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Roma, 17 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 17/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
La nuova forma di detassazione fiscale "Tecno-Tremonti".

 

 

La Legge Finanziaria per il 2004 ha previsto una nuova forma di detassazione del reddito, la cosiddetta "Tecno-Tremonti". Questa disposizione interessa le imprese che effettuano investimenti per la ricerca e l’innovazione tecnologica, ed ha come finalità di dare impulso a tali attività nel nostro Paese, permettendo di rimarginare il "gap" accumulato nei confronti degli altri stati membri dell’Unione Europea.

Soggetti interessati
I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i titolari di reddito d’impresa, anche in contabilità semplificata, in attività dal 2 ottobre 2003 che sostengono investimenti in ricerca e sviluppo, sinergie per innovazioni informatiche, partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti, nel periodo d’imposta 2004.
Restano, quindi esclusi dall’ambito soggettivo della disposizione gli esercenti arti e professioni.

La metodologia di detassazione
L’agevolazione consiste in una "detassazione" dal reddito d’impresa, che può essere di due tipi, secondo lo schema illustrativo che segue:

Detassabilità totale

Detassabilità limitata al 10%

  • costi per la partecipazione espositiva di prodotti o servizi in fiere all’estero, escluse le spese relative a sponsorizzazioni;
  • costi per stage aziendali destinati a studenti universitari e di istituti superiori ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
  • spese sostenute per la quotazione della società in mercati regolamentati.
  • costi di ricerca e sviluppo, che sono iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, volte a innovazione di prodotto, di processo e organizzative;
  • costi sostenuti dalle piccole e medie imprese, come definite dall’Unione europea, che nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in numero non inferiore di dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche (in tal caso l’agevolazione è subordinata ad una preventiva approvazione da parte della Commissione Europea).

Per quanto attiene alla detassabilità limitata, all’importo del 10% del costo deve essere aggiunto un importo pari al 30% dell’eccedenza degli investimenti effettuati, rispetto alla media degli stessi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti.
Riassumendo, l’importo effettivamente deducibile, con la metodologia di deduzione parziale, è dato dalla somma del 10% degli investimenti "agevolabili" sostenuti nel 2004 e del 30% dell’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al suo valore medio nel triennio 2001-2003.
L’incentivo sopra determinato trova un limite massimo, che è pari al 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo d’imposta 2004 (in tale media non si considerano gli esercizi per i quali si sono verificate delle perdite).

Rilevazioni ed attestazioni dei costi agevolati
Tutte le imprese che intendono avvalersi della disposizione e che effettuano investimenti agevolabili da Tecno-Tremonti, devono rilevare progressivamente i dati in un apposito prospetto, che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Tali dati dovranno essere successivamente comunicati all’agenzia delle Entrate con le modalità che verranno fissate con apposito provvedimento.
A tal proposito, la disposizione prevede che l’effettività delle spese agevolate dovrà essere attestata dal Presidente del Collegio sindacale, o in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Gli acconti delle imposte
La disposizione, inoltre, prevede una metodologia "ad hoc" per il calcolo dell’acconto Irpef e Irpeg per il periodo d’imposta 2005.
Per calcolare l’acconto le imprese dovranno prendere come base di riferimento l’imposta, che si sarebbe dovuta corrispondere nel 2004, al lordo dell’agevolazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi