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Roma, 15 aprile 2004
CIRCOLARE N. 39/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
I coefficienti per il calcolo ICI dei fabbricati d’impresa (gruppo D).

 

Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero delle Finanze, con decreto del 15 marzo 2004, ha comunicato la nuova griglia dei coefficienti per la determinazione della base imponibile Ici dei fabbricati d’impresa, classificabili nel gruppo D e privi di rendita.

La base imponibile Ici è data, di regola, dal valore che si determina applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti per l’applicazione dell’imposta di registro.

La norma dispone che tale criterio non si applica però "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese".

In tale senso per determinare la base imponibile, si utilizzano i dati risultanti dalla contabilità dell’impresa.

Nello specifico, se il fabbricato è privo di rendita catastale, si devono applicare determinati coefficienti all’ammontare dei costi che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili. A tale scopo occorre quindi utilizzare, per ciascun anno di formazione dei costi, i coefficienti dettati dal decreto ministeriale e nello specifico:

Anno

Coefficienti

Anno

Coefficienti

2004

1,03

1992

1,39

2003

1,06

1991

1,42

2002

1,10

1990

1,48

2001

1,13

1989

1,55

2000

1,16

1988

1,62

1999

1,18

1987

1,75

1998

1,20

1986

1,89

1997

1,23

1985

2,02

1996

1,27

1984

2,16

1995

1,31

1983

2,29

1994

1,35

1982 e anni precedenti

2,43

1993

1,38

 

Si ricorda che i costi vanno stratificati per anno di formazione, per applicare i coefficienti in relazione all’anno di sostenimento.

Questi valori da prendere in considerazione comprendono le seguenti voci:

costo originario di acquisto o di costruzione; spese incrementative; rivalutazioni economiche; rivalutazioni fiscali; disavanzi di fusione.

La stratificazione deve essere effettuata sia che i fabbricati siano beni patrimoniali sia che come nel caso di imprese di costruzione rappresentino rimanenze di magazzino.

Per i beni costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni, il coefficiente da applicare ai costi sostenuti è quello relativo all’anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto idoneo all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso invece di affitto d’azienda da parte del titolare dell’azienda stessa, questi continua a essere soggetto passivo d’imposta, che verrà calcolata sulla base imponibile derivante dalla moltiplicazione delle rendite catastali (anche presunte) e non sulla base delle risultanze delle scritture contabili, anche se il fabbricato sia privo di rendita catastale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi