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Dal 2 febbraio 2004 (il 1° è
domenica), i contribuenti che possiedono i requisiti possono presentare la
richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2003, direttamente al
concessionario della riscossione competente, tramite il modello VR/2004
recentemente approvato.
Rispetto alle regole dello scorso anno i
rimborsi Iva 2003, che verranno erogati dal Concessionario entro 60 giorni
(40+20), presentano le seguenti novità di carattere procedurale:
- la riduzione della durata (e quindi del
costo) della garanzia fideiussoria;
- la riduzione a partire dal 1° luglio
2003 del tasso di interesse corrisposto dall’amministrazione sui
rimborsi erogati oltre i termini stabiliti dalla legge.
Con l’ausilio della tabella che segue, si
riassumono i principali aspetti legati all’adempimento in oggetto.
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Il rimborso del credito annuale Iva |
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Modalità di presentazione |
Il modello VR/2004 deve essere
presentato al concessionario della riscossione competente
territorialmente, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale Iva, in ogni caso, sussistendo i requisiti per
richiedere il rimborso, anche quando la richiesta supera €
516.456,90 (limite attualmente rimborsabile tramite concessionario). |
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Termini di presentazione |
Il modello VR/2004 si presenta a
partire dal 2 febbraio 2004 (essendo il 1° domenica) e fino
al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2004, vale a
dire:
- 2 agosto 2004
(il 31 luglio cade di sabato) per le dichiarazioni che possono
essere presentate in banca o in posta;
- 2 novembre 2004
(il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) per
le dichiarazioni che devono essere trasmesse telematicamente (che
rappresenta la maggior parte dei casi).
Le date predette sono valide sia nel
caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma che
nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione in forma
unificata (con UNICO 2004).
Sono considerati validi anche i
modelli presentati con ritardo non superiore ai 90 giorni
dalla scadenza del termine. |
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Quando si può chiedere il rimborso |
Il rimborso del credito riferito al
2003 può essere ordinariamente chiesto, salvo per quanto elencato
successivamente, se dalle precedenti dichiarazioni per gli anni 2001
e 2002 risulta un credito portato in detrazione per l’anno
successivo, limitatamente al minore degli importi del triennio
(anche se non supera € 2.582,28).
A parte ciò, il rimborso, se
superiore a € 2.528,28 spetta:
- se il contribuente ha cessato l’attività
nel corso del 2003 (in questo solo caso sempre e senza limiti di
importo);
- se il contribuente esercita
esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell’Iva pagata sugli acquisti, e l’aliquota mediamente
applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata
sulle vendite, maggiorata del 10% (ai fini del calcolo dell’aliquota
media si escludono gli acquisti e le vendite di beni
ammortizzabili);
- se il contribuente effettua
operazioni non imponibili per oltre il 25% delle operazioni
complessivamente effettuate;
- se il contribuente ha effettuato
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché beni e
servizi per studi e ricerche, limitatamente all’Iva pagata su
tali acquisti;
- se il contribuente effettua
prevalentemente operazioni non soggette all’Iva, ai sensi dell’articolo
7 della legge Iva (operazioni fuori campo Iva per mancanza del
requisito della territorialità);
- se il contribuente è non
residente in Italia, identificato direttamente ovvero ha
nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato;
- se il contribuente è un
produttore agricolo che effettua esportazioni e cessioni
intracomunitarie di prodotti agricoli (compresi nella Tabella A
– parte prima), limitatamente all’importo corrispondente
alla cosiddetta Iva "teorica".
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Come avviene il rimborso |
I rimborsi sono eseguiti entro il
nuovo termine di 20 giorni (il termine precedente era 40
giorni) dalla presentazione della domanda, nei limiti dell’importo
di € 516.456,57. Per il rispetto del massimale si deve tener conto
anche delle somme che sono state o saranno compensate o rimborsate
nel corso del 2004.
Nel caso di ritardo, scattano gli
interessi del 5% annuo fino al 30 giugno 2003 e 2,75% annuo dal 1°
luglio 2003, a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla domanda. Oltre tale importo, il pagamento deve essere eseguito
dagli uffici.
Quando il rimborso non supera €
5.164,57 non è richiesta la presentazione della garanzia
fidejussoria. Negli altri casi (salvo situazioni particolari: i c.d.
"virtuosi", le imprese in fallimento o in liquidazione
coatta amministrativa) la fidejussione o la garanzia
fidejussoria deve avere effetto dalla data di erogazione del
rimborso e fino al 31 dicembre dell’anno di decadenza degli
accertamenti. La durata massima della garanzia non può comunque
superare tre anni dalla data del rimborso. |
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |