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Roma, 16 marzo 2004
CIRCOLARE N. 26/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Scadenzario mensile adempimenti fiscali e contabili: 15 marzo 2004 – 15 aprile 2004.

 

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 marzo 2004 – 15 aprile 2004.

Inoltre si allegano le seguenti monografie:

  • contributi Inps co.co.co
  • il nuovo regime di pubblicità per i gruppi societari
  • trattamento fiscale delle polizze assicurative degli amministratori
  • documenti contabili e procedure elettroniche
  • ultime novità per i condoni.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

Allegati: c.d.s.

 

LE SCADENZE di marzo 2004

Si segnala che il cd. decreto "milleproroghe" ha fatto slittare al 16 aprile 2004 il termine originariamente previsto per il 16 marzo in materia di condoni fiscali. Ciò comporterà, tra l’altro, la completa riscrittura di tutti i termini dei vari adempimenti legati alle diverse forme di sanatoria, compreso l’invio dei modelli di dichiarazione.

Consegna delle certificazioni sui redditi 2003
Si ricorda che entro il 15 marzo 2004 i sostituti d’imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2003, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP utilizzando l’apposita modulistica (CUD 2004).
Entro lo stesso termine, i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali i compensi erogati a professionisti ed agenti, nonché quelli relativi agli utili delle società).

Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade martedì 16 marzo 2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Contributi dovuti alla gestione separata INPS
Si ricorda che il 16 marzo 2004 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 sono scattati gli aumenti delle aliquote.

Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Sempre il 16 marzo 2004 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di febbraio 2004.
La ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Versamenti Iva
Scade martedì 16 marzo 2004, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2004, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro il prossimo 16 marzo 2004 i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2003, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuto a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi.

Versamento tassa di concessione governativa per l’anno 2004
Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, vale a dire il 16 marzo 2004. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di:

  • Euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90;
  • Euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90.

Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il codice tributo 7085.

Autoliquidazione INAIL
Scade il prossimo 16 marzo 2004 il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite supporto magnetico (o tramite Internet). Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16 febbraio.

Presentazione dichiarazione periodica CONAI per febbraio 2004
Scade sabato 20 marzo 2004 il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione del modello GLA anno 2003
Scade mercoledì 31 marzo 2004 il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2003 (modello GLA), a cura dei soggetti committenti. Tale termine si riferisce alle presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è il 30 aprile 2004.

 

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile

Lunedì 15 Marzo

  • Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
  • Consegna da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni delle ritenute d’acconto operate sui redditi erogati nel corso dell’anno precedente nonché sugli utili corrisposti.
  • Consegna diretta o mediante invio postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposti nell’anno precedente.

Martedì 16 Marzo

  • Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri .
  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
  • Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
  • Versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2003 in unica soluzione o quale prima rata.
  • Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
  • Versamento all’apposita gestione separata Inps della contribuzione sui compensi erogati nel mese precedente agli associati in partecipazione con prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del TUIR (ad esclusione di coloro che sono iscritti ad albi professionali).
  • Termine ultimo per trasmettere all’INAIL la denuncia delle retribuzioni mediante invio telematico o su supporto informatico.

Mercoledì 17 Marzo

  • Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta ad 1/8.

Sabato 20 Marzo

  • Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Martedì 30 Marzo

  • Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2003.

Mercoledì 31 Marzo

  • Versamento dei contributi FIRR calcolati sulle provvigioni 2003.
  • Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
  • Termine ultimo, salvo proroga, per procedere alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi sull’apposito modello nonché per il versamento, quale anticipo, dell’oblazione e anticipazione oneri accessori nella misura minima prevista.
  • Presentazione all’INPS dell’apposita denuncia(modello GLA/R e GLA/C) riferita ai versamenti effettuati nell’anno precedente per i contributi dovuti alla gestione separata.
  • Termine ultimo per l’invio al CONAI del modulo 6.6 contenente la richiesta di conguaglio per singolo materiale da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura ordinaria ex-post.
  • Termine ultimo per l’invio al CONAI del modulo 6.5 contenente la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati e le vendite totali effettuate nell’anno precedente al fine di quantificare il plafond da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura semplificata a ex-ante.

Giovedì 15 Aprile

  • Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

NOTIZIARIO MENSILE di marzo 2004

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre
L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2003, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 2,3%.
(Istat, comunicato 15/01/04 G.U. 23/01/04 n.18)

Denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati
In merito all’estensione ai lavoratori parasubordinati della modifica dei termini previsti dall’art.12 del DPR n.1124/65, l’Inail ha precisato che, in attesa dell’emanazione del D.M. di cui all’art.7, co.2-bis del D.Lgs. n.297/02, i termini per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere uniformati alla nuova disciplina. Pertanto, tale denuncia deve essere fatta contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di nuova denuncia di esercizio, con accensione di un’apposita posizione assicurativa. Mentre nelle ipotesi di variazione o cessazione, la comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento.
(Inail nota 26/01/04)

Archiviazione ottica
E’ stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
(Ministero Finanze decreto 23/01/04 G.U. 03/02/04 n.27)

Nuovi codici tributi per le sanatorie fiscali
Le Entrate hanno istituito cinque nuovi codici tributo per i contribuenti aderenti alle sanatorie fiscali. I codici potranno essere utilizzati da coloro che, anteriormente al 2 ottobre 2003, abbiano già aderito al concordato, alla dichiarazione integrativa ed al condono tombale e che vogliano usufruire della proroga dei termini al 16 marzo 2004: n.8090 – n.8091 (dichiarazione integrativa non riservata e contributi previdenziali ex art.8, co.1, L. n.289/02 e art.2, co.44, L. n.350/03); n.8092 (dichiarazione integrativa non riservata ex art.9, co.1, L. n.289/02 e art.2, co.44, lett.a), L. n.350/03); n.8093 (definizione dei ritardati od omessi versamenti ex art.9-bis, co.1, L. n.289/02 e art.2, co.45, L. n.350/03) e n.8094 (imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in bilancio ex art.14, co.5, L. n.289/02 e art.2, co.47, L. n.350/03).
(RR.MM. 04/02/04 nn. 07-08-09-10)

Prevenzione e contrasto all’evasione
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici i primi indirizzi operativi, circa l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione da realizzare nell'anno 2004. A tale scopo, si prevedono, tra l’altro: la verifica dei presupposti per il riconoscimento di agevolazioni e incentivi fiscali; il controllo dei soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; il monitoraggio dei gruppi di imprese che opteranno per la tassazione su base consolidata; l'esame delle posizioni dei soggetti che non si sono avvalsi degli istituti definitori; il potenziamento dei controlli nei confronti di chi non aderisce al concordato preventivo; la manutenzione degli studi di settore per garantirne la costante attualità.
(C.M. 29/01/04 n.03)

Contributo previdenziale per co.co.co. e lavoratori occasionali
L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sull’aliquota contributiva applicabile dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, come modificata dall’art.45 del D.L. n.269/03. Nel provvedimento si specifica che per gli iscritti privi d’altra tutela previdenziale l’aliquota complessivamente dovuta risulta pari al 17,80% e, per la quota di reddito eccedente € 37.883,00 (per l’anno 2004), al 18,80%. Per i pensionati iscritti alla Gestione separata, si applica, invece, l’aliquota nella misura del 15%, per i titolari di pensione diretta e del 10%, per gli altri pensionati (quali quelli titolari di pensione ai superstiti). Rimane fissa al 10% l’aliquota riservata agli iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria. Le predette aliquote del 10%, 15%, 17,80% e 18,80% devono essere applicate per tutti gli iscritti alla Gestione (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di cui all’art.53, co.1, del Tuir e lavoratori autonomi occasionali di cui all’art.44 D.L. n.269/2003) entro il massimale di reddito pari, per l’anno 2004, a € 82.401,00. In riferimento alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, nel silenzio della norma, devono ritenersi confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore. Resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4%, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art.53, co.1, del Tuir, iscritti alla Gestione. La circolare, infine, rimanda ad altro provvedimento i chiarimenti sulle modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
All’argomento è dedicato uno specifico approfondimento nella sezione dei formulari operativi d’impresa.
(Inps circolare 10/02/04 n.27)

Base imponibile dell’immobile conferito ai fini delle imposte catastali ed ipotecarie
Rigettando un ricorso avente ad oggetto la deduzione delle passività dipendenti da un mutuo ipotecario e da una garanzia per un’apertura di credito, gravanti su un immobile conferito in società e la conseguente richiesta di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in eccesso, la Corte di Cassazione ha affermato che la base imponibile, ai fini delle predette imposte deve essere determinata tenendo conto del valore dell’immobile, ridotto delle sole passività ad esso strettamente inerenti. Non essendo tali, le specifiche passività esposte possono incidere sul prezzo di trasferimento, ma non sul valore del bene stesso, quale desumibile dai comuni criteri di estimo, unico elemento da considerare ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
(Cassazione sentenza 04/02/04 n.2074 Stampa Specializzata)

Accertato il cambio in euro delle valute estere per l’anno 2003
L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio in euro delle valute estere per l’anno 2003, ai sensi dell’art.4, co.6, del D.L. n.167/90, da utilizzare per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
(Agenzia Entrate, provvedimento 13/02/04 G.U. 18/02/04, n.40)

Bonus sud: chiarimenti sui termini per le istanze di rinnovo ammesse in settembre 2003
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.17 del 17 febbraio 2004, fornisce alcuni chiarimenti sui termini per l’avvio e la realizzazione degli investimenti in aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art.8 L.n.388/00. In particolare, il provvedimento, rimandando alle disposizioni contenute nell’art.4, co.132 e 133 della L.n.350/03, indica che i titolari di istanze di rinnovo ammesse al beneficio solo dallo scorso settembre, per effetto della deliberazione del Cipe n.23/03, possono fruire del contributo, rispettando il termine del 31.03.04, per avviare la realizzazione dell’investimento; utilizzando il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza di cui all’art.62, co.1, lett.d) della L.n.289/02. Inoltre, i limiti minimi e massimi di utilizzazione, previsti dalla lett.f) del citato art.62, per l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un anno. L’A.F. specifica, anche, che tali termini sono applicabili soltanto agli investimenti, relativi ad istanze di rinnovo ammesse al contributo nel mese di settembre 2003, mentre per quelle ammesse nel marzo 2003, restano fermi gli ordinari termini, di cui all’art.8, co.1-bis e all’art.62, co.1.
(R.M. 17/02/04 n.17)

Nuovi chiarimenti per le sanatorie fiscali ed i termini connessi
Sono stati forniti dalle Entrate ulteriori chiarimenti in merito alle novità recate: 1) dall’art.34, co.1 e 2 del D.L. n.269/03, che ha prorogato al 16.03.04 i termini per aderire alle definizioni degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli artt.7, 8, 9, 9-bis e 11, co.4, 12, 14, 15 e 16 della L.n.289/02, nonché i termini per le definizioni previste agli artt.5 e 5-quinquies del D.L. n.282/02; 2) dall’art.2, co. da 44 a 51 della L.n.350/03 (legge finanziaria 2004), che disciplina l’estensione al periodo d’imposta 2002 delle norme concernenti le definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui alla citata L.n.289.
(C.M. 18/02/04 n.07)

Il nuovo modello per le sanatorie
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel suo sito Internet: 1) il nuovo modello per le definizioni agevolate di cui agli artt.8, 9, 9-bis e 14 della L.n.289/2002 e successive modifiche; 2) le istruzioni per la compilazione; 3) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica; 4) il provvedimento di approvazione.
www.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria_2003/sanatoria/nuovo_modello/index.htm

(Agenzia Entrate modulistica e software sito Internet)

Certificazione utili corrisposti: modello definitivo
Con provvedimento del 13 febbraio 2004 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di certificazione degli utili. Nel sito dell’agenzia sono a disposizione il modello, le istruzioni per la compilazione ed il provvedimento di approvazione, i quali forniscono dati più chiari ed esaurienti sugli utili percepiti e sui crediti d’imposta spettanti. Si veda, tra l’altro, quanto illustrati nel prosieguo della circolare.
www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/utili_corrisposti.htm

(Agenzia Entrate modulistica sito Internet)

Dichiarazione Iva annuale per l’anno 2003
L’Associazione tra le società italiane per azioni ha commentato i modelli delle dichiarazioni annuali Iva, relative al periodo d’imposta 2003. In particolare, il provvedimento analizza: la struttura dei modelli; i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale in via autonoma; al reperibilità dei modelli; le modalità di presentazione; i termini di presentazione e di versamento; le novità dei singoli quadri dei modelli.
(Assonime circolare 16/02/04 n.03)

Termini agevolati anche per rimborsi Iva su crediti pregressi
L’art.9 del D.L. n.269/03 ha integrato l’art.38-bis, co.1 del DPR n.633/72, prevedendo quale durata massima della garanzia che i contribuenti sono obbligati a prestare, per ottenere il rimborso dei crediti Iva, il minore tra i seguenti termini: 1) tre anni dall’esecuzione del rimborso; 2) la decadenza dell’accertamento del corrispondente periodo d’imposta. Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, il nuovo e più favorevole limite di validità delle fideiussioni si applica alle polizze presentate agli uffici a decorrere dal 2 ottobre 2003, anche se i rimborsi pendenti si riferiscono a periodi precedenti.
(DRE Piemonte nota 06/02/04 Stampa Specializzata)

Locazione finanziaria di un terreno edificabile: indeducibili i canoni
In virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e l’acquisizione attraverso un contratto di locazione finanziaria, così come non sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa le quote di ammortamento di un terreno strumentale, poiché avente vita illimitata, non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria, relativi ad un terreno acquisito in leasing. Tuttavia, in applicazione, del principio di equivalenza di cui sopra, sarà invece deducibile la quota parte costituita dagli interessi passivi impliciti, relativi al contratto di leasing per l’acquisizione del terreno. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio di competenza, tenendo conto dei limiti previsti dall’art.96 del nuovo Tuir (ex art.63). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi, si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite, ai fini Irap, nell’art.1 del D.M. del 24.04.98.
(R.M. 24/02/04 n.20)

Compilazione e procedura di controllo del modello di integrazione e di definizione
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito Internet: 1) la versione 1.1.0 del 25/02/04 del software della procedura di controllo del modello di definizione ed integrazione, che non ammette, nei quadri A (righi A123, A130 e A134) e C (righi C106 e C124) per l’anno 2002, il valore 1 (dichiarazione omessa) nel campo codice situazione tributaria relativa ai redditi, sostituti ed Iva;
www.agenziaentrate.it/software/2004/sanatorie/procedure_controllo/index.htm;
2) il software DEP03, per consentire la compilazione della dichiarazione di integrazione e definizione per gli anni pregressi e di definizione dei ritardati od omessi versamenti, di cui agli artt.8, 9, 9-bis e 14 della L. n.289/02.
www.agenziaentrate.it/software/2004/sanatorie/sw_dep03.htm

(Agenzia Entrate software sito Internet)

 

CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO. 2004

La circolare n.27/2004 dell’INPS ha finalmente chiarito quali saranno le nuove aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati.
La tabella che segue riassume le modalità operative per la gestione delle "nuove" aliquote contributive.

 

Aliquota per soggetti non iscritti ad altra forme di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’aliquota passa al 17,80% sui redditi fino a Euro 37.883,00; mentre l’aliquota è del 18,80% sui redditi oltre Euro 37.883,00 e fino a Euro 82.401,00.

Tale aliquota, per il 17,30% rappresenta la quota di finanziamento per la pensione, mentre per lo 0,5% la copertura per il nucleo familiare e la malattia, in caso di ricovero ospedaliero.

Incrementi aliquote fino al 2013

E’ previsto un ulteriore incremento dell’aliquota contributiva a partire dal 2005 e fino al 2013, che porterà l’aliquota al 19,50%

  • dal 1° gennaio 2005 l’aliquota passa dal 17,80% al 18,00%;
  • dal 1° gennaio 2006 l’aliquota passa dal 18,00% al 18,20%.
  • dal 1° gennaio 2007 l’aliquota passa dal 18,20% al 18,40%;
  • dal 1° gennaio 2008 l’aliquota passa dal 18,40% al 18,60%.
  • dal 1° gennaio 2009 l’aliquota passa dal 18,60% al 18,80%;
  • dal 1° gennaio 2010 l’aliquota passa dal 18,80% al 19,00%.
  • dal 1° gennaio 2011 l’aliquota passa dal 19,00% al 19,20%;
  • dal 1° gennaio 2012 l’aliquota passa dal 19,20% al 19,40%.
  • dal 1° gennaio 2013 l’aliquota passa dal 19,40% al 19,50%;.

Aliquota per soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria o titolari di pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2004 per i soggetti titolari pensione diretta l’aliquota passa al 15% e rimarrà tale fino al 2014.

Per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione superstiti l’aliquota rimane quella attuale e cioè pari al 10%; anche questa aliquota rimarrà tale fino al 2014.

Massimali e minimali previdenziali annui

Il massimale annuo sul quale calcolare i contributi, per l’anno 2004 a Euro 82.401,00.

Oltre tale valore non è dovuto più alcun contributo.

Non esiste, invece, nessun minimale annuo di contribuzione

Quote di ripartizione del contributo

La quota di contributi a carico di ciascuna delle parti è la seguente:

  • 1/3 a carico del lavoratore parasubordinato (trattenuto direttamente dal committente);
  • 2/3 a carico della società o ditta committente.

Versamento del contributo

Il contributo deve essere versato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante l’utilizzo del modello F24, indicando nel sezione INPS quanto segue:

  • codice sede: indicare il codice relativo al luogo presso il quale è ubicata la sede INPS dell’impresa committente;
  • causale contributo: C10 per i soggetti che pagano i contributi al 10% (al verificarsi delle condizioni viste sopra) e CXX per tutti gli altri;
  • Matricola INPS/ codice INPS/filiale azienda: in questo campo della sezione Inps va indicata la filiale azienda nella forma CAP (5 caratteri numerici) Comune (nei restanti 12 caratteri del campo); esempio 00142 ROMA;
  • Periodo di riferimento: il mese e anno di erogazione del compenso;
  • importi a debito versati: l’importo del contributo.

Modello GLA

Il modello Gla è il modello che i committenti devono presentare all’INPS, tramite il quale riepilogare i compensi corrisposti, i relativi contributi trattenuti e versati, relativamente ai collaboratori iscritti presso la gestione separata INPS.

Termini di presentazione e modalità di invio del GLA

Il modello deve essere presentato all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei compensi. Se invece ci si avvale di supporti informatici il modello deve essere inviato entro il 30 Aprile.

In entrambe le ipotesi il modello deve essere spedito tramite posta, a mezzo raccomandata, oppure consegnato direttamente alla sede Inps di competenza del committente, salvo il caso di invio telematico tramite il servizio Internet.

Composizione del Modello

Il modello si compone di due parti:

  • il foglio Gla/R, contenente i dati identificati del committente e il riepilogo dei versamenti effettuati, oltre al numero totale dei fogli Gla/C allegati;
  • i fogli Gla/C, contenenti i dati relativi a ciascun collaboratore e ai contributi dovuti, con riferimento ai mesi in cui è avvenuto il pagamento. Per ogni collaboratore deve essere compilato, di norma un solo foglio. Nel caso in cui fosse necessario utilizzarne più di uno, la numerazione dei fogli deve rimanere progressiva, ma i totali, dal momento che si riferiscono all’intero anno, saranno compilati solo nel secondo foglio.

 

LE CERTIFICAZIONI DEI REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMO E DI CAPITALE (DIVIDENDI)

Il prossimo 15 marzo rappresenta un importante appuntamento per i sostituti d’imposta, in quanto costituisce il termine ultimo per la consegna delle certificazioni attestanti le ritenute operate. L’adempimento riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, autonomo ed eventualmente le certificazioni sugli utili corrisposti da parte di società. Vediamo in sintesi le principali novità legate ai citati adempimenti.

 

MODELLO C.U.D. 2004

Come noto, la Certificazione Unica Dipendenti serve ad attestare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e pensioni corrisposti nonché le ritenute operate sugli stessi. La certificazione è unica in quanto comprende sia le ritenute fiscali che quelle previdenziali.

Le novità del modello CUD 2004 (modello ed istruzioni sono scaricabili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/dichiarazione/2004/cud/index.htm) sono legate al nuovo regime fiscale per le persone fisiche, che vede dal 2003 l’introduzione della cosiddetta "no tax area" .

Si ricorda che il contribuente che abbia posseduto nell’anno precedente soltanto redditi attestati dal modello CUD 2004 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate sia del modello stesso che della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state regolarmente effettuate le operazioni di conguaglio. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, abbia sostenuto oneri diversi da quelli attestati dalla certificazione ed intenda portarli in deduzione o detrazione dal reddito o dall’imposta, ovvero avvalersi della possibilità di calcolare le imposte con le regole in vigore sino al 2002, se più conveniente, tramite la cd. "clausola di salvaguardia", oggetto tra l’altro di altro approfondimento sempre di questa circolare.

 

CERTIFICAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA

I sostituti d’imposta che effettuano le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (ad esempio su compensi corrisposti a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio) devono rilasciare una dichiarazione in cui devono essere indicati:

  • dati identificativi del sostituto d’imposta;
  • dati identificativi del percettore;
  • l’ammontare dei compensi e proventi sotto qualsiasi forma erogati;
  • l’ammontare delle ritenute effettuate sia fiscali che previdenziali.

Contrariamente a quanto avviene per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la certificazione può essere predisposta su un modello libero a condizione che in esso vengano riportati i dati essenziali sopra elencati.

Di seguito si propone un fac-simile di certificazione che può essere utilizzato per il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente:

 

FAC SIMILE CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE UTILI

Lo scorso 13 febbraio 2004 è stato approvato il nuovo modello per la certificazione dei dividendi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il modello, nonché le relative istruzioni per la compilazione, sono scaricabili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/altri/utili_corrisposti.htm. Restano, comunque, valide le certificazioni rilasciate fino al 13.02.2004 (data di approvazione del nuovo modello) purché i dati in essa contenuti corrispondano a quelli richiesti nel nuovo schema di certificazione 2004.

La certificazione deve essere rilasciata al socio percettore al fine di attestare:

  1. Gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia a decorrere dal 01.01.2003 ed entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2003;
  2. I dati relativi ai crediti d’imposta spettanti;
  3. I dati relativi ai crediti d’imposta non spettanti o spettanti in misura diversa in base a specifiche disposizioni di legge;
  4. Eventuali ritenute alla fonte operate dal 01.01.2003 fino al 31.12.2003.

 

Il nuovo regime di pubblicità per i gruppi societari

Con la riforma del diritto societario, nell’ambito della quale il Legislatore ha provveduto a riscrivere per buona parte la disciplina delle società di capitali, il cosiddetto "gruppo societario" diventa soggetto ad un particolare regime di pubblicità. La norma nasce dall’esigenza di realizzare gli obiettivi di trasparenza e di rafforzamento della tutela della società controllata, dei soci di minoranza e dei terzi creditori.

Il nuovo art. 2497-bis del Codice Civile, al comma 1, prevede che per le società soggette all’altrui direzione e coordinamento è stabilito l’obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il proprio status di "dominata".

Il secondo comma prevede l’istituzione di una nuova sezione del Registro delle Imprese in cui devono essere iscritti sia i soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento, sia i soggetti controllati. Di conseguenza, gli amministratori delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento dovranno provvedere ad iscrivere nell’apposita sezione del Registro delle Imprese la capogruppo e le società "controllate".

Le società controllate devono inoltre (comma 4) esporre in nota integrativa un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di esse l’attività di direzione e coordinamento.

 

Il concetto di direzione e coordinamento

Al fine di verificare i soggetti obbligati a tale regime pubblicistico l’art. 2497 sexies stabilisce che "ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’articolo 2359". La norma rimanda perciò alla nozione di "controllo" contenuta nell’art. 2359 del Codice Civile in ordine al consolidamento dei bilanci. Quest’ultima disposizione è rimasta invariata e stabilisce che si ha controllo quando una società:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • esercita influenza dominante su di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Nei primi due casi occorre ricordare che il computo dei voti deve comprendere anche quelli spettanti a società controllate, società fiduciarie e a interposta persona, non computando invece i voti spettanti per conto di terzi.

Nel secondo comma del citato art. 2497 sexies si specifica che la "direzione e il coordinamento" non coincide necessariamente alla nozione di "controllo" perché la prima può anche dipendere da:

  • un contratto fra società holding e società controllate;
  • clausole statutarie.

 

Sanzioni

La norma, nel prevedere l’obbligo in questione, non stabilisce alcun termine per l’iscrizione perciò l’eventuale inadempimento non comporta l’irrogazione di alcuna sanzione amministrativa ex legge 689/81. Tuttavia il comma 3 dell’art. 2497 bis dispone che "Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo…(atti e corrispondenza)…ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo,…(iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese) o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi". La norma prevede così una responsabilità a carattere risarcitorio per i danni eventualmente subiti da soci o da terzi che si potrà evitare con l’immediata esecuzione delle nuove formalità.

 

trattamento fiscale delle polizze D’assicurazione degli amministratori.

L’Associazione Dottori Commercialisti di Milano (ADC) con la norma di comportamento n.154 ha chiarito la problematica relativa alla rilevanza fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dei premi assicurativi posti a carico di una società che intende garantirsi con la stipulazione di apposite polizze, per il rischio di morte o infortunio dei propri amministratori.

Per cogliere la soluzione prospettata dall’ADC di Milano occorre premettere che sulla base delle disposizioni previste dal Tuir le somme e i valori in genere, anche sottoforma di erogazioni liberali, percepiti in relazione all’ufficio di amministratore (oltre che di sindaco e di revisore) di società o di altri enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Proprio sulla base dell’assimilazione fiscale del reddito derivante dalla carica di amministratore a quello di lavoratore dipendente, per il quale vige una sorta di "principio di omnicomprensività" che impone di comprendere tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione del rapporto di lavoro, l’ADC di Milano è intervenuta sul problema in oggetto.

Sulla base di tali considerazioni, il contratto assicurativo stipulato da una società e avente a oggetto il rischio morte o infortuni di un proprio amministratore si diversifica a seconda dal soggetto beneficiario, secondo lo schema che segue:

 

Beneficiario

Effetti

l'amministratore e i suoi eredi

In questo caso il premio dovuto all'assicuratore rappresenta un compenso in natura per l'amministratore, in capo al quale concorre alla formazione del reddito in misura pari al premio pagato dalla società, e costituisce un elemento reddituale negativo deducibile per la società che lo eroga.

la società

In quest’altro caso, invece, quando cioè risulta beneficiaria del contratto assicurativo la società, il premio non è redditualmente rilevante per l'amministratore, pur mantenendo il carattere di costo d'esercizio per la società stessa. Il costo della polizza assicurativa è inerente all'attività d'impresa esercitata e, se rispetta le altre condizioni sancite dall'art. 109 del Tuir quanto a certezza e determinabilità, è deducibile dal reddito di impresa. Infatti il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono eventi sfavorevoli per la società, che dal venir meno delle capacità e delle conoscenze del proprio amministratore può subire ripercussioni negative sull'attività esercitata.

 

 

Inoltre, con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell'amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dal verificarsi di tali sinistri e pertanto tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico.

All'atto della eventuale percezione dell'indennizzo assicurativo da parte della società, l'ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione.

 

Ai fini IRAP, il costo sostenuto per la polizza assicurativa deve essere considerato una spesa per prestazione di servizi ammessa in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Infatti anche nel caso in cui la polizza sia considerata compenso in natura per l'amministratore, il relativo costo costituisce un elemento accessorio della retribuzione – non classificabile nelle voci B9 e B14 del conto economico ma alla voce B7– e quindi ammesso in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

All'atto della eventuale percezione dell'indennizzo assicurativo da parte della società l'ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva, da assoggettare a tassazione anche ai fini IRAP per il principio di correlazione temporale tra costi dedotti e ricavi imponibili.

 

Documenti contabili e procedure elettroniche.

Con due recenti provvedimenti, le fatture e i documenti contabili in genere sono stati oggetto dell’interesse del Legislatore, nel senso che anche queste fattispecie "fanno i conti" con l’impatto sempre maggiore dell’informatica e dell’elettronica sul quotidiano.

Con l’ausilio delle tabelle che seguono, si commentano:

  • il decreto (23 gennaio 2004) che detta le regole per la conservazione delle scritture contabili e dei documenti sotto forma di supporti ottici e cioè memorizzando la loro "immagine";
  • la fattura in formato elettronico, introdotta con il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2001/115/Ce, che recependo la normativa comunitaria in materia di armonizzazione, semplificazione e modernizzazione della fatturazione, ha provveduto a sostituire integralmente la norma che disciplina l’obbligo di emissione della fattura e a modificare quella relativa alla conservazione dei documenti e l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche.

 

Archiviazione ottica dei documenti contabili

Documenti interessati

In tema di conservazione delle scritture contabili, l’art. 2220 del Codice Civile demandava all’emanazione di un apposito decreto il compito di disciplinare più specificatamente l’argomento. Il medesimo art. 2220 prevede, al comma 3, che le scritture e i documenti possano essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, a condizione che le stesse siano facilmente intelligibili in ogni momento.

Il decreto del 23 gennaio scorso richiama, nelle premesse, gli articoli da 2214 a 2220 del Codice Civile. In particolare l’articolo 1 definisce "documento" la rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo. Possono perciò essere conservati su supporto magnetico il libro giornale, il libro degli inventari, regolamentati dagli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del Codice Civile, gli eventuali altri libri di cui all’art. 2218. Sono interessati dalla norma in questione anche le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di fatture, lettere e telegrammi spediti, poiché richiamati dall’art. 2220 del Codice Civile.

La sottoscrizione elettronica dei documenti conservati su supporti informatici

Il decreto in oggetto precisa che la conservazione digitale dei documenti si conclude con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale. Il sigillo del pubblico ufficiale serve ad attestare la conformità di quanto memorizzato nel documento originale.

Se, da una parte, sarà possibile "alleggerire" notevolmente i magazzini dai documenti contabili, dall’altra si dovrà tener conto dei costi che tale operazione potrebbe esplicare. Il ruolo di pubblico ufficiale sarà, in pratica, ricoperto dai notai e quindi tale modalità di archiviazione avrà un costo aggiuntivo.

 

L’imposta di bollo

L’art. 7 del decreto dispone che l’imposta di bollo dovrà essere assolta secondo le modalità di cui al D.Lgs. 237/97. I soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale è indicato il numero presuntivo degli atti, dei documenti dei registri che possono essere utilizzati durante l’anno e gli estremi del pagamento dell’imposta. Il pagamento dell’imposta di bollo avviene presuntivamente sulla base dell’importo complessivamente corrisposto per l’anno precedente e se si verificheranno delle differenze tra quanto versato in anticipo e quanto dovuto, si dovrà versare la differenza entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

 

La fattura elettronica

L’emissione della fattura elettronica

L’emissione del documento in formato elettronico dovrà essere preceduta dall’accordo con il destinatario e dovrà prevedere l’adozione di specifiche garanzie che ne possano assicurare la data di emissione, l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento. Tali garanzie possono consistere in modalità di firma elettronica qualificata ovvero sistemi di autenticazione EDI.

L’archiviazione della fattura elettronica

Così come cambiano le modalità di emissione, cambiano anche le modalità di archiviazione. La fattura elettronica dovrà essere archiviata nella stessa forma, sia da parte del soggetto mittente che del soggetto ricevente. Ma c’è di più: l’archiviazione elettronica equivale alla registrazione e alla conservazione del documento, ragion per cui si potrà evitare di predisporre (relativamente alla fatture in oggetto) i registri cartacei.

Per le fatture elettroniche che sono consegnate o spedite in copia cartacea esiste ora la possibilità di archiviazione sia informato elettronico sia in formato tradizionale (cartaceo).

Il contenuto della fattura elettronica

La nuova fattura richiede alcune indicazioni supplementari: ad esempio l’indicazione del soggetto che ha provveduto alla compilazione, cedente/prestatore, cliente o da un terzo per suo conto.

 

Ultime novità per i condoni.

L’Agenzia delle entrate è di recente intervenuta con la circolare ministeriale n. 7/E sulla proroga e estensione dei condoni ex legge 289/2002. Nella tabella che segue si riportano sinteticamente i chiarimenti più rilevanti.

Si segnala, prioritariamente, che il cd. decreto "milleproroghe" ha fatto slittare al 16 aprile 2004 il termine originariamente previsto per il 16 marzo. Ciò comporterà la completa riscrittura di tutti i termini dei vari adempimenti legati alle diverse forme di sanatoria, compreso l’invio dei modelli di dichiarazione.

 

Condoni di cui alla legge 289/2002

Fra i principali chiarimenti si segnala quello che consente l’utilizzo del tombale al contribuente che, dopo aver omesso le dichiarazioni per le annualità 1997 al 2001, ha presentato una dichiarazione per il 2002. La presentazione, si specifica, deve esser stata effettuata entro il termine "ordinario" ovvero (quest’anno è stata concessa una proroga di 3 giorni) entro il 03 novembre 2003. Una conseguenza di ciò è l’impossibilità di avvalersi del condono tombale da parte di coloro che, pur non omettendo la presentazione della dichiarazione, hanno assolto a tale obbligo entro i novanta giorni (lasso di tempo entro il quale la dichiarazione può essere validamente, anche se tardivamente, presentata).

Altro chiarimento da sottolineare è quello che conferma che chi ha fatto il tombale per gli anni 1997-2001 ha la facoltà e non l’obbligo di estenderlo anche al 2002. Tale chiarimento può sembrare forse scontato, visto che più di qualche addetto ai lavori aveva preso posizione in questo senso, ma una conferma da parte delle Entrate è stata più che mai opportuna.

Sono stati trattati anche i rapporti tra le diverse forme di condono ed in particolare tra i condoni già utilizzati per gli anni fino al 2001 e i condoni da utilizzare per l’anno 2002. Chi avesse, ad esempio, optato per il condono tombale art. 9 ai soli fini dell’Iva o delle imposte dirette (il condono tombale vale per comparto impositivo) può per il 2002 e con riferimento all’altro settore, avvalersi della sanatoria integrativa semplice di cui all’art. 8.