OGGETTO
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Allegato n.2 al CCNL Federcasa per il biennio economico 2004-2005 CCNL FEDERCASA 14 marzo 2002 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE: Regolamento di funzionamento
Art. 1: Composizione e compiti della CNG La CNG è costituita ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 3, del CCNL Federcasa 2002-2005. Le due parti pariteticamente rappresentate nella CNG sono rispettivamente costituite da:
I compiti della Commissione sono individuati come segue:
Art. 2: Soggetti abilitati a promuovere risoluzioni La CNG può pronunziarsi esclusivamente in relazione a questioni proposte, individualmente o congiuntamente, dai seguenti soggetti:
Art. 3: Sede delle riunioni La Commissione si riunisce di regola presso Federcasa con cadenza mensile, in giorni preventivamente concordati. In fase di istruttoria delle controversie che le siano state sottoposte, la Commissione può convocare presso di sé le parti tra le quali sia insorto il contenzioso, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Qualora ricorrano particolari motivi la Commissione può indire la propria riunione presso l’Ente che ne abbia fatta esplicita richiesta.
Art. 4: Funzionamento Le singole riunioni sono presiedute da un "Presidente di turno". Tale carica è espressa a turno dalle due parti che costituiscono la CNG. Il Presidente di turno ha la responsabilità della firma delle risoluzioni adottate, coordina lo svolgimento dei lavori e convoca la riunione successiva. La Commissione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti che vi partecipa, purché entrambi le parti siano rappresentate. Gli atti della Commissione destinati all’esterno sono emanati dalla CNG in nome proprio, tramite Federcasa, che assicura altresì il supporto logistico-organizzativo dell’attività della Commissione, ivi compresa la gestione di un protocollo riservato agli atti della CNG.
Art. 5: Risoluzioni La Commissione, in quanto organismo paritetico, si esprime esclusivamente sulla base di valutazioni condivise da entrambi le parti che la costituiscono. I singoli membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza circa l’andamento della istruttoria e le opinioni espresse in tale sede, che restano comunque prive di rilevanza esterna. Le istruttorie che si riferiscono ai compiti di cui ai punti 3) e 4) del precedente Art. 1, devono compiersi nel termine di 60 giorni dall’avvio. Della eventuale impossibilità di raggiungere una decisione unitaria nei termini indicati al comma precedente, viene data comunicazione al soggetto o ai soggetti che avevano richiesto l’intervento della CNG. Nel corso della istruttoria i soggetti avevano promosso la risoluzione, le due parti costituenti la Commissione ed i singoli componenti che ne fanno parte, si astengono da qualsiasi iniziativa o comportamento che possa pregiudicare la situazione sotto esame. Le parti si impegnano ad astenersi da ogni comportamento difforme dalle risoluzioni adottate dalla CNG nell’ambito delle attività di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1.
Art. 6: Interpretazioni autentiche La Commissione Nazionale di Gestione ha facoltà di investire le parti stipulanti il CCNL ove ritenga necessaria la emanazione di interpretazioni autentiche di norme contrattuali o la loro integrazione. Roma, li 30 settembre 2002 FIRMATO: FEDERCASA-ANIACAP; F.P. CGIL; F.P.S. CISL; UIL F.P.L.; FESICA CONFSAL |