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Roma, 17 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 14/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Il rimborso del credito annuale IVA 2003.

 

 

Dal 2 febbraio 2004 (il 1° è domenica), i contribuenti che possiedono i requisiti possono presentare la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2003, direttamente al concessionario della riscossione competente, tramite il modello VR/2004 recentemente approvato.

Rispetto alle regole dello scorso anno i rimborsi Iva 2003, che verranno erogati dal Concessionario entro 60 giorni (40+20), presentano le seguenti novità di carattere procedurale:

  • la riduzione della durata (e quindi del costo) della garanzia fideiussoria;
  • la riduzione a partire dal 1° luglio 2003 del tasso di interesse corrisposto dall’amministrazione sui rimborsi erogati oltre i termini stabiliti dalla legge.

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i principali aspetti legati all’adempimento in oggetto.

Il rimborso del credito annuale Iva

Modalità di presentazione

Il modello VR/2004 deve essere presentato al concessionario della riscossione competente territorialmente, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, in ogni caso, sussistendo i requisiti per richiedere il rimborso, anche quando la richiesta supera € 516.456,90 (limite attualmente rimborsabile tramite concessionario).

Termini di presentazione

Il modello VR/2004 si presenta a partire dal 2 febbraio 2004 (essendo il 1° domenica) e fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2004, vale a dire:

  • 2 agosto 2004 (il 31 luglio cade di sabato) per le dichiarazioni che possono essere presentate in banca o in posta;
  • 2 novembre 2004 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) per le dichiarazioni che devono essere trasmesse telematicamente (che rappresenta la maggior parte dei casi).

Le date predette sono valide sia nel caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma che nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione in forma unificata (con UNICO 2004).

Sono considerati validi anche i modelli presentati con ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine.

 

Quando si può chiedere il rimborso

Il rimborso del credito riferito al 2003 può essere ordinariamente chiesto, salvo per quanto elencato successivamente, se dalle precedenti dichiarazioni per gli anni 2001 e 2002 risulta un credito portato in detrazione per l’anno successivo, limitatamente al minore degli importi del triennio (anche se non supera € 2.582,28).

A parte ciò, il rimborso, se superiore a € 2.528,28 spetta:

  1. se il contribuente ha cessato l’attività nel corso del 2003 (in questo solo caso sempre e senza limiti di importo);
  2. se il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’Iva pagata sugli acquisti, e l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata sulle vendite, maggiorata del 10% (ai fini del calcolo dell’aliquota media si escludono gli acquisti e le vendite di beni ammortizzabili);
  3. se il contribuente effettua operazioni non imponibili per oltre il 25% delle operazioni complessivamente effettuate;
  4. se il contribuente ha effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche, limitatamente all’Iva pagata su tali acquisti;
  5. se il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all’Iva, ai sensi dell’articolo 7 della legge Iva (operazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito della territorialità);
  6. se il contribuente è non residente in Italia, identificato direttamente ovvero ha nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato;
  7. se il contribuente è un produttore agricolo che effettua esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli (compresi nella Tabella A – parte prima), limitatamente all’importo corrispondente alla cosiddetta Iva "teorica".

Come avviene il rimborso

I rimborsi sono eseguiti entro il nuovo termine di 20 giorni (il termine precedente era 40 giorni) dalla presentazione della domanda, nei limiti dell’importo di € 516.456,57. Per il rispetto del massimale si deve tener conto anche delle somme che sono state o saranno compensate o rimborsate nel corso del 2004.

Nel caso di ritardo, scattano gli interessi del 5% annuo fino al 30 giugno 2003 e 2,75% annuo dal 1° luglio 2003, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla domanda. Oltre tale importo, il pagamento deve essere eseguito dagli uffici.

Quando il rimborso non supera € 5.164,57 non è richiesta la presentazione della garanzia fidejussoria. Negli altri casi (salvo situazioni particolari: i c.d. "virtuosi", le imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa) la fidejussione o la garanzia fidejussoria deve avere effetto dalla data di erogazione del rimborso e fino al 31 dicembre dell’anno di decadenza degli accertamenti. La durata massima della garanzia non può comunque superare tre anni dalla data del rimborso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi