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La Legge Finanziaria per il
2004 ha previsto una nuova forma di detassazione del reddito, la
cosiddetta "Tecno-Tremonti". Questa disposizione
interessa le imprese che effettuano investimenti per la ricerca e l’innovazione
tecnologica, ed ha come finalità di dare impulso a tali attività nel
nostro Paese, permettendo di rimarginare il "gap" accumulato nei
confronti degli altri stati membri dell’Unione Europea.
Soggetti interessati
I beneficiari dell’agevolazione
sono tutti i titolari di reddito d’impresa, anche in contabilità
semplificata, in attività dal 2 ottobre 2003 che sostengono
investimenti in ricerca e sviluppo, sinergie per innovazioni informatiche,
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, quotazione in
borsa, stage aziendali per studenti, nel periodo d’imposta 2004.
Restano, quindi esclusi dall’ambito soggettivo della disposizione gli
esercenti arti e professioni.
La metodologia di
detassazione
L’agevolazione consiste in una
"detassazione" dal reddito d’impresa, che può essere di due
tipi, secondo lo schema illustrativo che segue:
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Detassabilità totale |
Detassabilità
limitata al 10% |
- costi per la partecipazione
espositiva di prodotti o servizi in fiere all’estero, escluse
le spese relative a sponsorizzazioni;
- costi per stage aziendali
destinati a studenti universitari e di istituti superiori ovvero
a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un
anno dal termine del relativo corso di studi;
- spese sostenute per la quotazione
della società in mercati regolamentati.
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- costi di ricerca e sviluppo, che
sono iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, volte a
innovazione di prodotto, di processo e organizzative;
- costi sostenuti dalle piccole e
medie imprese, come definite dall’Unione europea, che nell’ambito
di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in
numero non inferiore di dieci, utilizzando nuove strutture
consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare
sinergie nelle innovazioni informatiche (in tal caso l’agevolazione
è subordinata ad una preventiva approvazione da parte della
Commissione Europea).
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Per quanto attiene alla
detassabilità limitata, all’importo del 10% del costo deve essere
aggiunto un importo pari al 30% dell’eccedenza degli investimenti
effettuati, rispetto alla media degli stessi sostenuti nei tre periodi d’imposta
precedenti.
Riassumendo, l’importo effettivamente deducibile, con la metodologia di
deduzione parziale, è dato dalla somma del 10% degli investimenti
"agevolabili" sostenuti nel 2004 e del 30% dell’incremento
degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al suo valore medio nel
triennio 2001-2003.
L’incentivo sopra determinato trova un limite massimo, che è pari al
20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo
d’imposta 2004 (in tale media non si considerano gli esercizi per i
quali si sono verificate delle perdite).
Rilevazioni ed attestazioni
dei costi agevolati
Tutte le imprese che intendono
avvalersi della disposizione e che effettuano investimenti agevolabili da
Tecno-Tremonti, devono rilevare progressivamente i dati in un apposito
prospetto, che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Tali
dati dovranno essere successivamente comunicati all’agenzia delle
Entrate con le modalità che verranno fissate con apposito provvedimento.
A tal proposito, la disposizione prevede che l’effettività delle spese
agevolate dovrà essere attestata dal Presidente del Collegio sindacale, o
in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del CAF.
Gli acconti delle imposte
La disposizione, inoltre, prevede
una metodologia "ad hoc" per il calcolo dell’acconto Irpef e
Irpeg per il periodo d’imposta 2005.
Per calcolare l’acconto le imprese dovranno prendere come base di
riferimento l’imposta, che si sarebbe dovuta corrispondere nel 2004, al
lordo dell’agevolazione.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |