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Il prossimo 30 settembre scade l’invio
telematico del modello 770 "semplificato", con cui i sostituti
di imposta comunicano all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai
redditi per i quali hanno corrisposto, "sostituendosi" all’Erario,
ritenute fiscali.
Con l’ausilio della tabella che segue,
si forniscono i principali caratteri relativi all’adempimento.
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Quando fare il 770
"semplificato" … |
Tale modello va utilizzato dai
sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i
dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2002 sui
seguenti redditi:
- lavoro dipendente ed assimilati;
- indennitá di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da
fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e taluni redditi diversi.
Vanno inoltre comunicati con tale
dichiarazione i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nello
stesso anno 2002 per il periodo d’imposta precedente. |
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… e quando fare invece quello
"ordinario" |
il modello 770
"ordinario", la cui trasmissione telematica deve essere
effettuata entro il 31 ottobre 2003, va utilizzato ad opera
dei sostituti d’imposta e dai soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti (ad esempio, banche, SIM, notai,
ecc.), per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate
i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2002 sui seguenti
redditi:
- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale.
Vanno comunicati con tale
dichiarazione anche i dati relativi:
- alle operazioni di natura finanziaria
effettuate nello stesso periodo;
- alle indennità di esproprio;
- ai versamenti effettuati, alle compensazioni
operate ed ai crediti d’imposta utilizzati.
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La struttura del modello
"semplificato" |
Il modello 770, che
strutturalmente non presenta particolari novità rispetto all’anno
scorso, si compone di frontespizio, certificazioni dei redditi,
prospetti SX e ST relativi a versamenti e compensazioni.
In particolare, per quanto
riguarda le certificazioni:
- quelle riferite a lavoratori dipendenti e
assimilati sono così composte:
- parte A – dati del dipendente, pensionato o
altro percettore;
- parte B – dati fiscali
- parte C – dati previdenziali, assistenziali
ed assicurativi
- parte D – dati relativi all’assistenza
fiscale prestata nel 2002
- quelle relative agli altri soggetti si
riferiscono a:
- lavoro autonomo (professionisti);
- provvigioni relative a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio,
procacciamento d’affari, nonché derivanti da vendita a
domicilio;
- redditi diversi (per esempio prestazioni
occasionali).
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L’indicazione dei versamenti e
delle compensazioni (quadri ST e SX) |
- in presenza del modello 770
"ordinario" è obbligatorio includere in tale
ultimo modello, i dati relativi a tutti i versamenti e le
compensazioni (inclusi pertanto quelli relativi al modello
SEMPLIFICATO) utilizzando i quadri ST e SX;
- in assenza del modello 770
"ordinario" i dati relativi ai versamenti ed
alle compensazioni vanno comunicati con il modello 770
"semplificato"; a differenza i quanto era previsto
lo scorso anno tuttavia, non è più consentito l’invio
separato dei prospetti ST e SX, entro il 31 ottobre 2003,
mediante utilizzo del frontespizio del modello 770
"semplificato".
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Come può essere suddiviso il
modello 770 "semplificato" |
E’ possibile suddividere il
modello 770 "semplificato" in due parti (ad esempio,
dipendenti ad opera consulente del lavoro, altri redditi ad opera
del commercialista).
In tal caso:
- una parte deve contenere: frontespizio,
comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati
ed assistenza fiscale;
- l’altra parte deve contenere: frontespizio, e
comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
- se i prospetti ST e SX devono essere presentati
nell’ambito del 770 "semplificato" (assenza del 770
"ordinario"), vanno inclusi nella parte contenente le
comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati
ed assistenza fiscale;
- i prospetti ST e SX, non possono essere divisi.
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L’invio
"esclusivamente" telematico |
Il modello 770
"semplificato" (al pari di quello "ordinario")
può essere presentato esclusivamente per via telematica, in quanto
non è più consentita la presentazione del modello in formato
cartaceo presso le banche o gli uffici postali. La dichiarazione
pertanto va presentata in via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- oppure per il tramite degli intermediari
abilitati ex art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/98 (professionisti,
CAF, ecc.).
Nel caso di presentazione diretta,
il servizio telematico da utilizzare varia a seconda del numero di
comunicazioni indicate nel frontespizio:
- superiore a 20: servizio telematico Entratel;
- non superiore a 20: servizio telematico
Internet.
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Tra le novità per l’anno 2002
… |
… si segnalano le seguenti:
- con riferimento alle comunicazioni relative ai
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi, quest’anno
le istruzioni precisano che devono essere indicati anche i dati
relativi ai compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro
autonomo che hanno optato per i regimi agevolati ex artt. 13 e
14 della L. 388/2000 (marginali e nuove iniziative produttive);
- nel quadro/prospetto ST, relativo ai dati
concernenti le ritenute operate e versate, nell’ipotesi di
ravvedimento operoso, nessun dato va indicato in ordine al
versamento della sanzione.
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Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi
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