PERSONALE Enti pubblici economici OGGETTO
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Si rende noto che in data 31 marzo 2004 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al secondo biennio economico del CCNL Federcasa 14 marzo 2002. Ne sono firmatarie, oltre a Federcasa, tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno a suo tempo sottoscritto il cennato Contratto quadriennale. La parte strettamente economica del Contratto 31 marzo 2004 si sostanzia in quanto segue:
Conformemente a quanto previsto dall’Accordo Governo-Parti Sociali del 1993, tuttora vigente, l’insieme dei miglioramenti economici sopra elencati realizza l’adeguamento dei livelli retributivi a fronte del differenziale di inflazione registrato nel biennio 2002-2003 e dell’inflazione programmata per il 2004-2005. I contenuti del CCNL 31 marzo 2004 non si limitano tuttavia a questo. Si è infatti anche reso necessario porre mano ad altri aspetti del CCNL 14 marzo 2002, per renderli coerenti ad innovazioni normative intervenute nel primo biennio della sua applicazione. In primo luogo si è dovuto tener conto del rinnovo del Contratto Collettivo del Comparto Regioni-Autonomie Locali che, avendo introdotto nel suo ordinamento delle posizioni economiche precedentemente non previste, ha reso necessario un adeguamento delle norme di prima applicazione destinate agli Istituti che saranno trasformati in enti pubblici economici di qui in avanti. Ciò ha comportato l’Istituzione nelle aree A, B e D del CCNL Federcasa di nuovi livelli – denominati As, Bs, e Ds – riservati, per il biennio 2004-2005, al primo inquadramento di personale proveniente da ex IACP in possesso delle posizioni apicali introdotte dal CCNL Regioni-Autonomie Locali 22 gennaio 2004. Il secondo motivo che ha comportato interventi di natura normativa consiste nella entrata in vigore, nel corso del 2003, dei Decreti Legislativi 66 e 276, rispettivamente relativi all’orario di lavoro ed all’attuazione della Legge Biagi. La questione è stata affrontata nel suo aspetto più urgente, quello dell’adeguamento della normativa contrattuale alle nuove disposizioni. Si è infatti eliminato ogni motivo di incoerenza fra quanto precedentemente previsto dal Contratto ed il nuovo assetto legislativo. Nel contempo le Parti firmatarie hanno assunto formale impegno per l’avvio di consultazioni che porteranno alla completa revisione di tutti gli Istituti contrattuali toccati dai due decreti legislativi sopra citati. E’ infine da evidenziare la presenza di altre modifiche contrattuali, di minore rilevanza, dirette a chiarire i criteri applicativi di norme preesistenti e quella di "Dichiarazioni congiunte", tendenti soprattutto a ribadire l’impegno delle Parti contraenti, attraverso la Commissione Nazionale di Gestione, a seguire i nuovi processi di aziendalizzazione ed a dare un positivo contributo alla soluzione di tutte le problematiche che in tale contesto possono presentarsi. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
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