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Roma, 30 aprile 2003
CIRCOLARE N. 76/2003

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Sanatorie Fiscali - non imponibilità ai fini IRAP dei contributi percepiti dagli Istituti autonomi case popolari – comunque denominati

 

In riferimento all’oggetto informiamo gli Associati di aver formulato un quesito, che pure si compiega alla presente, al Gruppo di Lavoro, permanente, sul condono presso l’Agenzia delle Entrate.

Il quesito è volto ad ottenere celermente una motivata risposta che possa dare indicazioni certe prima della data stabilita per il condono.

Non si mancherà di informare gli Associati sugli ulteriori sviluppi.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

 

Allegati: c.d.s.

 

PROT. 348

ROMA, 29 aprile 2003

fax:

Spett.le
Gruppo di Lavoro sul condono

 

Agenzia delle Entrate

 

Direzione Centrale normativa e contenzioso
Viale Europa 242

 

00144 CITTA’

 

Oggetto: Quesito sul condono:
"Sanatorie fiscali - non imponibilità ai fini IRAP dei contributi percepiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati"

La Federazione Italiana per la casa - Federcasa, in qualità di federazione che associa gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati con sede in Roma, via Cavour 179/A, codice fiscale 02468630583 telefono 06/47865420, fax 06/47865426, e-mail federcasa@federcasa.it, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Vincenzo Guerrieri, nato il 10/01/1935 a Milano e residente in Milano - Codice fiscale GRR VCN 35A10F205N

si rivolge

a codesta spettabile Direzione Centrale, affinché esprima un parere diretto a confermare o, eventualmente e motivatamente, a smentire l’interpretazione della normativa tributaria per cui non partecipano alla determinazione del valore della produzione Irap, in quanto correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (articolo 11, comma III, del D.Lgs. 446/97), i contributi percepiti dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati (d’ora in poi Ater per semplicità) se finalizzati ad interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica.

Le Ater sono degli enti territoriali economici che svolgono sia attività di costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, sia attività di vendita e locazione degli stessi, entrambe le attività hanno natura commerciale ai sensi dell’articolo 51 del DPR 917/86.

E’ da ritenere, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza e della prassi ministeriale, che gli immobili di edilizia residenziale non siano, per le Ater, né beni strumentali né beni merce, ma siano da considerarsi beni patrimonio che, ai fini fiscali, sono tassati secondo le regole del capo II del DPR 917/86, cioè quelle dei redditi fondiari.

Quindi, secondo le regole del capo II, la tassazione avviene confrontando le rendite catastali con l’affitto ridotto del 15% e, ai sensi dell’articolo 57, II comma, le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali immobili patrimoniali non sono ammessi in deduzione; sono quindi da considerarsi fiscalmente indeducibili gli ammortamenti, gli interessi passivi e le altre spese e costi relativi a tali immobili.

Le Ater ricevono dei contributi per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica che ai sensi dell’articolo 55, III comma del Dpr 917/86 non si considerano contributi o liberalità e quindi non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi.

L’articolo 5, comma III, L. 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha precisato che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile Irap anche se risultano esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, a meno che l’esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da altre disposizioni speciali.

L’articolo 11, comma III, del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’Irap, dispone che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap i contributi "correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".

Come ha avuto modo di esprimersi codesta Agenzia con la Risoluzione Ministeriale 28 gennaio 2000 n. 8/E e con la Circolare Ministeriale 26 luglio 2000 n. 148/E, è necessario che ci sia una correlazione diretta tra la somma erogata ed il componente negativo non deducibile, ad esempio che la legge istitutiva faccia espresso riferimento al costo non deducibile, in modo da individuare e vincolare in maniera precisa ed inequivocabile la destinazione del contributo stesso.

Occorre pertanto che la legge istitutiva del contributo stabilisca un rapporto nessiologico tra il contributo e il componente negativo non deducibile.

L’articolo 11 bis del D.Lgs. 446/97 dispone che ai componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione della base imponibile si apportano le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi, per cui ai fini Irap gli immobili patrimonio sono tassati secondo le modalità previste dalle norme del capo II del Tuir (in tal senso C.M. 04/06/1998 n. 141/E).

Per quanto sopra esposto è convincimento dello scrivente che quella di seguito indicata sia la corretta interpretazione.

Le Ater ricevono dei contributi espressamente diretti a finanziare acquisti, costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno all’ Irpeg ex articolo 55 del Tuir) e quindi destinati a coprire spese e costi relativi ad immobili patrimonio, che verranno ripresi in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi, e che pertanto sono totalmente esclusi dal valore della produzione per effetto della prevista variazione fiscale in diminuzione (ex articolo 11-bis, D.Lgs. 446/97).

Si ritiene che questi contributi finalizzati a finanziare acquisti, costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili di edilizia residenziale pubblica, siano direttamente correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, ex articolo 11, comma III, del D.Lgs. 446/97, e quindi non partecipino alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, sempre che, si intende, la finalità della legge istitutiva sia quella di agevolare l’edilizia residenziale pubblica e che i contributi medesimi siano vincolati in maniera precisa ed inequivocabile.

Confida di ottenere quanto prima una motivata risposta e si dichiara fin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni necessari o anche solo opportuni.

Il Presidente
Vincenzo Guerrieri