Roma, 27 ottobre 2003
CIRCOLARE N. 158/2003

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
S.O. n. 159 alla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003.

 

Con la pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. in oggetto – entrato in vigore il 24 del corrente mese di ottobre - prende concretamente avvio l’applicazione alle numerose innovazioni in materia di occupazione e mercato del lavoro introdotte dal decreto delegato.

Un avvio al quale, in molti casi, dovrà far seguito l’emanazione di provvedimenti amministrativi di attuazione, la definizione di apposite norme da parte dei Contratti Collettivi e, se ritenuto necessario, la stessa emanazione di ulteriori Decreti Legislativi integrativi o correttivi.

L’ampiezza del provvedimento è tale da non consentirne, in questa sede, un esame dettagliato.

A tal fine di fa rinvio alle note di commento pubblicate dalla stampa specializzata ed alle iniziative di livello confederale, già avviatesi con il seminario Confservizi tenutosi a Roma nei giorni 7 e 8 ottobre 2003.

Con la presente circolare si ritiene invece utile evidenziare la diversa posizione, nei confronti del Decreto Legislativo, degli Enti associati tuttora ricompresi nel campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001 rispetto a quelli che, riformati da leggi regionali, hanno assunto natura di enti pubblici economici.

  1. Enti pubblici non economici
  2. Quanto agli IACP "tradizionali" che, indipendentemente dalla attuale denominazione sono tuttora ricompresi fra le "pubbliche amministrazioni" di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, rileva innanzitutto la esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 276/2003 dettata dal comma 2, art. 1 del Decreto.

    Tale disposizione attua il disposto dell’art. 6 della Legge delega che tuttavia, nel prevedere l’esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni, soggiungeva "… ove non siano espressamente richiamate".

    Ed in effetti la concreta formulazione di diversi articoli del D.Lgs. 276/2003 fa ritenere che l’esclusione non sia così generale come il comma 2 dell’art. 1 potrebbe far pensare e ciò genera non poche incertezze.

    In proposito è ragionevole attendersi chiarimenti da parte del Ministro della Funzione Pubblica. Risulterebbe anzi già in preparazione, presso il relativo Dipartimento, un provvedimento ad hoc, in qualche modo parallelo al D.Lgs. 276/2003 in quanto diretto a disciplinare le medesime materie, nei confronti delle pubbliche amministrazioni:

    In attesa di ciò, nell’immediato, appare soprattutto utile segnalare che risulta comunque applicabile anche alle pubbliche amministrazioni il regime delle sanzioni amministrative in materia di collocamento, previste dall’art. 19 del D.Lgs.

  3. Enti pubblici economici

Gli Enti associati che hanno assunto natura di Enti pubblici economici, come è noto, sono a tutti gli effetti equiparati ai datori di lavoro privati.

Al pari di questi ultimi rientrano dunque, pienamente, nel campo di applicazione del D.Lgs 276/2003, di cui, ove non necessitino ulteriori disposizioni attuative o determinazioni da parte dei Contratti Collettivi, possono immediatamente avvalersi.

Tenendo tuttavia presente che si tratta di una normativa che entra appena ora in una fase di "rodaggio" e che presenta non poche lacune ed incertezze. Sono stati infatti questi i termini usati dal Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Consigliere Monticelli, intervenuto al recente Seminario Confservizi, di cui si è già fatto cenno.

Federcasa è dunque orientata a sfruttare positivamente l’opportunità della imminente scadenza biennale del vigente CCNL, per una revisione della parte normativa un tempo definita delle "forme di lavoro atipico" che contribuisca a meglio delineare il nuovo quadro di riferimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi