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Il 29 febbraio 2004 sono
entrate in vigore le nuove norme in tema di armonizzazione europea delle
modalità di fatturazione. Dal punto di vista normativo viene modificato
uno dei cardini della disciplina Iva, l’articolo 21 del DPR 633/72 –
fatturazione delle operazioni, e conseguentemente sono cambiate altre due
disposizioni: l’art. 39, c. 3 – Tenuta e conservazione delle scritture
contabili e l’art. 52, c. 4 – Accessi, ispezioni e verifiche, del
medesimo DPR.
Vediamo gli aspetti
salienti della innovata modalità di fatturazione.
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Soggetti emittenti la
fattura |
Con la nuova fattura
europea il soggetto che emette la fattura può essere:
- il fornitore cedente o prestatore
(come in precedenza);
- il cliente che acquista il bene o
riceve la prestazione;
- un soggetto terzo.
Negli ultimi due casi
occorre verificare la sussistenza di tre condizioni:
- sia stata fatta preventiva
comunicazione all’amministrazione finanziaria (con la
procedura che sarà determinata con un apposito decreto);
- il soggetto passivo italiano deve
aver iniziato l’attività da almeno cinque anni;
- il soggetto passivo italiano non
deve aver ricevuto alcuna notificazione di violazioni in materia
di Iva negli ultimi 5 anni.
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Elementi da indicare
in fattura |
Il documento deve
essere datato e numerato progressivamente per anno solare. Deve
inoltre indicare:
- i dati identificativi delle parti
(fornitore e cliente): denominazione o ragione sociale (per le
imprese, società o enti), cognome e nome (per gli altri),
partita Iva (per il fornitore/cedente), partita Iva del cliente
(nel caso in cui sia debitore dell’imposta in luogo del
fornitore), residenza o domicilio, ubicazione della stabile
organizzazione (per i soggetti non residenti);
- natura, qualità e quantità dei
beni o servizi oggetto dell’operazione: descrizione che
permetta di individuare con precisione l’oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e gli altri dati
richiesti al fine del calcolo della base imponibile: importi
imponibili, valore normale, aliquota Iva, ammontare imposta,
importi esclusi dalla base imponibile;
- annotazione che la fattura è
stata compilata dal cliente ovvero da un terzo, per conto del
cedente o prestatore;
- data della prima immatricolazione
o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri
percorsi, delle ore navigate o volate, se si tratta di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi.
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Trasmissione
elettronica della fattura |
Il documento può
essere trasmesso in forma elettronica solo previo accordo con il
cliente e a condizione di garantire l’attestazione della data,
dell’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto.
Questo avviene mediante apposizione, su ciascuna fattura o lotto di
fatture, della forma elettronica qualificata dell’emittente o
mediante sistemi di trasmissione elettronica EDI. |
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |