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Roma, 28 gennaio 2004
CIRCOLARE N. 5/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Le principali misure approvate dalla "finanziaria 2004".

 

 

Dopo l'approvazione definitiva del Senato, avvenuta in data 22 dicembre 2003, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.196 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2003, la L. n. 350 del 24 dicembre 2003, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Il provvedimento, in vigore dal 1 gennaio 2004 (salvo alcune specifiche eccezioni), si compone di soli 4 articoli, ciascuno dei quali, però, è a sua volta suddiviso in moltissimi commi; la struttura che ne risulta può essere così riassunta:

art. 1 (composto da 4 commi) "Risultati differenziali";

art.2 (composto da 70 commi) "Disposizioni in materia di entrate";

art.3 (composto da 172 commi) "Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per

il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici";

art.4 (composto da 252 commi) "Finanziamento agli investimenti".

Pare opportuno ricordare che le disposizioni della manovra finanziaria debbono essere ricercate non solo nel provvedimento qui commentato, ma anche nel D.L. n.269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni dalla L. n.326 del 24.11.2003, che di fatto ha costituito un'anticipazione effettiva di taluni effetti della L. n.350/2003 che, paradossalmente, ne modifica più volte i contenuti a poco meno di un mese dalla sua approvazione.

Si precisa infine che i riferimenti contenuti nella legge finanziaria, che pur si applica dal 01.01.2004, sono stati fatti agli articoli del "vecchio" Tuir; sarà compito degli interpreti, dunque, ricollegare i riferimenti alle disposizioni ridisegnate per effetto dell'approvazione del D.Lgs. n.344/2003 che modifica in maniera sostanziale il DPR n.917/86.

Di seguito vengono analizzate le novità di maggior interesse in campo fiscale per gli enti associati.

Estensione della validità della clausola di salvaguardia (art. 2,co.12,lett.a))
E' prevista la possibilità, per le persone fisiche, di optare per l'applicazione delle regole più convenienti tra quelle in vigore sino al 31.12.2002 e quelle successive, si estende non solo al 2003 ma anche al 2004; sarà importante verificare a quali tipologie di redditi verrà materialmente estesa tale regola (si pensi, ad esempio, alle regole di determinazione delle imposte gravanti sui dividendi assistiti, o meno, da credito di imposta).

Sospensione liti pendenti (art.2,co.12,lett.b))
Le liti fiscali definibili in base all'art. 16, L.289/2002 sono sospese fino al 30.04.2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.

Proroga del bonus per le ristrutturazioni (art.2,commi 15 e 16)
Danno diritto alla detrazione le spese sostenute dai privati sino al 31.12.2004, ferme restando le normali condizioni di accesso al bonus.
L'importo massimo di spesa è stato elevato a 60.000,00 euro, mentre la percentuale rilevante torna al 41%, probabilmente per compensare la mancata proroga della riduzione Iva al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Proroga detraibilità parziale dell'IVA sulle auto (art.2, co.17)
L'indetraibilità al 90% dell’Iva assolta sull'acquisto, importazione, acquisizione mediante leasing finanziario noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli è prorogata sino al 31.12.2004.

Ulteriore blocco delle addizionali (art.2,co.21)
Rimangono sospesi, sino al 31.12.2004, gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali regionali e comunali.

Rivalutabili i beni del bilancio 2002 (art.2, commi da 25 a 27)
Riparte la possibilità di operare la rivalutazione dei beni di impresa, anche in deroga agli espliciti divieti civilistici eventualmente vigenti, mediante una modifica al termine di scadenza compreso nell'art.10 della L. n.342/2000.
Il riferimento è ai beni materiali ed immateriali (con esclusione dei beni merce) ed alle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31.12.2002.
L'imposta sostitutiva (indeducibile), prevista nella misura del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili, deve essere versata in 3 rate come segue:

  • prima rata del 50%, entro il termine di versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel 2004;
  • seconda rata del 25%, entro il termine di versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel 2005;
  • terza rata del 25%, entro il termine di versamento del saldo delle imposte da effettuarsi nel 2006.

I soggetti ammessi alla rivalutazione sono tutte le società e gli enti commerciali, le persone fisiche esercenti attività di impresa, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, gli enti non commerciali per i beni relativi alle attività commerciali esercitate; è irrilevante il regime contabile adottato, potendo accedere alla rivalutazione anche i soggetti in contabilità semplificata, che faranno riferimento non al bilancio, bensì alla annotazione nel registro dei beni ammortizzabili o registri Iva dei beni interessati e dovranno redigere un prospetto bollato e vidimato.
Gli effetti della rivalutazione saranno differiti all'esercizio successivo a quello nel quale è eseguita, salvo che per i maggiori ammortamenti che potranno essere imputati in diminuzione dal reddito già dall'esercizio 2003.
Riaperte anche le agevolazioni previste per il riallineamento dei valori dei beni ottenuti da conferimenti agevolati nel settore bancario e assicurativo (artt.17-18-20 della L. n.342/2000).
La convenienza alla effettuazione della rivalutazione, specialmente per ciò che attiene le partecipazioni immobilizzate, dovrà essere attentamente valutata anche alla luce della introduzione di nuovi istituti a decorrere dal 2004, quali quello della participation exemption.

Determinazione dell'imposta (art.2, co.28 e co.57)
Viene modificato, con problematica decorrenza retroattiva 01.01.2003, all'interno dell'art.13 del Tuir "Altri detrazioni" (oggi leggi art.14) ogni riferimento al reddito complessivo (anche per ciò che attiene la generica previsione di reddito contenuta nel co.1) con la nuova formulazione di reddito complessivo al netto della deduzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Nuova proroga dei termini per l'accertamento ICI (art.2, co.33)
Con espressa previsione di deroga alle previsioni dello statuto del contribuente, viene stabilita una proroga al 31.12.2004 dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

Ici su immobili condonati (art.2,co.41)
I fabbricati oggetto di condono edilizio, già ultimati o comunque utilizzati, scontano l'ici dal 01.01.2003 sulla base della rendita catastale che sarà attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione.
Nel frattempo gli stessi immobili versano l'imposta in misura di 2 euro per metro quadro di opera edilizia regolarizzata e per anno di imposta, in due rate di pari importo entro i termini di pagamento per l'anno 2004.

Proroga dei condoni e apertura al periodo 2002 per art.7, 8 e 9 (art.2, co.44)
Le disposizioni degli artt.7, 8, e 9 della L.n.289/2002 si applicano anche al periodo in corso al 31.12.2002, a condizione che le relative dichiarazioni siano state presentate entro il 31.10.2003, effettuando il versamento entro il 16.03.2004.
I soggetti che hanno già presentato un tombale per i periodi sino al 2001 non possono utilizzare, per il 2002, il concordato per gli anni pregressi o l'integrativa semplice, ma, se vogliono condonare il 2002, debbono estendere il tombale a tale annualità.
I soggetti che intendono presentare un tombale debbono obbligatoriamente ricomprendervi anche le precedenti annualità, anche se le stesse fossero già state oggetto di altre e diverse sanatorie.
Costituisce causa ostativa al condono sul periodo 2002 (salvo rimozione della stessa) la notifica (entro il 01.01.2004) di avvisi di accertamento o invito al contraddittorio;
per chi non si avvale del condono si applica la proroga biennale dei termini per l'accertamento.

Apertura al periodo 2002 per art.9bis, commi 1 e 2 (art.2, co.45)
Sono condonabili gli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute dovute alla data del 01.01.2004.

Apertura al periodo 2002 per art.11 (art.2,co.46)
Possono essere sanate, salvo non sia stato notificato al 01.01.2004 avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta le imposte indirette relative:

  • - ad atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30.09.2003;

  • - alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro il 30.09.2003;

  • - all'adempimento delle formalità omesse per le quali sono scaduti i termini al 01.01.2004;

presentazione delle istanze, pagamenti e adempi menti debbono essere svolti entro la data del 16.03.2004.

Apertura al periodo 2002 per art.14 (art.2, co.47)
Si risolve il problema della rettificabilità dei valori contabili per effetto della riapertura dei condoni per effetto dell'art.34 del D.L. n.269/2003.
Le variazioni o iscrizioni vanno imputate nel bilancio o inventario dell'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2003.
Il riconoscimento fiscale dei valori iscritti è differito al 3° periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31.12.2003.
Il versamento dell'imposta sostituiva dovuta in caso di iscrizione di valori è da effettuarsi entro il 16.03.2004.

  • Apertura al periodo 2002 per art.15 (art.2, co.48)
    Costituiscono liti potenziali sanabili relative al periodo in corso al 31.12.2002:
    - gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione sanzioni per i quali non siano ancora spirati i termini per il ricorso al 01.01.2004;

  • - gli inviti al contraddittorio per iniziativa d'ufficio per i quali alla data del 01.01.2004 non sia ancora intervenuta definizione;

  • - i PVC in relazione ai quali al 01.01.2004 non sia ancora stato notificato avviso di accertamento o invito al contraddittorio;

  • - il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16.03.2004; ai soggetti che avessero già effettuato versamenti utili per la sanatoria in virtù delle precedenti norme, si applicano le disposizioni del co.44 in tema di versamenti;

  • - dal 01.01.2004 e sino al 18.03.2004 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi e per il perfezionamento delle definizioni in relazione agli atti che costituiscono liti potenziali sanabili.

Apertura al periodo 2002 per art.16 (art.2,co.49)
Le disposizioni di cui all'art.16 della L. n.289/2002 si applicano alle liti fiscali pendenti alla data del 01.01.2004; si intende comunque pendente la lite per la quale, al 30.10.2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; i versamenti debbono essere effettuati entro il 16.03.2004; in caso di versamento rateale (6 oppure 12 rate trimestrali) gli interessi decorrono dal 17.03.2004.

Termini connessi (art.2,co.50)
i termini non specificati dalla norma di apertura, così come quelli per la trasmissione delle dichiarazioni, saranno rideterminati con successivi provvedimenti.

Deposito atti al registro imprese (art.2,co.54)
Il deposito al registro imprese dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art.2435 c.c. può essere effettuato con modalità telematica o su supporto informatico da dottori commercialisti e ragionieri:

  • - muniti di firma digitale;

  • - appositamente incaricati dai legali rappresentanti della società.

Il professionista che invia telematicamente i documenti attesta che gli stessi sono conformi agli originali che rimangono depositati presso la società (che è obbligata a depositarli al registro imprese dietro eventuale richiesta).
Gli stessi dottori commercialisti e ragionieri (sempre se muniti di firma digitale ed appositamente incaricati dal legale rappresentante della società) possono richiedere l'iscrizione al registro imprese di tutti gli atti societari per i quali non sia obbligatorio l’intervento di un notaio.

Nessuna prescrizione per i crediti d'imposta delle dichiarazioni presentate sino al 30.06.1997 (art.2, co.58)
Contrariamente alle regole di legge in tema di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate provvederà, comunque, al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg emergenti dalle dichiarazioni presentate sino al 30.06.1997, trattasi dei rimborsi relativi alle annualità sino al 1996.

Rivalutazione del 10% dal 01.01.2004 delle rendite immobiliari (art.2, co.63)
Ai soli fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori delle rendite previsti dall'art. 52, co 4 del DPR n.131/1986 sono rivalutati del 10%, pertanto, gli atti stipulati a decorrere dal 01.01.2004 conterranno una base di tassazione differente a seconda del tributo considerato.
Nulla cambia, naturalmente, ai fini dell'applicazione di altri tributi quali l'Irpef o l’ici.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi