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Roma, 15 aprile 2004
CIRCOLARE N. 38/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Scadenzario mensile adempimenti fiscali e contabili: 15 aprile 2004 – 15 maggio 2004.

 

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 aprile 2004 – 15 maggio 2004.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

OCCHIO ALLE SCADENZE di aprile 2004

Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade venerdì 16 aprile 2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Contributi dovuti alla gestione separata INPS
Si ricorda che il 16 aprile 2004 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 sono scattati gli aumenti delle aliquote ed è stato introdotto l’obbligo d’iscrizione anche per gli associati in partecipazione di solo lavoro.

Versamenti Iva
Scade il 16 aprile 2004, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2004, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

Presentazione del modello GLA anno 2003
Scade venerdì 30 aprile 2004 il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2003 (modello GLA), tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet. Il termine di presentazione dei modelli in formato cartaceo era invece fissato lo scorso 31 marzo.

 

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio

 

Giovedì 15 Aprile

  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
  • Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o carenti versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 16 marzo con sanzione ridotta al 3,75%.

Venerdì 16 Aprile

  • Versamento all’apposita gestione separata Inps della contribuzione sui compensi erogati nel mese precedente agli associati in partecipazione con prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del TUIR (ad esclusione di coloro che sono iscritti ad albi professionali).
  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
  • Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
  • Versamento della seconda rata IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2003 da parte dei soggetti che hanno deciso di rateizzare l’importo a partire dal 16 marzo 2004 con maggiorazione dello 0,50%.
  • Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
  • Contribuenti cha decidono di aderire al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
  • Presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata da parte dei contribuenti che decidono di aderire al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003).
  • Contribuenti cha hanno deciso di integrare le dichiarazioni per le quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ovvero per l’anno 2002, il 31 ottobre 2003, mediante integrativa semplice ex art. 8 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione. Nonché versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sostitutiva del 6% sui redditi o imponibili conseguiti all’estero.
  • Presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata da parte dei contribuenti che decidono di aderire all’integrativa semplice ex art. 8 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003).
  • Contribuenti cha decidono di aderire al concordato art. 7 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
  • Contribuenti cha decidono di effettuare i versamenti delle imposte e ritenute omesse o versate in ritardo i cui termini di versamento sono scaduti lo scorso 31/10/2003 ex art. 9 bis L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 46, L. 350/2003) versamento in unica soluzione o rateale degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
  • Contribuenti cha decidono di aderire alla definizione agevolata ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria,catastale sulle successioni e donazioni e sull’incremento del valore degli immobili ex art. 11 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 46, L. 350/2003) presentazione dell’apposita istanza contenente la richiesta, mediante aumento del 25% del valore dichiarato negli atti ovvero denuncie e dichiarazioni.
  • Contribuenti che hanno deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 12 L. 289/2002 sottoscrizione dell’apposito atto di adesione con contestuale versamento di almeno l’80% degli importi dovuti.
  • Contribuenti che hanno deciso di definire accertamenti, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione nonché atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzione ai sensi dell’art. 15 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 48, L. 350/2003)versamento degli importi dovuti.
  • Contribuenti che hanno deciso di definire le liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 49, L. 350/2003) versamento degli importi dovuti.
  • Soggetti che avendo aderito al condono tombale decidono di effettuare la regolarizzazione contabile ai sensi dell’art. 14 L. 289/2002 sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 47, L. 350/2003) versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sostitutiva pari al 6% del valore delle attività omesse o parzialmente omesse.
  • Versamento dell’importo forfetario di 100 euro per sanare le irregolarità commesse negli anni precedenti il 2002 da parte dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno effettuato nell’anno 2002 operazioni, e che decidono di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 5 L. 282/2002 sulla sanatoria delle partite IVA inattive.
  • Contribuenti che hanno deciso di sanare le violazioni commesse fino al 31/12/2002 in merito al pagamento della tassa automobilistica erariale.

Lunedì 26 Aprile

  • Presentazione della quietanza di versamento dell’avvenuto pagamento nonché del prospetto di calcolo esplicativo da parte dei contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 15 delle L. 289/2002 per la definizione di accertamenti, inviti al contraddittorio e PVC.

Venerdì 30 Aprile

  • Presentazione del modello GLA per l’anno 2003 su supporto magnetico.
  • Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2004.
  • Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell’imposta sull’occupazione di spazi e aree pubbliche.
  • Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale termine ultimo per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e della busta contenente la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF (lo stesso termine, per chi si avvale invece dell’assistenza dei CAF, è invece il 15 giugno).

Sabato 15 Maggio

  • Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
  • Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

NOTIZIARIO MENSILE di aprile 2004

Modelli Unico 2004 disponibili in bozze
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2004 e le relative istruzioni, per le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2003:

Mod.Unico Società di persone: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_sp/bozze/index.htm;

Mod.Unico - Enti non commerciali ed equiparati: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_enc/bozze/index.htm;

Mod.Unico - Società di capitali: www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2004/unico_sc/bozze/index.htm;

Si segnala invece che il modello Unico 2004 per le persone fisiche è già stato approvato e che il relativo provvedimento risulta già pubblicato in G.U.. (Agenzia Entrate modulistica sito Internet; S.O. n. 55 alla G.U. n. 76 del 31/3/2004)

Istruzioni sull’attestazione dei crediti tributari
L’Agenzia delle Entrate illustra le prime indicazioni operative in materia di attestazione, da parte dell’A.F., dei crediti tributari, ai sensi dell’art.10 del D.L. n.269/03. Tale norma, infatti, autorizza l’Amministrazione ad attestare certezza e liquidità del credito d’imposta, nonché la presumibile data di rimborso. Tuttavia, il contribuente non ricava dall’attestazione un titolo esecutivo idoneo ad ottenere la soddisfazione del credito, ma solo la certezza della spettanza e del suo ammontare. Al provvedimento è anche allegato un fac simile di attestazione.
(C.M. 03/03/04 n.09)

Check up medici dei dipendenti fuori tassazione
L’utilizzo di servizi di check up medici forniti da una società ai propri dipendenti ed ai loro familiari, non assume rilevanza, ai fini della determinazione del lavoro dipendente. Infatti, dal combinato disposto degli artt.51, co.2, lett.f) e 100, co.1 del Tuir, si ricava che l’esclusione della tassazione opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti, tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda, purché il dipendente risulti estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda, in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario.
(R.M. 10/03/04 n.34)

Spese di pubblicità e rappresentanza
Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive si è pronunciato sui criteri distintivi tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità. Rientrano tra le prime: gli oneri sostenuti al fine di creare, mantenere ed accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento delle vendite e che comportano una particolare utilità o beneficio a favore di determinati soggetti. Sono tali le spese alberghiere (vitto e alloggio) per ospiti e loro familiari, nonché le regalie al personale inserviente. Vengono invece, definite di pubblicità, le spese che possono determinare un incremento delle vendite (ad es. tramite comunicati stampa, pubblicità televisiva locale, regionale e nazionale, manifesti, targhe e locandine da esporre in negozi, ecc…), conducendo all’acquisizione di nuova clientela o all’aumento delle vendite della clientela già esistente.
(Comitato Consultivo applicazione norme antielusive parere 24/02/04 n.01)

Le novità della tassazione Irpef chiarite dalle Entrate
Le Entrate hanno fornito chiarimenti per l’applicazione del primo modulo di riforma dell’Irpef, nonché chiarimenti relativi a talune disposizioni contenute nelle legge finanziaria per il 2004 e nei provvedimenti ad essa collegati, al fine di fornire gli indirizzi generali e di consentire l’uniformità dei comportamenti da adottare da parte dei sostituti d'imposta e degli Uffici. In particolare, il provvedimento analizza: la neutralità del reddito relativo all’abitazione principale; la clausola di salvaguardia e la distribuzioni di acconti sui dividendi; i fondi sanitari; il limite per essere considerato a carico; i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; la tassazione separata e i soggetti non residenti.
(C.M. 15/03/04 n.10)

Modello 730/2004: assistenza fiscale e clausola di salvaguardia
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per le operazioni di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai Caf, relativamente al 2004. In particolare, in relazione alla clausola di salvaguardia, se il sostituto presta assistenza fiscale diretta (ossia non si avvale di un Caf) è tenuto ad applicare autonomamente la normativa in vigore al 31.12.2002, se questa dovesse essere più favorevole per il contribuente. Di conseguenza, la valutazione della convenienza ad applicare la clausola di salvaguardia dovrà essere operata da chi presta assistenza fiscale. Nel prospetto di liquidazione (Mod.730-3) il sostituto dovrà indicare l’applicazione o meno della clausola barrando la casella situata nel frontespizio del quadro.
(C.M. 18/03/04 n.11)

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di febbraio
L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2004, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art. 54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al +2,2%.
(Istat comunicato 16/03/04 G.U. 20/03/04 n.67)

Guida pratica per condono tombale ed integrativa semplice
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, sul proprio sito Internet, due Guide pratiche relative al condono tombale e alla dichiarazione integrativa semplice, indicando: gli elementi della procedura, i termini di scadenza, i contribuenti interessati, come si regolarizzano, gli effetti, le sanzioni ed i riferimenti normativi.

www.agenziaentrate.it/documentazione/guida_scadenze/condono_tombale/2004/intero_documento.htm

www.agenziaentrate.it/documentazione/guida_scadenze/integrativa_semplice/2004/intero_documento.htm (Agenzia Entrate modulistica sito Internet)

Invariata la procedura assicurativa per il "progetto"
L’Inail conferma il regime assicurativo previsto per i parasubordinati, anche per i lavoratori a progetto e per le prestazioni occasionali, in aderenza con la disciplina prevista dal D.Lgs. n.276/03 e con i relativi chiarimenti resi dal Ministero e dall’Inps.
(Inail circolare 18/03/04 n.22)

Contributi in conto impianti
Sulla stampa specializzata dei giorni scorsi è stata pubblicata la norma di comportamento n.155, elaborata dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, in materia di trattamento, ai fini delle imposte dirette, dei contributi in conto impianti.
(Adc Milano norma di comportamento n.155 Stampa Specializzata)

Come dedurre fiscalmente le perdite su crediti di modesta entità
Le società si trovano ogni anno, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, a dover valutare l’importo dei crediti verso clienti che, come noto, deve avvenire in base al presumibile valore di realizzo degli stessi. In tale sede si è soliti stralciare anche i crediti ritenuti non più esigibili.
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. La società dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.
Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero).
La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.
Lo stralcio del credito, totale o parziale, può dunque avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso. A tale proposito può essere utilizzato il seguente fac simile di dichiarazione di remissione del debito da inviare ai clienti per i quali s’intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.