LAVORI PUBBLICI Enti pubblici economici OGGETTO
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Con la pubblicazione del Dlsg in oggetto viene recepita la modulistica "europea" relativa alla pubblicazione dei bandi degli appalti "sopra soglia", vale a dire, sintetizzando:
Per quanto riguarda le disposizioni afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/78/CE, la normativa in oggetto si applica sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I formulari allegati al Dlgs sono disponibili sul sito di Federcasa in allegato alla presente circolare. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
Allegati: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 67 Formulari: appalti_concessionario; appalti_forniture_servizi; appalti_servizi_progettazione; concessione_llpp DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.67 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche), come rettificata con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 214 del 9 agosto 2002; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 4 aprile 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi indicati: a) dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori; b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture; c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per i servizi; d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali. 3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori 1. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori; b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture; c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; d) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori speciali.
Art. 3. Modelli di formulari 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'articolo 2 utilizzano i modelli di formulari contenuti negli allegati al presente decreto, del quale sono parte integrante. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli appalti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, non sono piu' utilizzati: a) gli allegati I-L-M-N-O del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; b) l'allegato n. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; c) gli allegati nn. 4 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; d) gli allegati nn. XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
Art. 4. Norme finali 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/78/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 |