione. Dal punto di vista normativo viene modificato uno dei cardini della disciplina Iva, l’articolo 21 del DPR 633/72 – fatturazione delle operazioni, e conseguentemente sono cambiate altre due disposizioni: l’art. 39, c. 3 – Tenuta e conservazione delle scritture contabili e l’art. 52, c. 4 – Accessi, ispezioni e verifiche, del medesimo DPR.

Vediamo gli aspetti salienti della innovata modalità di fatturazione.

Soggetti emittenti la fattura

Con la nuova fattura europea il soggetto che emette la fattura può essere:

  • il fornitore cedente o prestatore (come in precedenza);
  • il cliente che acquista il bene o riceve la prestazione;
  • un soggetto terzo.

Negli ultimi due casi occorre verificare la sussistenza di tre condizioni:

  1. sia stata fatta preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria (con la procedura che sarà determinata con un apposito decreto);
  2. il soggetto passivo italiano deve aver iniziato l’attività da almeno cinque anni;
  3. il soggetto passivo italiano non deve aver ricevuto alcuna notificazione di violazioni in materia di Iva negli ultimi 5 anni.

Elementi da indicare in fattura

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente per anno solare. Deve inoltre indicare:

  • i dati identificativi delle parti (fornitore e cliente): denominazione o ragione sociale (per le imprese, società o enti), cognome e nome (per gli altri), partita Iva (per il fornitore/cedente), partita Iva del cliente (nel caso in cui sia debitore dell’imposta in luogo del fornitore), residenza o domicilio, ubicazione della stabile organizzazione (per i soggetti non residenti);
  • natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione: descrizione che permetta di individuare con precisione l’oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e gli altri dati richiesti al fine del calcolo della base imponibile: importi imponibili, valore normale, aliquota Iva, ammontare imposta, importi esclusi dalla base imponibile;
  • annotazione che la fattura è stata compilata dal cliente ovvero da un terzo, per conto del cedente o prestatore;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o volate, se si tratta di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi.

Trasmissione elettronica della fattura

Il documento può essere trasmesso in forma elettronica solo previo accordo con il cliente e a condizione di garantire l’attestazione della data, dell’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. Questo avviene mediante apposizione, su ciascuna fattura o lotto di fatture, della forma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi di trasmissione elettronica EDI.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi