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Roma, 14 maggio 2003
CIRCOLARE N. 89/2003

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Sanatorie Fiscali - non imponibilità ai fini IRAP dei contributi percepiti dagli Istituti autonomi case popolari – comunque denominati

 

Come già comunicato in precedenza, la Federazione ha effettuato una richiesta di "consulenza generale" all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso al fine di chiarire se i contributi percepiti dagli Associati partecipino alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Il dubbio è sorto in seguito all’interpretazione autentica, seppur criticabile, fornita dall’articolo 5, comma III, L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP anche se risultano esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, a meno che l’esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da altre disposizioni speciali.

Numerosi Enti hanno chiesto direttive sul comportamento da tenere in sede di condoni.

Federcasa si è immediatamente attivata inoltrando alla Agenzia delle Entrate – Gruppo di Lavoro sul Condono, un opportuno quesito già portato a conoscenza con circolare n. 76 del 30 aprile 2003.

A seguito della circolare n.83/2003 del 9.5.2003 comunichiamo che soltanto ieri sera è pervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il parere n. 2003/76968 che tempestivamente inoltriamo a tutti gli Associati perché possano prendere le opportune decisioni.

Un’attenta lettura dell’articolato ci consentirà, sin da domani, di intraprendere successive iniziative in merito.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi