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Dopo l'approvazione
definitiva del Senato, avvenuta in data 22 dicembre 2003, è stata
pubblicata sul Supplemento Ordinario n.196 alla Gazzetta Ufficiale n.299
del 27 dicembre 2003, la L. n. 350 del 24 dicembre 2003, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)".
Il provvedimento, in vigore
dal 1 gennaio 2004 (salvo alcune specifiche eccezioni), si compone di soli
4 articoli, ciascuno dei quali, però, è a sua volta suddiviso in
moltissimi commi; la struttura che ne risulta può essere così riassunta:
art. 1 (composto da 4
commi) "Risultati differenziali";
art.2 (composto da 70
commi) "Disposizioni in materia di entrate";
art.3 (composto da 172
commi) "Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di
amministrazioni ed enti pubblici";
art.4 (composto da 252
commi) "Finanziamento agli investimenti".
Pare opportuno ricordare
che le disposizioni della manovra finanziaria debbono essere ricercate non
solo nel provvedimento qui commentato, ma anche nel D.L. n.269 del
30.09.2003, convertito con modificazioni dalla L. n.326 del 24.11.2003,
che di fatto ha costituito un'anticipazione effettiva di taluni effetti
della L. n.350/2003 che, paradossalmente, ne modifica più volte i
contenuti a poco meno di un mese dalla sua approvazione.
Si precisa infine che i
riferimenti contenuti nella legge finanziaria, che pur si applica dal
01.01.2004, sono stati fatti agli articoli del "vecchio" Tuir;
sarà compito degli interpreti, dunque, ricollegare i riferimenti alle
disposizioni ridisegnate per effetto dell'approvazione del D.Lgs. n.344/2003
che modifica in maniera sostanziale il DPR n.917/86.
Di seguito vengono
analizzate le novità di maggior interesse in campo fiscale per gli enti
associati.
Estensione della validità
della clausola di salvaguardia (art. 2,co.12,lett.a))
E' prevista la possibilità, per le
persone fisiche, di optare per l'applicazione delle regole più
convenienti tra quelle in vigore sino al 31.12.2002 e quelle successive,
si estende non solo al 2003 ma anche al 2004; sarà importante verificare
a quali tipologie di redditi verrà materialmente estesa tale regola (si
pensi, ad esempio, alle regole di determinazione delle imposte gravanti
sui dividendi assistiti, o meno, da credito di imposta).
Sospensione liti pendenti
(art.2,co.12,lett.b))
Le liti fiscali definibili in base
all'art. 16, L.289/2002 sono sospese fino al 30.04.2004, salvo che il
contribuente non presenti istanza di trattazione.
Proroga del bonus per le
ristrutturazioni (art.2,commi 15 e 16)
Danno diritto alla detrazione le
spese sostenute dai privati sino al 31.12.2004, ferme restando le normali
condizioni di accesso al bonus.
L'importo massimo di spesa è stato elevato a 60.000,00 euro, mentre la
percentuale rilevante torna al 41%, probabilmente per compensare la
mancata proroga della riduzione Iva al 10% sulle manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Proroga detraibilità
parziale dell'IVA sulle auto (art.2, co.17)
L'indetraibilità al 90% dell’Iva
assolta sull'acquisto, importazione, acquisizione mediante leasing
finanziario noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli è prorogata sino al 31.12.2004.
Ulteriore blocco delle
addizionali (art.2,co.21)
Rimangono sospesi, sino al
31.12.2004, gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali
regionali e comunali.
Rivalutabili i beni del
bilancio 2002 (art.2, commi da 25 a 27)
Riparte la possibilità di operare
la rivalutazione dei beni di impresa, anche in deroga agli espliciti
divieti civilistici eventualmente vigenti, mediante una modifica al
termine di scadenza compreso nell'art.10 della L. n.342/2000.
Il riferimento è ai beni materiali ed immateriali (con esclusione dei
beni merce) ed alle partecipazioni in imprese controllate e collegate
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso entro il 31.12.2002.
L'imposta sostitutiva (indeducibile), prevista nella misura del 19% per i
beni ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili, deve essere
versata in 3 rate come segue:
- prima rata del 50%, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel
2004;
- seconda rata del 25%, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel
2005;
- terza rata del 25%, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel
2006.
I soggetti ammessi alla
rivalutazione sono tutte le società e gli enti commerciali, le persone
fisiche esercenti attività di impresa, i soggetti non residenti con
stabile organizzazione in Italia, gli enti non commerciali per i beni
relativi alle attività commerciali esercitate; è irrilevante il regime
contabile adottato, potendo accedere alla rivalutazione anche i soggetti
in contabilità semplificata, che faranno riferimento non al bilancio,
bensì alla annotazione nel registro dei beni ammortizzabili o registri
Iva dei beni interessati e dovranno redigere un prospetto bollato e
vidimato.
Gli effetti della rivalutazione saranno differiti all'esercizio successivo
a quello nel quale è eseguita, salvo che per i maggiori ammortamenti che
potranno essere imputati in diminuzione dal reddito già dall'esercizio
2003.
Riaperte anche le agevolazioni previste per il riallineamento dei valori
dei beni ottenuti da conferimenti agevolati nel settore bancario e
assicurativo (artt.17-18-20 della L. n.342/2000).
La convenienza alla effettuazione della rivalutazione, specialmente per
ciò che attiene le partecipazioni immobilizzate, dovrà essere
attentamente valutata anche alla luce della introduzione di nuovi istituti
a decorrere dal 2004, quali quello della participation exemption.
Determinazione dell'imposta
(art.2, co.28 e co.57)
Viene modificato, con problematica
decorrenza retroattiva 01.01.2003, all'interno dell'art.13 del Tuir
"Altri detrazioni" (oggi leggi art.14) ogni riferimento al
reddito complessivo (anche per ciò che attiene la generica previsione di
reddito contenuta nel co.1) con la nuova formulazione di reddito
complessivo al netto della deduzione per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze.
Nuova proroga dei termini
per l'accertamento ICI (art.2, co.33)
Con espressa previsione di deroga
alle previsioni dello statuto del contribuente, viene stabilita una
proroga al 31.12.2004 dei termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili limitatamente alle annualità di
imposta 1999 e successive.
Ici su immobili condonati
(art.2,co.41)
I fabbricati oggetto di condono
edilizio, già ultimati o comunque utilizzati, scontano l'ici dal
01.01.2003 sulla base della rendita catastale che sarà attribuita a
seguito della procedura di regolarizzazione.
Nel frattempo gli stessi immobili versano l'imposta in misura di 2 euro
per metro quadro di opera edilizia regolarizzata e per anno di imposta, in
due rate di pari importo entro i termini di pagamento per l'anno 2004.
Proroga dei condoni e
apertura al periodo 2002 per art.7, 8 e 9 (art.2, co.44)
Le disposizioni degli artt.7, 8, e
9 della L.n.289/2002 si applicano anche al periodo in corso al 31.12.2002,
a condizione che le relative dichiarazioni siano state presentate entro il
31.10.2003, effettuando il versamento entro il 16.03.2004.
I soggetti che hanno già presentato un tombale per i periodi sino al 2001
non possono utilizzare, per il 2002, il concordato per gli anni pregressi
o l'integrativa semplice, ma, se vogliono condonare il 2002, debbono
estendere il tombale a tale annualità.
I soggetti che intendono presentare un tombale debbono obbligatoriamente
ricomprendervi anche le precedenti annualità, anche se le stesse fossero
già state oggetto di altre e diverse sanatorie.
Costituisce causa ostativa al condono sul periodo 2002 (salvo rimozione
della stessa) la notifica (entro il 01.01.2004) di avvisi di accertamento
o invito al contraddittorio;
per chi non si avvale del condono si applica la proroga biennale dei
termini per l'accertamento.
Apertura al periodo 2002
per art.9bis, commi 1 e 2 (art.2, co.45)
Sono condonabili gli omessi o
tardivi versamenti di imposte e ritenute dovute alla data del 01.01.2004.
Apertura al periodo 2002
per art.11 (art.2,co.46)
Possono essere sanate, salvo non
sia stato notificato al 01.01.2004 avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta le imposte indirette relative:
-
- ad atti pubblici
formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private
registrate fino al 30.09.2003;
-
- alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro il 30.09.2003;
-
- all'adempimento delle
formalità omesse per le quali sono scaduti i termini al 01.01.2004;
presentazione delle
istanze, pagamenti e adempi menti debbono essere svolti entro la data del
16.03.2004.
Apertura al periodo 2002
per art.14 (art.2, co.47)
Si risolve il problema della
rettificabilità dei valori contabili per effetto della riapertura dei
condoni per effetto dell'art.34 del D.L. n.269/2003.
Le variazioni o iscrizioni vanno imputate nel bilancio o inventario
dell'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2003.
Il riconoscimento fiscale dei valori iscritti è differito al 3° periodo
di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31.12.2003.
Il versamento dell'imposta sostituiva dovuta in caso di iscrizione di
valori è da effettuarsi entro il 16.03.2004.
Costituiscono liti potenziali
sanabili relative al periodo in corso al 31.12.2002:
- gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi
di irrogazione sanzioni per i quali non siano ancora spirati i termini
per il ricorso al 01.01.2004;
- gli inviti al
contraddittorio per iniziativa d'ufficio per i quali alla data del
01.01.2004 non sia ancora intervenuta definizione;
- i PVC in relazione ai
quali al 01.01.2004 non sia ancora stato notificato avviso di
accertamento o invito al contraddittorio;
- il pagamento delle
somme dovute è effettuato entro il 16.03.2004; ai soggetti che avessero
già effettuato versamenti utili per la sanatoria in virtù delle
precedenti norme, si applicano le disposizioni del co.44 in tema di
versamenti;
- dal 01.01.2004 e sino
al 18.03.2004 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi
e per il perfezionamento delle definizioni in relazione agli atti che
costituiscono liti potenziali sanabili.
Apertura al periodo 2002
per art.16 (art.2,co.49)
Le disposizioni di cui all'art.16
della L. n.289/2002 si applicano alle liti fiscali pendenti alla data del
01.01.2004; si intende comunque pendente la lite per la quale, al
30.10.2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; i
versamenti debbono essere effettuati entro il 16.03.2004; in caso di
versamento rateale (6 oppure 12 rate trimestrali) gli interessi decorrono
dal 17.03.2004.
Termini connessi (art.2,co.50)
i termini non specificati dalla
norma di apertura, così come quelli per la trasmissione delle
dichiarazioni, saranno rideterminati con successivi provvedimenti.
Deposito atti al registro
imprese (art.2,co.54)
Il deposito al registro imprese dei
bilanci e degli altri documenti di cui all'art.2435 c.c. può essere
effettuato con modalità telematica o su supporto informatico da dottori
commercialisti e ragionieri:
Il professionista che invia
telematicamente i documenti attesta che gli stessi sono conformi agli
originali che rimangono depositati presso la società (che è obbligata a
depositarli al registro imprese dietro eventuale richiesta).
Gli stessi dottori commercialisti e ragionieri (sempre se muniti di firma
digitale ed appositamente incaricati dal legale rappresentante della
società) possono richiedere l'iscrizione al registro imprese di tutti gli
atti societari per i quali non sia obbligatorio l’intervento di un
notaio.
Nessuna prescrizione per i
crediti d'imposta delle dichiarazioni presentate sino al 30.06.1997 (art.2,
co.58)
Contrariamente alle regole di legge
in tema di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate provvederà, comunque, al
rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg emergenti dalle dichiarazioni
presentate sino al 30.06.1997, trattasi dei rimborsi relativi alle
annualità sino al 1996.
Rivalutazione del 10% dal
01.01.2004 delle rendite immobiliari (art.2, co.63)
Ai soli fini dell'imposta di
registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori delle rendite
previsti dall'art. 52, co 4 del DPR n.131/1986 sono rivalutati del 10%,
pertanto, gli atti stipulati a decorrere dal 01.01.2004 conterranno una
base di tassazione differente a seconda del tributo considerato.
Nulla cambia, naturalmente, ai fini dell'applicazione di altri tributi
quali l'Irpef o l’ici.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |