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Si trasmette in allegato il
prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al
periodo 15 marzo 2004 – 15 aprile 2004.
Inoltre si allegano le
seguenti monografie:
- contributi Inps co.co.co
- il nuovo regime di pubblicità per i
gruppi societari
- trattamento fiscale delle polizze
assicurative degli amministratori
- documenti contabili e procedure
elettroniche
- ultime novità per i condoni.
Con i migliori saluti.
p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi
Allegati: c.d.s.
LE SCADENZE di marzo 2004
Si segnala che il cd.
decreto "milleproroghe" ha fatto slittare al 16 aprile 2004
il termine originariamente previsto per il 16 marzo in materia di condoni
fiscali. Ciò comporterà, tra l’altro, la completa riscrittura di tutti
i termini dei vari adempimenti legati alle diverse forme di sanatoria,
compreso l’invio dei modelli di dichiarazione.
Consegna delle
certificazioni sui redditi 2003
Si ricorda che entro il 15 marzo
2004 i sostituti d’imposta devono procedere alla consegna della
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
corrisposti nel 2003, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni
effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e
assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP
utilizzando l’apposita modulistica (CUD 2004).
Entro lo stesso termine, i sostituti d'imposta devono presentare idonea
certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD
(quali i compensi erogati a professionisti ed agenti, nonché quelli
relativi agli utili delle società).
Versamento delle ritenute e
dei contributi INPS
Scade martedì 16 marzo 2004
il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con
riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai
datori di lavoro.
Contributi dovuti alla
gestione separata INPS
Si ricorda che il 16 marzo 2004
scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione
separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente
a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 sono scattati gli aumenti delle
aliquote.
Versamento delle ritenute
applicabili alle provvigioni
Sempre il 16 marzo 2004
scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili
alle provvigioni pagate nel mese di febbraio 2004.
La ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20%
delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa
dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione
della ritenuta in maniera ridotta.
Versamenti Iva
Scade martedì 16 marzo 2004, unitamente
agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello
F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per
il mese di febbraio 2004, per i contribuenti che effettuano la
liquidazione mensilmente.
Versamento dell'Iva a saldo
dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro il prossimo 16 marzo 2004 i
contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2003,
risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio
annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il
codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuto
a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti
tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il
versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.
Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono
scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro
il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per
mese o frazione di mese, a titolo di interessi.
Versamento tassa di
concessione governativa per l’anno 2004
Le società di capitali (Srl, Spa e
S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua
assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa
per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il
termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno
precedente, vale a dire il 16 marzo 2004. La tassa è stabilita nella
misura forfetaria di:
- Euro 309,87, se il capitale o il fondo
di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro
516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale o il fondo
di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro
516.456,90.
Il pagamento deve essere
effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il codice tributo
7085.
Autoliquidazione INAIL
Scade il prossimo 16 marzo 2004
il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi
autoliquidati tramite supporto magnetico (o tramite Internet). Si ricorda
che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16
febbraio.
Presentazione dichiarazione
periodica CONAI per febbraio 2004
Scade sabato 20 marzo 2004
il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita
al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento
con cadenza mensile.
Presentazione del modello
GLA anno 2003
Scade mercoledì 31 marzo 2004
il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2003 (modello GLA),
a cura dei soggetti committenti. Tale termine si riferisce alle
presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione
tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è
il 30 aprile 2004.
SCADENZARIO –
Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile
- Versamento acconto mensile Irap dovuto
da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Consegna da parte dei sostituti d’imposta
delle certificazioni delle ritenute d’acconto operate sui redditi
erogati nel corso dell’anno precedente nonché sugli utili
corrisposti.
- Consegna diretta o mediante invio
postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro
dipendente e/o assimilato corrisposti nell’anno precedente.
- Versamento da parte delle società di
capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la
bollatura e numerazione dei registri .
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese
precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell’IVA dovuta per il mese
precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni
mensili.
- Versamento dell’IVA risultante dalla
dichiarazione annuale relativa al 2003 in unica soluzione o quale
prima rata.
- Versamento dei contributi INPS dovuti
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a
collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni
corrisposte nel mese precedente.
- Versamento all’apposita gestione
separata Inps della contribuzione sui compensi erogati nel mese
precedente agli associati in partecipazione con prestazioni lavorative
i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del TUIR (ad esclusione di
coloro che sono iscritti ad albi professionali).
- Termine ultimo per trasmettere all’INAIL
la denuncia delle retribuzioni mediante invio telematico o su supporto
informatico.
- Termine ultimo per procedere alla
regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e
ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso
16 febbraio con sanzione ridotta ad 1/8.
- Presentazione della dichiarazione
periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti
tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
- Versamento dell’imposta di registro
sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.03.2003.
- Versamento dei contributi FIRR calcolati
sulle provvigioni 2003.
- Versamento della seconda rata
trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e
sulle affissioni.
- Termine ultimo, salvo proroga, per
procedere alla presentazione della domanda di definizione degli
illeciti edilizi sull’apposito modello nonché per il versamento,
quale anticipo, dell’oblazione e anticipazione oneri accessori nella
misura minima prevista.
- Presentazione all’INPS dell’apposita
denuncia(modello GLA/R e GLA/C) riferita ai versamenti effettuati nell’anno
precedente per i contributi dovuti alla gestione separata.
- Termine ultimo per l’invio al CONAI
del modulo 6.6 contenente la richiesta di conguaglio per singolo
materiale da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura
ordinaria ex-post.
- Termine ultimo per l’invio al CONAI
del modulo 6.5 contenente la dichiarazione dei quantitativi di
imballaggi esportati e le vendite totali effettuate nell’anno
precedente al fine di quantificare il plafond da parte dei consorziati
che si avvalgono della procedura semplificata a ex-ante.
- Versamento acconto mensile Irap dovuto
da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
NOTIZIARIO MENSILE
di marzo 2004
Istat, comunicato l’indice
dei prezzi al consumo del mese di dicembre
L’Istituto nazionale di
statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2003, che si pubblica
ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di
immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice,
rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari
al + 2,3%.
(Istat, comunicato 15/01/04 G.U. 23/01/04 n.18)
Denuncia nominativa dei
lavoratori parasubordinati
In merito all’estensione ai
lavoratori parasubordinati della modifica dei termini previsti dall’art.12
del DPR n.1124/65, l’Inail ha precisato che, in attesa dell’emanazione
del D.M. di cui all’art.7, co.2-bis del D.Lgs. n.297/02, i termini per
la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere
uniformati alla nuova disciplina. Pertanto, tale denuncia deve essere
fatta contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso
di nuova denuncia di esercizio, con accensione di un’apposita posizione
assicurativa. Mentre nelle ipotesi di variazione o cessazione, la
comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno
dal verificarsi dell’evento.
(Inail nota 26/01/04)
Archiviazione ottica
E’ stato pubblicato in G.U. il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
(Ministero Finanze decreto 23/01/04 G.U. 03/02/04 n.27)
Nuovi codici tributi per le
sanatorie fiscali
Le Entrate hanno istituito cinque
nuovi codici tributo per i contribuenti aderenti alle sanatorie fiscali. I
codici potranno essere utilizzati da coloro che, anteriormente al 2
ottobre 2003, abbiano già aderito al concordato, alla dichiarazione
integrativa ed al condono tombale e che vogliano usufruire della proroga
dei termini al 16 marzo 2004: n.8090 – n.8091
(dichiarazione integrativa non riservata e contributi previdenziali ex art.8,
co.1, L. n.289/02 e art.2, co.44, L. n.350/03); n.8092
(dichiarazione integrativa non riservata ex art.9, co.1, L. n.289/02 e art.2,
co.44, lett.a), L. n.350/03); n.8093 (definizione dei ritardati od
omessi versamenti ex art.9-bis, co.1, L. n.289/02 e art.2, co.45, L. n.350/03)
e n.8094 (imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti in bilancio ex art.14, co.5, L. n.289/02 e art.2, co.47, L. n.350/03).
(RR.MM. 04/02/04 nn. 07-08-09-10)
Prevenzione e contrasto all’evasione
L'Agenzia delle Entrate ha fornito
ai propri uffici i primi indirizzi operativi, circa l'attività di
prevenzione e contrasto all'evasione da realizzare nell'anno 2004. A tale
scopo, si prevedono, tra l’altro: la verifica dei presupposti per il
riconoscimento di agevolazioni e incentivi fiscali; il controllo dei
soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; il monitoraggio dei
gruppi di imprese che opteranno per la tassazione su base consolidata;
l'esame delle posizioni dei soggetti che non si sono avvalsi degli
istituti definitori; il potenziamento dei controlli nei confronti di chi
non aderisce al concordato preventivo; la manutenzione degli studi di
settore per garantirne la costante attualità.
(C.M. 29/01/04 n.03)
Contributo previdenziale
per co.co.co. e lavoratori occasionali
L’Inps ha fornito ulteriori
chiarimenti sull’aliquota contributiva applicabile dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata, come modificata dall’art.45 del D.L. n.269/03.
Nel provvedimento si specifica che per gli iscritti privi d’altra tutela
previdenziale l’aliquota complessivamente dovuta risulta pari al 17,80%
e, per la quota di reddito eccedente € 37.883,00 (per l’anno
2004), al 18,80%. Per i pensionati iscritti alla Gestione separata, si
applica, invece, l’aliquota nella misura del 15%, per i titolari di
pensione diretta e del 10%, per gli altri pensionati (quali quelli
titolari di pensione ai superstiti). Rimane fissa al 10% l’aliquota
riservata agli iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria. Le
predette aliquote del 10%, 15%, 17,80% e 18,80% devono essere
applicate per tutti gli iscritti alla Gestione (collaboratori coordinati e
continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di
cui all’art.53, co.1, del Tuir e lavoratori autonomi occasionali di cui
all’art.44 D.L. n.269/2003) entro il massimale di reddito pari, per l’anno
2004, a € 82.401,00. In riferimento alla ripartizione dell’onere
contributivo tra collaboratore e committente, nel silenzio della norma,
devono ritenersi confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del
committente e di 1/3 a carico del collaboratore. Resta ferma la
particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4%, in favore dei
lavoratori autonomi di cui all’art.53, co.1, del Tuir, iscritti alla
Gestione. La circolare, infine, rimanda ad altro provvedimento i
chiarimenti sulle modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori
autonomi occasionali.
All’argomento è dedicato uno specifico approfondimento nella sezione
dei formulari operativi d’impresa.
(Inps circolare 10/02/04 n.27)
Base imponibile dell’immobile
conferito ai fini delle imposte catastali ed ipotecarie
Rigettando un ricorso avente ad
oggetto la deduzione delle passività dipendenti da un mutuo ipotecario e
da una garanzia per un’apertura di credito, gravanti su un immobile
conferito in società e la conseguente richiesta di rimborso delle imposte
ipotecarie e catastali versate in eccesso, la Corte di Cassazione ha
affermato che la base imponibile, ai fini delle predette imposte deve
essere determinata tenendo conto del valore dell’immobile, ridotto delle
sole passività ad esso strettamente inerenti. Non essendo tali, le
specifiche passività esposte possono incidere sul prezzo di
trasferimento, ma non sul valore del bene stesso, quale desumibile dai
comuni criteri di estimo, unico elemento da considerare ai fini delle
imposte ipotecarie e catastali.
(Cassazione sentenza 04/02/04 n.2074 Stampa Specializzata)
Accertato il cambio in euro
delle valute estere per l’anno 2003
L’Agenzia delle Entrate ha
accertato il cambio in euro delle valute estere per l’anno 2003, ai
sensi dell’art.4, co.6, del D.L. n.167/90, da utilizzare per la
compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
(Agenzia Entrate, provvedimento 13/02/04 G.U. 18/02/04, n.40)
Bonus sud: chiarimenti sui termini per le
istanze di rinnovo ammesse in settembre 2003
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione
n.17 del 17 febbraio 2004, fornisce alcuni chiarimenti sui
termini per l’avvio e la realizzazione degli investimenti in aree
svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art.8
L.n.388/00. In particolare, il provvedimento, rimandando alle disposizioni
contenute nell’art.4, co.132 e 133 della L.n.350/03, indica che i
titolari di istanze di rinnovo ammesse al beneficio solo dallo scorso
settembre, per effetto della deliberazione del Cipe n.23/03, possono
fruire del contributo, rispettando il termine del 31.03.04, per avviare la
realizzazione dell’investimento; utilizzando il contributo entro il
terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza
di cui all’art.62, co.1, lett.d) della L.n.289/02. Inoltre, i limiti
minimi e massimi di utilizzazione, previsti dalla lett.f) del citato art.62,
per l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo
sono differiti di un anno. L’A.F. specifica, anche, che tali termini
sono applicabili soltanto agli investimenti, relativi ad istanze di
rinnovo ammesse al contributo nel mese di settembre 2003, mentre per
quelle ammesse nel marzo 2003, restano fermi gli ordinari termini, di cui
all’art.8, co.1-bis e all’art.62, co.1.
(R.M. 17/02/04 n.17)
Nuovi chiarimenti per le
sanatorie fiscali ed i termini connessi
Sono stati forniti dalle Entrate
ulteriori chiarimenti in merito alle novità recate: 1) dall’art.34, co.1
e 2 del D.L. n.269/03, che ha prorogato al 16.03.04 i termini per aderire
alle definizioni degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
artt.7, 8, 9, 9-bis e 11, co.4, 12, 14, 15 e 16 della L.n.289/02, nonché
i termini per le definizioni previste agli artt.5 e 5-quinquies del D.L. n.282/02;
2) dall’art.2, co. da 44 a 51 della L.n.350/03 (legge finanziaria 2004),
che disciplina l’estensione al periodo d’imposta 2002 delle norme
concernenti le definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui
alla citata L.n.289.
(C.M. 18/02/04 n.07)
Il nuovo modello per le
sanatorie
L’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione nel suo sito Internet: 1) il nuovo modello per
le definizioni agevolate di cui agli artt.8, 9, 9-bis e 14 della L.n.289/2002
e successive modifiche; 2) le istruzioni per la
compilazione; 3) le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica; 4) il provvedimento di approvazione.
www.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria_2003/sanatoria/nuovo_modello/index.htm
(Agenzia Entrate modulistica e software sito Internet)
Certificazione utili
corrisposti: modello definitivo
Con provvedimento del 13 febbraio
2004 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo
modello di certificazione degli utili. Nel sito dell’agenzia sono a
disposizione il modello, le istruzioni per la
compilazione ed il provvedimento di approvazione, i quali
forniscono dati più chiari ed esaurienti sugli utili percepiti e sui
crediti d’imposta spettanti. Si veda, tra l’altro, quanto illustrati
nel prosieguo della circolare.
www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/utili_corrisposti.htm
(Agenzia Entrate modulistica sito Internet)
Dichiarazione Iva annuale
per l’anno 2003
L’Associazione tra le società
italiane per azioni ha commentato i modelli delle dichiarazioni annuali
Iva, relative al periodo d’imposta 2003. In particolare, il
provvedimento analizza: la struttura dei modelli; i soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione annuale in via autonoma; al
reperibilità dei modelli; le modalità di presentazione; i termini di
presentazione e di versamento; le novità dei singoli quadri dei modelli.
(Assonime circolare 16/02/04 n.03)
Termini agevolati anche per rimborsi Iva su
crediti pregressi
L’art.9 del D.L. n.269/03 ha
integrato l’art.38-bis, co.1 del DPR n.633/72, prevedendo quale durata
massima della garanzia che i contribuenti sono obbligati a prestare, per
ottenere il rimborso dei crediti Iva, il minore tra i seguenti termini: 1)
tre anni dall’esecuzione del rimborso; 2) la decadenza dell’accertamento
del corrispondente periodo d’imposta. Secondo la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, il nuovo e più favorevole
limite di validità delle fideiussioni si applica alle polizze presentate
agli uffici a decorrere dal 2 ottobre 2003, anche se i rimborsi pendenti
si riferiscono a periodi precedenti.
(DRE Piemonte nota 06/02/04 Stampa Specializzata)
Locazione finanziaria di un
terreno edificabile: indeducibili i canoni
In virtù del principio di
equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e l’acquisizione
attraverso un contratto di locazione finanziaria, così come non sono
ammesse in deduzione dal reddito d’impresa le quote di ammortamento di
un terreno strumentale, poiché avente vita illimitata, non sono
deducibili i canoni di locazione finanziaria, relativi ad un terreno
acquisito in leasing. Tuttavia, in applicazione, del principio di
equivalenza di cui sopra, sarà invece deducibile la quota parte
costituita dagli interessi passivi impliciti, relativi al contratto di
leasing per l’acquisizione del terreno. Tali interessi concorreranno
alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio di
competenza, tenendo conto dei limiti previsti dall’art.96 del nuovo Tuir
(ex art.63). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi
passivi, si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite, ai fini Irap,
nell’art.1 del D.M. del 24.04.98.
(R.M. 24/02/04 n.20)
Compilazione e procedura di
controllo del modello di integrazione e di definizione
L’Agenzia delle Entrate rende
disponibile sul proprio sito Internet: 1) la versione 1.1.0 del 25/02/04
del software della procedura di controllo del modello di
definizione ed integrazione, che non ammette, nei quadri A (righi A123,
A130 e A134) e C (righi C106 e C124) per l’anno 2002, il valore 1
(dichiarazione omessa) nel campo codice situazione tributaria relativa ai
redditi, sostituti ed Iva;
www.agenziaentrate.it/software/2004/sanatorie/procedure_controllo/index.htm;
2) il software DEP03, per consentire la compilazione della
dichiarazione di integrazione e definizione per gli anni pregressi e di
definizione dei ritardati od omessi versamenti, di cui agli artt.8, 9,
9-bis e 14 della L. n.289/02.
www.agenziaentrate.it/software/2004/sanatorie/sw_dep03.htm
(Agenzia Entrate software sito Internet)
CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.
2004
La circolare n.27/2004 dell’INPS
ha finalmente chiarito quali saranno le nuove aliquote contributive dei
lavoratori parasubordinati.
La tabella che segue riassume le modalità operative per la gestione delle
"nuove" aliquote contributive.
|
Aliquota per soggetti
non iscritti ad altra forme di previdenza obbligatoria e non
titolari di pensione |
A decorrere dal 1°
gennaio 2004 l’aliquota passa al 17,80% sui
redditi fino a Euro 37.883,00; mentre l’aliquota è del 18,80%
sui redditi oltre Euro 37.883,00 e fino a Euro 82.401,00.
Tale aliquota, per il
17,30% rappresenta la quota di finanziamento per la
pensione, mentre per lo 0,5% la copertura per il
nucleo familiare e la malattia, in caso di ricovero ospedaliero. |
|
Incrementi aliquote
fino al 2013 |
E’ previsto un
ulteriore incremento dell’aliquota contributiva a partire dal 2005
e fino al 2013, che porterà l’aliquota al 19,50%
- dal 1° gennaio 2005 l’aliquota
passa dal 17,80% al 18,00%;
- dal 1° gennaio 2006 l’aliquota
passa dal 18,00% al 18,20%.
- dal 1° gennaio 2007 l’aliquota
passa dal 18,20% al 18,40%;
- dal 1° gennaio 2008 l’aliquota
passa dal 18,40% al 18,60%.
- dal 1° gennaio 2009 l’aliquota
passa dal 18,60% al 18,80%;
- dal 1° gennaio 2010 l’aliquota
passa dal 18,80% al 19,00%.
- dal 1° gennaio 2011 l’aliquota
passa dal 19,00% al 19,20%;
- dal 1° gennaio 2012 l’aliquota
passa dal 19,20% al 19,40%.
- dal 1° gennaio 2013 l’aliquota
passa dal 19,40% al 19,50%;.
|
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Aliquota per soggetti
già coperti da altra previdenza obbligatoria o titolari di pensione |
A decorrere dal 1°
gennaio 2004 per i soggetti titolari pensione diretta l’aliquota
passa al 15% e rimarrà tale fino al 2014.
Per i soggetti
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di
pensione superstiti l’aliquota rimane quella attuale e cioè pari
al 10%; anche questa aliquota rimarrà tale fino al
2014. |
|
Massimali e minimali
previdenziali annui |
Il massimale annuo
sul quale calcolare i contributi, per l’anno 2004 a Euro
82.401,00.
Oltre tale valore non
è dovuto più alcun contributo.
Non esiste, invece,
nessun minimale annuo di contribuzione |
|
Quote di ripartizione
del contributo |
La quota di
contributi a carico di ciascuna delle parti è la seguente:
- 1/3 a carico del lavoratore
parasubordinato (trattenuto direttamente dal committente);
- 2/3 a carico della società o
ditta committente.
|
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Versamento del
contributo |
Il contributo deve
essere versato entro il 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso, mediante l’utilizzo del modello F24,
indicando nel sezione INPS quanto segue:
- codice sede
:
indicare il codice relativo al luogo presso il quale è ubicata la
sede INPS dell’impresa committente;
- causale contributo
:
C10 per i soggetti che pagano i contributi al 10%
(al verificarsi delle condizioni viste sopra) e CXX
per tutti gli altri;
- Matricola INPS/ codice
INPS/filiale azienda
: in
questo campo della sezione Inps va indicata la filiale azienda
nella forma CAP (5 caratteri numerici) Comune (nei restanti 12
caratteri del campo); esempio 00142 ROMA;
- Periodo di riferimento
:
il mese e anno di erogazione del compenso;
- importi a debito versati
:
l’importo del contributo.
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Modello GLA |
Il modello Gla è il
modello che i committenti devono presentare all’INPS, tramite il
quale riepilogare i compensi corrisposti, i relativi contributi
trattenuti e versati, relativamente ai collaboratori iscritti presso
la gestione separata INPS. |
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Termini di
presentazione e modalità di invio del GLA |
Il modello deve
essere presentato all’INPS entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento dei compensi. Se invece ci si
avvale di supporti informatici il modello deve essere inviato entro
il 30 Aprile.
In entrambe le
ipotesi il modello deve essere spedito tramite posta, a mezzo
raccomandata, oppure consegnato direttamente alla sede Inps di
competenza del committente, salvo il caso di invio telematico
tramite il servizio Internet. |
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Composizione del
Modello |
Il modello si compone
di due parti:
- il foglio Gla/R, contenente i dati
identificati del committente e il riepilogo dei versamenti
effettuati, oltre al numero totale dei fogli Gla/C allegati;
- i fogli Gla/C, contenenti i dati
relativi a ciascun collaboratore e ai contributi dovuti, con
riferimento ai mesi in cui è avvenuto il pagamento. Per ogni
collaboratore deve essere compilato, di norma un solo foglio.
Nel caso in cui fosse necessario utilizzarne più di uno, la
numerazione dei fogli deve rimanere progressiva, ma i totali,
dal momento che si riferiscono all’intero anno, saranno
compilati solo nel secondo foglio.
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LE CERTIFICAZIONI DEI
REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMO E DI CAPITALE (DIVIDENDI)
Il prossimo 15 marzo
rappresenta un importante appuntamento per i sostituti d’imposta, in
quanto costituisce il termine ultimo per la consegna delle certificazioni
attestanti le ritenute operate. L’adempimento riguarda le ritenute
operate sui redditi di lavoro dipendente, autonomo ed eventualmente le
certificazioni sugli utili corrisposti da parte di società. Vediamo in
sintesi le principali novità legate ai citati adempimenti.
MODELLO C.U.D. 2004
Come noto, la Certificazione
Unica Dipendenti serve ad attestare l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e pensioni
corrisposti nonché le ritenute operate sugli stessi. La certificazione è
unica in quanto comprende sia le ritenute fiscali che quelle
previdenziali.
Le novità del modello CUD
2004 (modello ed istruzioni sono scaricabili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/dichiarazione/2004/cud/index.htm)
sono legate al nuovo regime fiscale per le persone fisiche, che vede dal
2003 l’introduzione della cosiddetta "no tax area" .
Si ricorda che il
contribuente che abbia posseduto nell’anno precedente soltanto redditi
attestati dal modello CUD 2004 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia
delle Entrate sia del modello stesso che della dichiarazione dei redditi,
sempreché siano state regolarmente effettuate le operazioni di
conguaglio. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la
dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, abbia sostenuto oneri
diversi da quelli attestati dalla certificazione ed intenda portarli in
deduzione o detrazione dal reddito o dall’imposta, ovvero avvalersi
della possibilità di calcolare le imposte con le regole in vigore sino al
2002, se più conveniente, tramite la cd. "clausola di
salvaguardia", oggetto tra l’altro di altro approfondimento sempre
di questa circolare.
CERTIFICAZIONE COMPENSI
ASSOGGETTATI A RITENUTA
I sostituti d’imposta che
effettuano le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (ad esempio su
compensi corrisposti a professionisti o provvigioni ad agenti di
commercio) devono rilasciare una dichiarazione in cui devono essere
indicati:
- dati identificativi del sostituto d’imposta;
- dati identificativi del percettore;
- l’ammontare dei compensi e proventi
sotto qualsiasi forma erogati;
- l’ammontare delle ritenute effettuate
sia fiscali che previdenziali.
Contrariamente a quanto
avviene per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la certificazione
può essere predisposta su un modello libero a condizione che in esso
vengano riportati i dati essenziali sopra elencati.
Di seguito si propone un
fac-simile di certificazione che può essere utilizzato per il corretto
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente:
FAC SIMILE CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE UTILI
Lo scorso 13 febbraio 2004
è stato approvato il nuovo modello per la certificazione dei dividendi
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il modello, nonché le
relative istruzioni per la compilazione, sono scaricabili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/altri/utili_corrisposti.htm.
Restano, comunque, valide le certificazioni rilasciate fino al 13.02.2004
(data di approvazione del nuovo modello) purché i dati in essa contenuti
corrispondano a quelli richiesti nel nuovo schema di certificazione 2004.
La certificazione deve
essere rilasciata al socio percettore al fine di attestare:
- Gli utili derivanti dalla partecipazione
a soggetti IRPEG, residenti e non residenti, in qualunque forma
corrisposti a soggetti residenti in Italia a decorrere dal
01.01.2003 ed entro il periodo d’imposta in corso al
31.12.2003;
- I dati relativi ai crediti d’imposta
spettanti;
- I dati relativi ai crediti d’imposta
non spettanti o spettanti in misura diversa in base a specifiche
disposizioni di legge;
- Eventuali ritenute alla fonte
operate dal 01.01.2003 fino al 31.12.2003.
Il nuovo regime di
pubblicità per i gruppi societari
Con la riforma del diritto
societario, nell’ambito della quale il Legislatore ha provveduto a
riscrivere per buona parte la disciplina delle società di capitali, il
cosiddetto "gruppo societario" diventa soggetto ad un
particolare regime di pubblicità. La norma nasce dall’esigenza di
realizzare gli obiettivi di trasparenza e di rafforzamento della tutela
della società controllata, dei soci di minoranza e dei terzi creditori.
Il nuovo art. 2497-bis del
Codice Civile, al comma 1, prevede che per le società soggette all’altrui
direzione e coordinamento è stabilito l’obbligo di indicare negli
atti e nella corrispondenza il proprio status di "dominata".
Il secondo comma prevede l’istituzione
di una nuova sezione del Registro delle Imprese in cui devono essere
iscritti sia i soggetti che esercitano l’attività di direzione e
coordinamento, sia i soggetti controllati. Di conseguenza, gli
amministratori delle società che esercitano attività di direzione e
coordinamento dovranno provvedere ad iscrivere nell’apposita
sezione del Registro delle Imprese la capogruppo e le società
"controllate".
Le società controllate
devono inoltre (comma 4) esporre in nota integrativa un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o
dell’ente che esercita su di esse l’attività di direzione e
coordinamento.
Il concetto di direzione e
coordinamento
Al fine di verificare i
soggetti obbligati a tale regime pubblicistico l’art. 2497 sexies
stabilisce che "ai fini di quanto previsto nel presente capo, si
presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e
coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi
dell’articolo 2359". La norma rimanda perciò alla nozione di
"controllo" contenuta nell’art. 2359 del Codice Civile in
ordine al consolidamento dei bilanci. Quest’ultima disposizione è
rimasta invariata e stabilisce che si ha controllo quando una società:
- dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
- dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- esercita influenza dominante su di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Nei primi due casi occorre
ricordare che il computo dei voti deve comprendere anche quelli spettanti
a società controllate, società fiduciarie e a interposta persona, non
computando invece i voti spettanti per conto di terzi.
Nel secondo comma del
citato art. 2497 sexies si specifica che la "direzione e il
coordinamento" non coincide necessariamente alla nozione di
"controllo" perché la prima può anche dipendere da:
- un contratto fra società holding e
società controllate;
- clausole statutarie.
Sanzioni
La norma, nel prevedere l’obbligo
in questione, non stabilisce alcun termine per l’iscrizione perciò l’eventuale
inadempimento non comporta l’irrogazione di alcuna sanzione
amministrativa ex legge 689/81. Tuttavia il comma 3 dell’art. 2497 bis
dispone che "Gli amministratori che omettono l’indicazione di
cui al comma primo…(atti e corrispondenza)…ovvero l’iscrizione
di cui al comma secondo,…(iscrizione nell’apposita sezione del
Registro delle Imprese) o le mantengono quando la soggezione è
cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi". La norma prevede così
una responsabilità a carattere risarcitorio per i danni eventualmente
subiti da soci o da terzi che si potrà evitare con l’immediata
esecuzione delle nuove formalità.
trattamento fiscale delle
polizze D’assicurazione degli amministratori.
L’Associazione Dottori
Commercialisti di Milano (ADC) con la norma di comportamento n.154 ha
chiarito la problematica relativa alla rilevanza fiscale, ai fini delle
imposte sui redditi, dei premi assicurativi posti a carico di una
società che intende garantirsi con la stipulazione di apposite polizze,
per il rischio di morte o infortunio dei propri amministratori.
Per cogliere la soluzione
prospettata dall’ADC di Milano occorre premettere che sulla base delle
disposizioni previste dal Tuir le somme e i valori in genere, anche
sottoforma di erogazioni liberali, percepiti in relazione all’ufficio di
amministratore (oltre che di sindaco e di revisore) di società o di altri
enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Proprio sulla base dell’assimilazione
fiscale del reddito derivante dalla carica di amministratore a quello di
lavoratore dipendente, per il quale vige una sorta di "principio di
omnicomprensività" che impone di comprendere tutte le somme e valori
a qualunque titolo percepiti in relazione del rapporto di lavoro, l’ADC
di Milano è intervenuta sul problema in oggetto.
Sulla base di tali
considerazioni, il contratto assicurativo stipulato da una società e
avente a oggetto il rischio morte o infortuni di un proprio amministratore
si diversifica a seconda dal soggetto beneficiario, secondo lo schema che
segue:
|
Beneficiario |
Effetti |
|
l'amministratore e i
suoi eredi |
In questo caso il
premio dovuto all'assicuratore rappresenta un compenso in natura per
l'amministratore, in capo al quale concorre alla formazione del
reddito in misura pari al premio pagato dalla società, e
costituisce un elemento reddituale negativo deducibile per la
società che lo eroga. |
|
la società |
In quest’altro
caso, invece, quando cioè risulta beneficiaria del contratto
assicurativo la società, il premio non è redditualmente rilevante
per l'amministratore, pur mantenendo il carattere di costo
d'esercizio per la società stessa. Il costo della polizza
assicurativa è inerente all'attività d'impresa esercitata e, se
rispetta le altre condizioni sancite dall'art. 109 del Tuir quanto a
certezza e determinabilità, è deducibile dal reddito di impresa.
Infatti il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono
eventi sfavorevoli per la società, che dal venir meno delle
capacità e delle conoscenze del proprio amministratore può subire
ripercussioni negative sull'attività esercitata. |
| |
Inoltre, con la
stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte
o infortunio dell'amministratore, la società ha come fine la tutela
degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dal
verificarsi di tali sinistri e pertanto tale cautela, ancorché
onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il
profilo economico e civilistico.
All'atto della
eventuale percezione dell'indennizzo assicurativo da parte della
società, l'ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva
da assoggettare a tassazione. |
Ai fini IRAP, il costo
sostenuto per la polizza assicurativa deve essere considerato una spesa
per prestazione di servizi ammessa in deduzione nei limiti e alle
condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Infatti anche nel
caso in cui la polizza sia considerata compenso in natura per
l'amministratore, il relativo costo costituisce un elemento accessorio
della retribuzione – non classificabile nelle voci B9 e B14 del conto
economico ma alla voce B7– e quindi ammesso in deduzione nei limiti e
alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
All'atto della eventuale
percezione dell'indennizzo assicurativo da parte della società
l'ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva, da assoggettare
a tassazione anche ai fini IRAP per il principio di correlazione temporale
tra costi dedotti e ricavi imponibili.
Documenti contabili e
procedure elettroniche.
Con due recenti
provvedimenti, le fatture e i documenti contabili in genere sono stati
oggetto dell’interesse del Legislatore, nel senso che anche queste
fattispecie "fanno i conti" con l’impatto sempre maggiore dell’informatica
e dell’elettronica sul quotidiano.
Con l’ausilio delle
tabelle che seguono, si commentano:
- il decreto (23 gennaio 2004) che detta
le regole per la conservazione delle scritture contabili e dei
documenti sotto forma di supporti ottici e cioè memorizzando
la loro "immagine";
- la fattura in formato elettronico,
introdotta con il decreto legislativo recante l’attuazione della
direttiva 2001/115/Ce, che recependo la normativa comunitaria in
materia di armonizzazione, semplificazione e modernizzazione della
fatturazione, ha provveduto a sostituire integralmente la norma che
disciplina l’obbligo di emissione della fattura e a modificare
quella relativa alla conservazione dei documenti e l’esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche.
|
Archiviazione ottica
dei documenti contabili |
|
Documenti interessati |
In tema di
conservazione delle scritture contabili, l’art. 2220 del Codice
Civile demandava all’emanazione di un apposito decreto il compito
di disciplinare più specificatamente l’argomento. Il medesimo
art. 2220 prevede, al comma 3, che le scritture e i documenti
possano essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti
di immagini, a condizione che le stesse siano facilmente
intelligibili in ogni momento.
Il decreto del 23
gennaio scorso richiama, nelle premesse, gli articoli da 2214 a 2220
del Codice Civile. In particolare l’articolo 1 definisce
"documento" la rappresentazione analogica o digitale di
atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un
processo di elaborazione elettronica che ne consenta la presa di
conoscenza a distanza di tempo. Possono perciò essere conservati su
supporto magnetico il libro giornale, il libro degli inventari,
regolamentati dagli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del Codice
Civile, gli eventuali altri libri di cui all’art. 2218. Sono
interessati dalla norma in questione anche le fatture, le lettere e
i telegrammi ricevuti e le copie di fatture, lettere e telegrammi
spediti, poiché richiamati dall’art. 2220 del Codice Civile. |
|
La sottoscrizione
elettronica dei documenti conservati su supporti informatici
|
Il decreto in oggetto
precisa che la conservazione digitale dei documenti si conclude con
l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione
elettronica da parte di un pubblico ufficiale. Il sigillo del
pubblico ufficiale serve ad attestare la conformità di quanto
memorizzato nel documento originale.
Se, da una parte,
sarà possibile "alleggerire" notevolmente i magazzini dai
documenti contabili, dall’altra si dovrà tener conto dei costi
che tale operazione potrebbe esplicare. Il ruolo di pubblico
ufficiale sarà, in pratica, ricoperto dai notai e quindi tale
modalità di archiviazione avrà un costo aggiuntivo. |
|
L’imposta di bollo
|
L’art. 7 del
decreto dispone che l’imposta di bollo dovrà essere assolta
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 237/97. I soggetti interessati
dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
nella quale è indicato il numero presuntivo degli atti, dei
documenti dei registri che possono essere utilizzati durante l’anno
e gli estremi del pagamento dell’imposta. Il pagamento dell’imposta
di bollo avviene presuntivamente sulla base dell’importo
complessivamente corrisposto per l’anno precedente e se si
verificheranno delle differenze tra quanto versato in anticipo e
quanto dovuto, si dovrà versare la differenza entro il mese di
gennaio dell’anno successivo. |
|
La fattura elettronica |
|
L’emissione della
fattura elettronica |
L’emissione del
documento in formato elettronico dovrà essere preceduta dall’accordo
con il destinatario e dovrà prevedere l’adozione di specifiche
garanzie che ne possano assicurare la data di emissione, l’autenticità
dell’origine e l’integrità del documento. Tali garanzie possono
consistere in modalità di firma elettronica qualificata ovvero
sistemi di autenticazione EDI. |
|
L’archiviazione
della fattura elettronica |
Così come cambiano
le modalità di emissione, cambiano anche le modalità di
archiviazione. La fattura elettronica dovrà essere archiviata nella
stessa forma, sia da parte del soggetto mittente che del soggetto
ricevente. Ma c’è di più: l’archiviazione elettronica equivale
alla registrazione e alla conservazione del documento, ragion per
cui si potrà evitare di predisporre (relativamente alla fatture in
oggetto) i registri cartacei.
Per le fatture
elettroniche che sono consegnate o spedite in copia cartacea esiste
ora la possibilità di archiviazione sia informato elettronico sia
in formato tradizionale (cartaceo). |
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Il contenuto della
fattura elettronica |
La nuova fattura
richiede alcune indicazioni supplementari: ad esempio l’indicazione
del soggetto che ha provveduto alla compilazione,
cedente/prestatore, cliente o da un terzo per suo conto. |
Ultime novità per i
condoni.
L’Agenzia delle entrate
è di recente intervenuta con la circolare ministeriale n. 7/E sulla
proroga e estensione dei condoni ex legge 289/2002. Nella tabella che
segue si riportano sinteticamente i chiarimenti più rilevanti.
Si segnala,
prioritariamente, che il cd. decreto "milleproroghe" ha fatto slittare
al 16 aprile 2004 il termine originariamente previsto per il 16 marzo.
Ciò comporterà la completa riscrittura di tutti i termini dei vari
adempimenti legati alle diverse forme di sanatoria, compreso l’invio dei
modelli di dichiarazione.
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Condoni di cui alla
legge 289/2002 |
Fra i principali
chiarimenti si segnala quello che consente l’utilizzo del tombale
al contribuente che, dopo aver omesso le dichiarazioni per le
annualità 1997 al 2001, ha presentato una dichiarazione per il
2002. La presentazione, si specifica, deve esser stata effettuata
entro il termine "ordinario" ovvero (quest’anno è stata
concessa una proroga di 3 giorni) entro il 03 novembre 2003. Una
conseguenza di ciò è l’impossibilità di avvalersi del condono
tombale da parte di coloro che, pur non omettendo la presentazione
della dichiarazione, hanno assolto a tale obbligo entro i novanta
giorni (lasso di tempo entro il quale la dichiarazione può essere
validamente, anche se tardivamente, presentata).
Altro chiarimento da
sottolineare è quello che conferma che chi ha fatto il tombale per
gli anni 1997-2001 ha la facoltà e non l’obbligo di estenderlo
anche al 2002. Tale chiarimento può sembrare forse scontato, visto
che più di qualche addetto ai lavori aveva preso posizione in
questo senso, ma una conferma da parte delle Entrate è stata più
che mai opportuna.
Sono stati trattati
anche i rapporti tra le diverse forme di condono ed in particolare
tra i condoni già utilizzati per gli anni fino al 2001 e i condoni
da utilizzare per l’anno 2002. Chi avesse, ad esempio, optato per
il condono tombale art. 9 ai soli fini dell’Iva o delle imposte
dirette (il condono tombale vale per comparto impositivo) può per
il 2002 e con riferimento all’altro settore, avvalersi della
sanatoria integrativa semplice di cui all’art. 8. |
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