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Si trasmette in allegato il prospetto
delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo
15 aprile 2004 – 15 maggio 2004.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi
OCCHIO
ALLE SCADENZE di aprile 2004
Versamento delle ritenute e
dei contributi INPS
Scade venerdì 16 aprile 2004
il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con
riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi INPS dovuti dai
datori di lavoro.
Contributi dovuti alla
gestione separata INPS
Si ricorda che il 16 aprile 2004
scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione
separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 sono scattati gli aumenti delle
aliquote ed è stato introdotto l’obbligo d’iscrizione anche per gli
associati in partecipazione di solo lavoro.
Versamenti Iva
Scade il 16 aprile 2004, unitamente
agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello
F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per
il mese di marzo 2004, per i contribuenti che effettuano la liquidazione
mensilmente.
Presentazione del modello
GLA anno 2003
Scade venerdì 30 aprile 2004
il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2003 (modello GLA),
tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet. Il termine di
presentazione dei modelli in formato cartaceo era invece fissato lo scorso
31 marzo.
SCADENZARIO –
Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Ultimo giorno utile per regolarizzare
gli omessi o carenti versamenti non effettuati o effettuati in misura
ridotta lo scorso 16 marzo con sanzione ridotta al 3,75%.
- Versamento all’apposita gestione
separata Inps della contribuzione sui compensi erogati nel mese
precedente agli associati in partecipazione con prestazioni lavorative
i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del TUIR (ad esclusione di
coloro che sono iscritti ad albi professionali).
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese
precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell’IVA dovuta per il mese
precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni
mensili.
- Versamento della seconda rata IVA
risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2003 da parte dei
soggetti che hanno deciso di rateizzare l’importo a partire dal 16
marzo 2004 con maggiorazione dello 0,50%.
- Versamento dei contributi INPS dovuti
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a
collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni
corrisposte nel mese precedente.
- Contribuenti cha decidono di aderire al
condono tombale ex art. 9 L. 289/2002 (sulla base della proroga
disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) versamento in unica
soluzione o rateale degli importi dovuti risultanti dalla
dichiarazione.
- Presentazione della dichiarazione
integrativa in forma riservata da parte dei contribuenti che decidono
di aderire al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002 (sulla base della
proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003).
- Contribuenti cha hanno deciso di
integrare le dichiarazioni per le quali i termini di presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ovvero per l’anno 2002, il 31
ottobre 2003, mediante integrativa semplice ex art. 8 L. 289/2002
(sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L.
350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli importi dovuti
risultanti dalla dichiarazione. Nonché versamento, in unica soluzione
o rateale, dell’imposta sostitutiva del 6% sui redditi o imponibili
conseguiti all’estero.
- Presentazione della dichiarazione
integrativa in forma riservata da parte dei contribuenti che decidono
di aderire all’integrativa semplice ex art. 8 L. 289/2002 (sulla
base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003).
- Contribuenti cha decidono di aderire al
concordato art. 7 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art.
2, comma 44, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale
degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
- Contribuenti cha decidono di effettuare
i versamenti delle imposte e ritenute omesse o versate in ritardo i
cui termini di versamento sono scaduti lo scorso 31/10/2003 ex art. 9
bis L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2,
comma 46, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli
importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
- Contribuenti cha decidono di aderire
alla definizione agevolata ai fini dell’imposta di registro,
ipotecaria,catastale sulle successioni e donazioni e sull’incremento
del valore degli immobili ex art. 11 L. 289/2002 (sulla base della
proroga disposta dall’art. 2, comma 46, L. 350/2003) presentazione
dell’apposita istanza contenente la richiesta, mediante aumento del
25% del valore dichiarato negli atti ovvero denuncie e dichiarazioni.
- Contribuenti che hanno deciso di
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 12 L. 289/2002
sottoscrizione dell’apposito atto di adesione con contestuale
versamento di almeno l’80% degli importi dovuti.
- Contribuenti che hanno deciso di
definire accertamenti, inviti al contraddittorio, processi verbali di
constatazione nonché atti di contestazione e avvisi di irrogazione
sanzione ai sensi dell’art. 15 L. 289/2002 (sulla base della proroga
disposta dall’art. 2, comma 48, L. 350/2003)versamento degli importi
dovuti.
- Contribuenti che hanno deciso di
definire le liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 L. 289/2002
(sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 49, L.
350/2003) versamento degli importi dovuti.
- Soggetti che avendo aderito al condono
tombale decidono di effettuare la regolarizzazione contabile ai sensi
dell’art. 14 L. 289/2002 sulla base della proroga disposta dall’art.
2, comma 47, L. 350/2003) versamento, in unica soluzione o rateale,
dell’imposta sostitutiva pari al 6% del valore delle attività
omesse o parzialmente omesse.
- Versamento dell’importo forfetario di
100 euro per sanare le irregolarità commesse negli anni precedenti il
2002 da parte dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno
effettuato nell’anno 2002 operazioni, e che decidono di avvalersi
delle disposizioni di cui all’art. 5 L. 282/2002 sulla sanatoria
delle partite IVA inattive.
- Contribuenti che hanno deciso di sanare
le violazioni commesse fino al 31/12/2002 in merito al pagamento della
tassa automobilistica erariale.
- Presentazione della quietanza di
versamento dell’avvenuto pagamento nonché del prospetto di calcolo
esplicativo da parte dei contribuenti che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui all’art. 15 delle L. 289/2002 per la definizione
di accertamenti, inviti al contraddittorio e PVC.
- Presentazione del modello GLA per l’anno
2003 su supporto magnetico.
- Versamento dell’imposta di registro
sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 1° aprile 2004.
- Versamento della seconda rata
trimestrale anticipata dell’imposta sull’occupazione di spazi e
aree pubbliche.
- Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza
fiscale termine ultimo per presentare al datore di lavoro o ente
pensionistico il mod. 730 e della busta contenente la destinazione
dell’otto per mille dell’IRPEF (lo stesso termine, per chi si
avvale invece dell’assistenza dei CAF, è invece il 15 giugno).
- Versamento acconto mensile Irap dovuto
da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Annotazione del documento riepilogativo
di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
NOTIZIARIO MENSILE
di aprile 2004
Modelli Unico 2004
disponibili in bozze
Sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2004 e le relative
istruzioni, per le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2003:
Mod.Unico Società di persone: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_sp/bozze/index.htm;
Mod.Unico - Enti non commerciali ed
equiparati: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_enc/bozze/index.htm;
Mod.Unico - Società di capitali: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_sc/bozze/index.htm;
Si segnala invece che il
modello Unico 2004 per le persone fisiche è già stato approvato e che il
relativo provvedimento risulta già pubblicato in G.U.. (Agenzia
Entrate modulistica sito Internet; S.O. n. 55 alla G.U. n. 76 del
31/3/2004)
Istruzioni sull’attestazione
dei crediti tributari
L’Agenzia delle Entrate illustra
le prime indicazioni operative in materia di attestazione, da parte dell’A.F.,
dei crediti tributari, ai sensi dell’art.10 del D.L. n.269/03. Tale
norma, infatti, autorizza l’Amministrazione ad attestare certezza e
liquidità del credito d’imposta, nonché la presumibile data di
rimborso. Tuttavia, il contribuente non ricava dall’attestazione un
titolo esecutivo idoneo ad ottenere la soddisfazione del credito, ma solo
la certezza della spettanza e del suo ammontare. Al provvedimento è anche
allegato un fac simile di attestazione.
(C.M. 03/03/04 n.09)
Check up medici dei
dipendenti fuori tassazione
L’utilizzo di servizi di check up
medici forniti da una società ai propri dipendenti ed ai loro familiari,
non assume rilevanza, ai fini della determinazione del lavoro dipendente.
Infatti, dal combinato disposto degli artt.51, co.2, lett.f) e 100, co.1
del Tuir, si ricava che l’esclusione della tassazione opera anche nell’ipotesi
in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti, tramite il
ricorso a strutture esterne all’azienda, purché il dipendente risulti
estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo
prestatore del servizio ed, in particolare, non deve risultare
beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda, in relazione
all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario.
(R.M. 10/03/04 n.34)
Spese di pubblicità e
rappresentanza
Il Comitato Consultivo per l’applicazione
delle norme antielusive si è pronunciato sui criteri distintivi tra le
spese di rappresentanza e quelle di pubblicità. Rientrano tra le prime:
gli oneri sostenuti al fine di creare, mantenere ed accrescere il
prestigio della società e di migliorarne l’immagine, senza dar luogo ad
aspettative di incremento delle vendite e che comportano una particolare
utilità o beneficio a favore di determinati soggetti. Sono tali le spese
alberghiere (vitto e alloggio) per ospiti e loro familiari, nonché le
regalie al personale inserviente. Vengono invece, definite di pubblicità,
le spese che possono determinare un incremento delle vendite (ad es.
tramite comunicati stampa, pubblicità televisiva locale, regionale e
nazionale, manifesti, targhe e locandine da esporre in negozi, ecc…),
conducendo all’acquisizione di nuova clientela o all’aumento delle
vendite della clientela già esistente.
(Comitato Consultivo applicazione norme antielusive parere 24/02/04 n.01)
Le novità della tassazione
Irpef chiarite dalle Entrate
Le Entrate hanno fornito
chiarimenti per l’applicazione del primo modulo di riforma dell’Irpef,
nonché chiarimenti relativi a talune disposizioni contenute nelle legge
finanziaria per il 2004 e nei provvedimenti ad essa collegati, al fine di
fornire gli indirizzi generali e di consentire l’uniformità dei
comportamenti da adottare da parte dei sostituti d'imposta e degli Uffici.
In particolare, il provvedimento analizza: la neutralità del reddito
relativo all’abitazione principale; la clausola di salvaguardia e la
distribuzioni di acconti sui dividendi; i fondi sanitari; il limite per
essere considerato a carico; i soggetti esonerati dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi; la tassazione separata e i soggetti non
residenti.
(C.M. 15/03/04 n.10)
Modello 730/2004:
assistenza fiscale e clausola di salvaguardia
L’Agenzia delle Entrate ha
illustrato le modalità per le operazioni di assistenza fiscale prestata
dai sostituti d’imposta e dai Caf, relativamente al 2004. In
particolare, in relazione alla clausola di salvaguardia, se il sostituto
presta assistenza fiscale diretta (ossia non si avvale di un Caf) è
tenuto ad applicare autonomamente la normativa in vigore al 31.12.2002, se
questa dovesse essere più favorevole per il contribuente. Di conseguenza,
la valutazione della convenienza ad applicare la clausola di salvaguardia
dovrà essere operata da chi presta assistenza fiscale. Nel prospetto di
liquidazione (Mod.730-3) il sostituto dovrà indicare l’applicazione o
meno della clausola barrando la casella situata nel frontespizio del
quadro.
(C.M. 18/03/04 n.11)
Istat, comunicato l’indice
dei prezzi al consumo del mese di febbraio
L’Istituto nazionale di
statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2004, che si pubblica
ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di
immobili urbani) e ai sensi dell’art. 54 della L. n.449/97 (misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice,
rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari
al +2,2%.
(Istat comunicato 16/03/04 G.U. 20/03/04 n.67)
Guida pratica per condono
tombale ed integrativa semplice
L’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione, sul proprio sito Internet, due Guide pratiche relative al
condono tombale e alla dichiarazione integrativa semplice, indicando: gli
elementi della procedura, i termini di scadenza, i contribuenti
interessati, come si regolarizzano, gli effetti, le sanzioni ed i
riferimenti normativi.
www.agenziaentrate.it/documentazione/guida_scadenze/condono_tombale/2004/intero_documento.htm
www.agenziaentrate.it/documentazione/guida_scadenze/integrativa_semplice/2004/intero_documento.htm
(Agenzia Entrate modulistica sito
Internet)
Invariata la procedura
assicurativa per il "progetto"
L’Inail conferma il regime
assicurativo previsto per i parasubordinati, anche per i lavoratori a
progetto e per le prestazioni occasionali, in aderenza con la disciplina
prevista dal D.Lgs. n.276/03 e con i relativi chiarimenti resi dal
Ministero e dall’Inps.
(Inail circolare 18/03/04 n.22)
Contributi in conto
impianti
Sulla stampa specializzata dei
giorni scorsi è stata pubblicata la norma di comportamento n.155,
elaborata dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, in materia
di trattamento, ai fini delle imposte dirette, dei contributi in conto
impianti.
(Adc Milano norma di comportamento n.155 Stampa Specializzata)
Come dedurre fiscalmente le
perdite su crediti di modesta entità
Le società si trovano ogni anno,
in sede di redazione del bilancio d’esercizio, a dover valutare l’importo
dei crediti verso clienti che, come noto, deve avvenire in base al
presumibile valore di realizzo degli stessi. In tale sede si è soliti
stralciare anche i crediti ritenuti non più esigibili.
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente
provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato
realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. La
società dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per
il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire,
ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il
recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità
del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono
del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le
perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento
al fondo rischi su crediti presente in bilancio.
Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece,
con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta
entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni
di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali
fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo,
conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio
si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di
risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di
recupero).
La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in
relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di
attività esercitata e del volume d’affari.
Lo stralcio del credito, totale o parziale, può dunque avvenire a
condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia
al credito stesso. A tale proposito può essere utilizzato il seguente fac
simile di dichiarazione di remissione del debito da inviare ai clienti per
i quali s’intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti
stessi. |