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Roma, 17 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 15/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Condono edilizio 2004 e adempimenti in materia di ICI.

 

 

Per i soggetti che aderiranno al condono edilizio, la Finanziaria 2004 ha disposto le regole per il versamento dell’ICI dovuta sugli immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Con l’occasione si offre una brevissima panoramica degli adempimenti richiesti per avvalersi delle disposizioni in oggetto nonché le modalità di assolvimento dell’imposta comunale sugli immobili.

E’ necessario preliminarmente precisare che la legge ha demandato alle regioni il compito di emanare norme che possano estendere la sanatoria anche ad alcune opere realizzate su aree non soggette a vincolo. Alle regioni, inoltre, è consentito disciplinare in modo autonomo:

  • il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (nel rispetto dei termini assegnati dalla normativa nazionale);
  • incrementare dell’oblazione (fino ad un massimo del 10%) ed l’aumento gli oneri di concessione (fino al 100%);
  • l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione da allegare alla domanda.

Tali adempimenti avrebbero dovuto essere disciplinati con legge regionale entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge. Alcune regioni, infine, hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale il conflitto di competenze in materia e, pertanto, al momento attuale non è dato sapere se il condono edilizio possa o meno essere ivi applicato. Il contribuente che voglia dunque avvalersi del condono edilizio dovrà muoversi all’interno di una giungla di norme statali e regionali che non renderanno semplice il cammino verso la sospirata meta del rilascio del titolo abilitativo per le opere eseguite. Per quanto attiene al previsto termine ultimo per usufruire della sanatoria che scade il 31 marzo prossimo, si tenga in debita considerazione la probabilità che lo stesso possa essere prorogato infatti in prossimità della scadenza dovrebbe pronunciarsi la Corte Costituzionale in merito alla richiesta di sospensione del provvedimento presentata da alcune regioni. Se a questo si aggiunge, poi, che tra qualche mese la Corte sarà chiamata a pronunciarsi anche sui sette ricorsi regionali concernenti la legittimità costituzionale della normativa statale lo slittamento del termine appare una logica ed opportuna conseguenza.

 

TABELLE RIASSUNTIVE ADEMPIMENTI RICHIESTI

OPERE CONDONABILI: opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003

Che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o in alternativa un ampliamento superore a 750 metri cubi.

Opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc, per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 mc.

COSTO DELLA SANATORIA

La tabella completa, allegata al D. L. 269/2003, è consultabile al seguente indirizzo mail

www.finanze.it/finanziaria_2004/decreto269.pdf

OBLAZIONE Variabile in relazione alla superficie abusiva realizza (oppure, per alcune tipologie, a forfait variabile da un minimo di 516 euro ad un massimo di 3.500). La misura è variabile in relazione alla tipologia dell’abuso da un minimo di 60 euro/mq ad un massimo di 100 euro/mq per immobili residenziali e da un minimo di 80 euro/mq ad un massimo di 150 euro/mq per immobili non residenziali.

ONERI DI CONCESSIONE Rapportati alla superficie condonata e differenziati per classi di popolazione residente nel Comune nell’ambito del quale si è realizzato l’abuso. La misura è variabile da un minimo di 18 euro/mq ad un massimo di 45 euro/mq, in caso di ristrutturazioni e modifiche della destinazione d’uso, ovvero tra 38 euro/mq e 89 euro/mq in caso di nuove costruzioni e ampliamenti.

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Entro il 31 marzo 2004 bisogna corrispondere almeno il 30% dell’oblazione complessiva; comunque il versamento non può essere inferiore alla misura minima di 1.700 euro qualora l’importo complessivo dell’oblazione sia superiore a tale cifra. L’oblazione va corrisposta integralmente se risulta inferiore alla misura minima di 1.700 euro.

Il versamento si effettua con F24 codice tributo 3910 da esporre nella sezione ICI ed altrui enti locali .

Entro il 31 marzo 2004 bisogna corrispondere almeno il 30% dell’acconto degli oneri di concessione complessivi; comunque il versamento non può essere inferiore alla misura minima di 500 euro qualora l’importo complessivo degli oneri sia superiore a tale cifra. Gli oneri vanno corrisposti integralmente se risultano inferiore alla misura minima di 500 euro.

Il versamento deve essere effettuato con bollettino c/c postale n. 255000.

L’importo residuo dell’oblazione e delle anticipazione oneri di concessione va versato in due rate di pari importo entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004.

 

PROCEDIMENTO PER LA SANATORIA

TERMINE

ADEMPIMENTO

Entro

31 marzo 2004

Domanda di sanatoria scaricabile all’indirizzo mail

www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/condono_edilizio/mod_cond_edil_01.pdf

alla quale vanno allegati:

  1. Attestazione versamento oblazione nella misura sopra illustrata;
  2. Attestazione versamento anticipazione oneri concessione nella misura sopra illustrata;
  3. Dichiarazione del richiedente (in forma di autocertificazione) con documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione opere da sanare e lo stato dei lavori;
  4. Perizia giurata sulle dimensioni e stato dell’opera se superiore a 450 mc e certificazione redatta da tecnico abilitato attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;
  5. Ulteriore documentazione eventualmente prescritta dalla legge regionale.

Entro

30 giugno 2004

Pagamento seconda rata oblazione e anticipazione oneri di concessione

Entro

30 settembre 2004

  1. Pagamento terza rata oblazione e anticipazione oneri di concessione
  2. Integrazione della domanda di sanatoria con
  1. denuncia in catasto dell’immobile;
  2. denuncia ai fini ICI denuncia, ove dovuta, tassa smaltimento rifiuti, TOASP e TOSAP.

Entro

31 dicembre 2006

Versamento dell’importo definitivo degli oneri di concessione secondo le indicazioni fornite dal Comune

 

L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

La Finanziaria 2004 ha disciplinato le modalità attraverso le quali si dovrà provvedere al versamento dell’ICI per gli immobili oggetto di condono. In particolare è stabilito che l’imposta è dovuta con decorrenza 1° gennaio 2003 sulla base delle rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Ciò perché, come detto, il fabbricato oggetto di condono potrebbe essere ultimato entro il 31 marzo 2003. In pratica l’obbligo di versamento ICI scatta verificandosi il presupposto di imponibilità previsto dalla norma fiscale (ultimazione lavori o effettivo utilizzo se antecedente); ad esempio se il fabbricato è stato ultimato il 20 febbraio 2003 l’ICI dovrà essere corrisposta solo per 10 mesi relativamente a tale annualità.

Dal momento che l’imposta sull’immobile abusivo da sanare deve essere versata anche con riferimento alle annualità precedenti la legge Finanziaria prevede che sia effettuato un versamento a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio, entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 (acconto entro il 30 giugno saldo entro il 20 dicembre 2004) in misura pari a € 2,00 per ogni metro quadrato di opera regolarizzata e per ogni anno d’imposta.

Si pensi al seguente esempio: immobile completamente abusivo di 120 mq con rendita catastale pari € 720,00; aliquota deliberata dal Comune pari a 6 per mille. I versamenti ICI dovuti a seguito del condono saranno i seguenti:

ICI DOVUTA PER L’ANNO 2003

ICI DOVUTA PER CIASCUNA DELLE ANNUALITA’ PRECEDENTI

720,00 x 1,05 x 100 x 6/1000 = € 453,67

€ 2 x mq120 = € 240,00

Il contribuente, pertanto, dovrà versare entro i termini di scadenza ICI 2004 (30 giugno e 20 dicembre) in aggiunta all’imposta per tale anno anche quella riferita al 2003 (€ 453,67) e quella riferita alle annualità precedenti, quale acconto, calcolata in € 240 per ciascuna annualità.

La norma nulla dice in merito a sanzioni ed interessi eventualmente dovuti per l’ICI non versata sulle annualità precedenti al 2003. L’importo versato comunque costituisce un forfait suscettibile di conguaglio qualora il Comune interessato riesca, entro i normali termini di prescrizione, a notificare avviso di accertamento per l’imposta evasa; in tal caso, probabilmente verranno chieste anche sanzioni ed interessi. Resta comunque demandata alla potestà regolamentare dei Comuni la facoltà di disciplinare la materia prevedendo, eventualmente, la possibilità di regolarizzazioni agevolate in applicazione anche di quanto previsto dalla finanziaria dello scorso anno in materia.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi