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Con la data del 1° gennaio
2004 è entrato in vigore il cosiddetto "Testo Unico sulla
Privacy" , ovvero il Codice che raccoglie le disposizioni in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Il
Codice, che contiene molte conferme, ma anche alcune importanti novità,
trae origine dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, che introdusse nel
panorama nazionale la tutela della privacy, in attuazione di
direttive comunitarie, per soddisfare l’esigenza di regolamentare il
diritto alla riservatezza dei dati personali delle persone fisiche e
giuridiche, di enti ed associazioni, con il riconoscimento giuridico che
il trattamento dei dati personali è lecito nel rispetto di una serie di
adempimenti formali volti a tutelare la persona rispetto all’intrusione
di un terzo nella sua vita privata.
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Principi fondamentali |
il diritto alla
protezione: viene affermato
il principio per cui chiunque ha diritto alla tutela dei dati
personali che lo riguardano;
le finalità:
il Codice garantisce che il trattamento di dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, assicurando un elevato livello di
protezione, nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio;
la necessità del
trattamento dei dati: viene
sancito che i sistemi informativi e i programmi informatici devono
essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di dati
personali ed identificativi, escludendone addirittura il trattamento
laddove sia possibile l’utilizzo di dati anonimi o che permettano
l’identificazione solo in caso di necessità. |
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Definizioni principali
e soggetti interessati |
Trattamento:
è tale, secondo la norma, qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
dati:
possono essere "personali" (qualunque informazione
relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione,
identificati o identificabili anche indirettamente, compresi i
numeri di identificazione personale), "identificativi"
(sono i dati personali che consentono l’identificazione diretta
dell’interessato, "sensibili" (quelli idonei a rivelare
l’origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche,
filosofiche, l’appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), e infine
"giudiziari" (i dati personali in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato e in
genere le questioni attinenti alla giustizia civile e penale);
Garante:
è l’autorità istituita per il controllo e la tutela della privacy,
ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
il titolare
del trattamento, che è sempre indispensabile, è il soggetto su cui
gravano tutti i principali obblighi previsti dalla normativa, tra
cui gli obblighi relativi alla notificazione, se necessaria, al
rilascio dell’informativa, alla richiesta del consenso, alla
richiesta di autorizzazione preventiva al Garante per i dati
sensibili, all’adozione delle misure di sicurezza. Solitamente si
identifica nel titolare dell’azienda;
il responsabile
del trattamento, ovvero il soggetto preposto dal titolare al
trattamento dei dati personali. Può o meno esistere nell’ambito
dell’azienda, e più grande è la dimensione della stessa,
maggiore sarà la necessità di nominare uno o più responsabili. Il
responsabile, se esiste, deve procedere al trattamento dei dati
personali attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal
titolare. La nomina, sebbene sia facoltativa, risulta in realtà
opportuna, se non necessaria, sotto il profilo organizzativo,
costituendo tra l’altro presupposto per la corretta applicazione
delle misure minime di sicurezza, come meglio evidenziato in
seguito;
gli incaricati
del trattamento, che sono i soggetti che elaborano i dati personali
cui hanno accesso, attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile, sotto la loro diretta autorità. |
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Informativa |
L’informativa
costituisce un elemento imprescindibile della tutela della privacy,
nel senso che è sempre dovuta. Essa può anche essere fornita
verbalmente, ma ciò comporta evidenti svantaggi al momento di dover
eventualmente provare il corretto comportamento del titolare.
Costui, tramite l’informativa, fornirà all’interessato le
finalità e le modalità del trattamento, il fatto che il
conferimento dei dati sia obbligatorio o facoltativo, le conseguenze
del mancato conferimento, i soggetti cui i dati potranno essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, i diritti riconosciuti all’interessato,
l’identificazione del titolare e, se nominato, del responsabile
del trattamento.
Si sottolinea che l’informativa
è sempre dovuta, anche quando non è necessario il consenso
espresso dell’interessato. Ciò avviene quando, per esempio, il
titolare:
tratta dati non
sensibili per adempiere ad obblighi contrattuali;
tratta dati non
sensibili su specifiche richieste del cliente;
tratta dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque. |
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Consenso |
Nel caso invece di
trattamento di dati sensibili, il titolare deve sempre
ottenere il consenso preventivo dell’interessato, oltre che l’autorizzazione
del Garante, salvo particolari casi di esclusione disciplinati dalla
norma. |
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Autorizzazioni del
Garante |
Al fine di agevolare
gli adempimenti dei soggetti obbligati, il Garante nel passato ha
fornito delle autorizzazioni di carattere generale, tra cui una
specifica per i professionisti (la n. 4), secondo lo schema che
segue:
1 – Datori di
lavoro
2 - Operatori che
trattano dati sulla salute
3 - Organismi di
tipo associativo e fondazioni
4 – Liberi
professionisti
5 - Banche,
assicurazioni, chi svolge attività di ricerche personale,
sondaggi, elaborazione dati
6 –
Investigatori privati
7 - Soggetti che
trattano dati di carattere giudiziario
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Notificazione |
La notificazione
consiste in un modello, contenente tutta una serie di dati, tra cui
quelli relativi ai trattamenti effettuati, alle modalità e alle
finalità del trattamento, alle misure di sicurezza adottate, da
inviare telematicamente al Garante prima dell’inizio del
trattamento, ed una sola volta a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento. Per i trattamenti già
iniziati alla data di entrata in vigore del Codice, la scadenza è
stata fissata al prossimo 30 aprile.
Contrariamente a
quanto avveniva in passato, il titolare deve ora procedere ad
inviare la notificazione solo nei casi previsti dalla norma (art.
37), vale a dire quando il trattamento riguarda, principalmente,
dati relativi alla salute, alla sfera sessuale o psichica, dati
volti a definire il profilo o la personalità, dati a fini della
selezione del personale per conto terzi, dati relativi a sondaggi di
opinione e ricerche di mercato, dati relativi alla solvibilità
economica o alla situazione patrimoniale degli interessati. In
sostanza, ora sono ben più rari i casi in cui è necessario
provvedere a tale adempimento. |
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Misure minime di
sicurezza |
Il nuovo Codice
riscrive (artt. 33-36 e Allegato B) integralmente le disposizioni in
tema di sicurezza, in sostituzione di quanto in precedenza previsto
dal Dpr 318/99.
Le misure minime di
sicurezza, si ricorda, riguardano tanto i trattamenti effettuati con
mezzi elettronici tanto quelli non elettronici.
La logica di fondo
della norma, per quanto attiene alla sicurezza, è quella secondo
cui i dati personali devono essere custoditi e controllati in modo
da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di sottrazione o
perdita degli stessi, nonché di accessi non autorizzati da parte di
terzi, evitando inoltre il trattamento di dati non consentito e non
conforme.
Per fare ciò, quando
il trattamento è effettuato con mezzi elettronici, è richiesto un
sistema di autenticazione informatica: in pratica ciascun incaricato
deve essere dotato di "credenziali di autenticazione" che
consentano il superamento di una procedura di autenticazione
attraverso l’identificazione dell’incaricato medesimo. Le
credenziali possono consistere in strumenti quali smart card o
dispositivi biometrici, ma molto più comunemente consisteranno in
codici identificativi associati a password, aventi le
caratteristiche illustrate nel riquadro che segue.
Altre misure di
sicurezza riguardano:
la necessità di
impartire adeguate istruzioni sull’utilizzo degli strumenti
informatici, a cura del titolare o del responsabile, che hanno anche
l’obbligo di controllare e gestire le credenziali di
autenticazione;
l’adozione di
strumenti anti-virus, da aggiornare almeno semestralmente;
l’effettuazione
degli aggiornamenti dei programmi, per prevenire la vulnerabilità
degli strumenti elettronici e correggerne i difetti, da effettuarsi
almeno annualmente (semestralmente per i trattamenti di dati
sensibili);
la necessità di
effettuare il salvataggio dei dati almeno settimanalmente,
impartendo le relative istruzioni organizzative e tecniche;
l’obbligo di
redigere il "documento programmatico sulla sicurezza"
annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno) se si trattano dati
sensibili o giudiziari, secondo lo standard illustrato nell’allegato
B del Codice.
L’adeguamento alle
nuove misure minime di sicurezza, è opportuno sottolinearlo, deve
avvenire entro il prossimo 30 giugno 2004. |
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Gestione delle
password |
Composizione:
la password deve essere composta da almeno otto caratteri, non
contenenti riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato
(per esempio il suo nome, cognome, ecc.)
Modifica:
Al primo utilizzo l’incaricato deve modificare la password, e
successivamente almeno ogni sei mesi. Se il trattamento riguarda
dati sensibili la password deve essere modificata almeno ogni tre
mesi.
Custodia e
riservatezza: L’incaricato
deve adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza
della password, e la diligente custodia della stessa (come degli
eventuali dispositivi) in suo possesso e a suo uso esclusivo. |
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Sanzioni
amministrative |
Informativa all’interessato
omessa o non idonea |
Da 3.000 a 18.000
Euro (ovvero da 5.000 a 30.000 Euro nei casi di dati sensibili o
giudiziari o che presentano rischi specifici), aumentabile sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore. |
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Notificazione omessa o
incompleta |
Da 10.000 a 60.000
Euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione
su uno o più giornali. |
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Omessa informazione o
esibizione al Garante |
Da 4.000 a 24.000
Euro. |
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Sanzioni penali |
Trattamento illecito
di dati |
Se dal fatto deriva
documento, reclusione da sei a diciotto mesi; se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
Se l’illecito è
commesso al fine di trarne un profitto o recare un danno, se dal
fatto deriva nocumento, reclusione da uno a tre anni. |
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False dichiarazioni o
comunicazioni al Garante |
Reclusione da sei
mesi a tre anni. |
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Omessa adozione delle
misure minime di sicurezza |
Reclusione sino a due
anni o ammenda da 10.000 a 20.000 Euro. |
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Inosservanza dei
provvedimenti del Garante |
Reclusione da tre
mesi a due anni. |
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Scadenziario prossimi
adempimenti |
31 marzo 2004
Entro tale data, in
caso di trattamenti dati sensibili o di dati giudiziari, il titolare
deve adottare il documento programmatico per la sicurezza; la
norma dispone il 31 marzo di ogni anno quale termine per redigere
tale documento.
30 aprile 2004
Nei soli casi
previsti dalla normativa (art. 37) entro tale data è necessario
inviare le Notificazioni al Garante relativamente ai
trattamenti già iniziati; si ricorda che per i nuovi trattamenti la
Notificazione va effettuata prima dell’inizio del trattamento.
30 giugno 2004
Nei soli casi
previsti dall’art. 39 (dati idonei a rivelare lo stato di salute
nell’ambito della ricerca scientifica; comunicazione di
dati tra soggetti pubblici al di fuori dei casi previsti dalla
legge), e per i trattamenti già iniziati, il titolare deve dare
apposita comunicazione al Garante entra tale data (per trattamenti
nuovi la comunicazione deve essere fatta preventivamente).
Entro tale termine
devono essere adottate le nuove misure minime di sicurezza.
Chi utilizza strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono l’immediata applicazione delle misure
minime, ha a disposizione un termine più ampio (un anno dall’entrata
in vigore del Codice) per l’adeguamento, previa redazione di un
documento con data certa da conservare presso la propria struttura. |
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Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |