ATTIVITA’ FEDERCASA Enti pubblici economici OGGETTO
|
|
|
Facendo seguito ai diversi quesiti pervenuti a Federcasa in merito all’imponibilità ai fini Irap dei contributi percepiti dagli Iacp comunque denominati e non ultimi quelli emersi in sede di Assemblea a Genova il 15 maggio 2003, nonostante il parere avverso dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e relativo al solo caso specifico di contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, procediamo con ulteriori considerazioni in merito all’argomento. l problema va posto in un’ottica più ampia e di principio che risolva una volta per tutte la delicata questione. L’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è un tipico compito di assistenza e benessere delle Regioni ed è realizzata esclusivamente tramite enti quali gli IACP, comunque denominati (v. ATER, ALER, ecc.), salvo l’ipotesi degli interventi di recupero affidati anche ai Comuni. I principi di tale impostazione sono rinvenibili nelle Leggi, sia statali che regionali. Va evidenziato come nell’ambito dell’edilizia sovvenzionata agli IACP, comunque denominati, non è consentito di operare:
In altri termini, per quanto concerne l’edilizia sovvenzionata, gli IACP comunque denominati, sono lo strumento obbligato di realizzazione di interessi pubblici soggetto interamente al controllo pubblico sia per quanto riguarda l’attività svolta che per quanto riguarda l’impiego finalizzato delle risorse. Ciò premesso, occorre chiarire che i finanziamenti pubblici di edilizia sovvenzionata destinati all’investimento (acquisto, costruzione, recupero, ecc.), comunque denominati, non possono essere assimilati ai contributi statali o regionali erogati per ragioni di politica economica. I contributi erogati per ragioni di politica economica, infatti, hanno lo scopo di attirare o incentivare le imprese commerciali – che sono libere di decidere al riguardo – ad investire in un determinato settore produttivo, ad insediarsi in un determinato territorio, ecc.. In tale situazione il contributo partecipa alla decisione economica dell’impresa commerciale e, quindi, si giustifica la sua potenziale imponibilità reddituale come sopravvenienza attiva. Detto contributo, infatti, di norma si configura come abbattimento parziale del costo dell’investimento. Viceversa, si ritiene di poter affermare che i finanziamenti statali e regionali comunque regolati e/o denominati, relativi all’edilizia sovvenzionata, quando sono destinati all’investimento affluiscono agli IACP, comunque denominati, come apporti patrimoniali e ciò per le seguenti considerazioni:
Pertanto l’intervento del soggetto dotato di autonomia politica (Stato o Regione che sia) si palesa essere un mero apporto patrimoniale (in denaro o in natura) effettuato dal soggetto creatore e controllore, con fini di aumento del patrimonio dell’ente funzionale (controllato) e come tale, secondo i principi generalissimi dell’ordinamento tributario nazionale, non soggetto ad imposizione sul reddito o sul valore della produzione, trattandosi di un incremento di mezzi propri che non deriva dall’attività economica dell’ente. Il trattamento, mutati mutandis, non può essere diverso dalla fattispecie dei conferimenti dei soci nei confronti dalla propria società, di cui all’espressa previsione del comma 4 dell’articolo 55 TUIR. In buona sostanza, i finanziamenti pubblici di E.R.P. sovvenzionata diretti all’investimento, percepiti dagli IACP comunque denominati, devono essere considerati apporti di capitale ed in nessun caso possono costituire materia imponibile ai fini dell’imposte sui rediti e dell’IRAP. Abbiamo intenzione di approfondire ulteriormente tali argomenti organizzando una giornata di studio, nella seconda decade di giugno, sul tema "Il trattamento contabile e fiscale di contributi d’ERP sovvenzionata" di cui daremo informazioni specifiche con apposita circolare. Distinti saluti Il Direttore Generale |