FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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Per i soggetti che aderiranno al condono edilizio, la Finanziaria 2004 ha disposto le regole per il versamento dell’ICI dovuta sugli immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Con l’occasione si offre una brevissima panoramica degli adempimenti richiesti per avvalersi delle disposizioni in oggetto nonché le modalità di assolvimento dell’imposta comunale sugli immobili. E’ necessario preliminarmente precisare che la legge ha demandato alle regioni il compito di emanare norme che possano estendere la sanatoria anche ad alcune opere realizzate su aree non soggette a vincolo. Alle regioni, inoltre, è consentito disciplinare in modo autonomo:
Tali adempimenti avrebbero dovuto essere disciplinati con legge regionale entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge. Alcune regioni, infine, hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale il conflitto di competenze in materia e, pertanto, al momento attuale non è dato sapere se il condono edilizio possa o meno essere ivi applicato. Il contribuente che voglia dunque avvalersi del condono edilizio dovrà muoversi all’interno di una giungla di norme statali e regionali che non renderanno semplice il cammino verso la sospirata meta del rilascio del titolo abilitativo per le opere eseguite. Per quanto attiene al previsto termine ultimo per usufruire della sanatoria che scade il 31 marzo prossimo, si tenga in debita considerazione la probabilità che lo stesso possa essere prorogato infatti in prossimità della scadenza dovrebbe pronunciarsi la Corte Costituzionale in merito alla richiesta di sospensione del provvedimento presentata da alcune regioni. Se a questo si aggiunge, poi, che tra qualche mese la Corte sarà chiamata a pronunciarsi anche sui sette ricorsi regionali concernenti la legittimità costituzionale della normativa statale lo slittamento del termine appare una logica ed opportuna conseguenza.
TABELLE RIASSUNTIVE ADEMPIMENTI RICHIESTI
L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI La Finanziaria 2004 ha disciplinato le modalità attraverso le quali si dovrà provvedere al versamento dell’ICI per gli immobili oggetto di condono. In particolare è stabilito che l’imposta è dovuta con decorrenza 1° gennaio 2003 sulla base delle rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Ciò perché, come detto, il fabbricato oggetto di condono potrebbe essere ultimato entro il 31 marzo 2003. In pratica l’obbligo di versamento ICI scatta verificandosi il presupposto di imponibilità previsto dalla norma fiscale (ultimazione lavori o effettivo utilizzo se antecedente); ad esempio se il fabbricato è stato ultimato il 20 febbraio 2003 l’ICI dovrà essere corrisposta solo per 10 mesi relativamente a tale annualità. Dal momento che l’imposta sull’immobile abusivo da sanare deve essere versata anche con riferimento alle annualità precedenti la legge Finanziaria prevede che sia effettuato un versamento a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio, entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 (acconto entro il 30 giugno saldo entro il 20 dicembre 2004) in misura pari a € 2,00 per ogni metro quadrato di opera regolarizzata e per ogni anno d’imposta. Si pensi al seguente esempio: immobile completamente abusivo di 120 mq con rendita catastale pari € 720,00; aliquota deliberata dal Comune pari a 6 per mille. I versamenti ICI dovuti a seguito del condono saranno i seguenti:
Il contribuente, pertanto, dovrà versare entro i termini di scadenza ICI 2004 (30 giugno e 20 dicembre) in aggiunta all’imposta per tale anno anche quella riferita al 2003 (€ 453,67) e quella riferita alle annualità precedenti, quale acconto, calcolata in € 240 per ciascuna annualità. La norma nulla dice in merito a sanzioni ed interessi eventualmente dovuti per l’ICI non versata sulle annualità precedenti al 2003. L’importo versato comunque costituisce un forfait suscettibile di conguaglio qualora il Comune interessato riesca, entro i normali termini di prescrizione, a notificare avviso di accertamento per l’imposta evasa; in tal caso, probabilmente verranno chieste anche sanzioni ed interessi. Resta comunque demandata alla potestà regolamentare dei Comuni la facoltà di disciplinare la materia prevedendo, eventualmente, la possibilità di regolarizzazioni agevolate in applicazione anche di quanto previsto dalla finanziaria dello scorso anno in materia. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |
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