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Roma, 28 aprile 2003
CIRCOLARE N. 75/2003

LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI , CIRCOLARE 25 febbraio 2003, n. 1250
Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità.
(Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2003)

 

La Cassa Depositi e prestiti ha emanato una circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01, in cui erano definite le regole per l’accesso al fondo per la progettualità.

La legge finanziaria 2003, infatti, all’art. 70,, ha ridefinito l'ambito soggettivo di intervento del Fondo, riconducendolo sostanzialmente a quello previsto per l'ordinaria attività di finanziamento dell'Istituto.

"Il Fondo può oggi finanziare:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) le regioni e le province autonome;

c) gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago, unioni di comuni);

d) gli enti Pubblici, economici e non economici, locali, regionali e nazionali (a titolo esemplificativo; aziende speciali e consorzi degli enti locali e delle regioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecc.)."

E’ possibile finanziare, con un’anticipazione senza interessi, da restituirsi con le modalità indicate nella circolare, oltre che l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, in qualsiasi progressivo livello della sua definizione, anche le preliminari fasi programmatorie.

In altri termini, il Fondo può anticipare le spese necessarie per la redazione:

a) degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze;

b) degli studi di fattibilità;

c) dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi (compreso anche il "premio" che l'amministrazione riconosce al vincitore del concorso di progettazione);

d) dei documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione.

La circolare descrive con precisione sia le condizioni per ottenere il finanziamento e le spese ammissibili, che le modalità di richiesta e di rimborso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

Allegati: Circolare in oggetto, stralcio L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 70

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI , CIRCOLARE 25 febbraio 2003, n. 1250
Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità.
(Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2003)

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane, isolane e di arcipelago

Alle unioni di comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

All'Unione province italiane (UPI)

All'Unione nazionale comuni montani (UNCEM)

 

Premessa: le novità recate dalla legge finanziaria 2003.

Il Fondo rotativo per la progettualità (d'ora in avanti, anche "FRP") e' stata istituito a fine 1995, dalla legge n. 549 (1).

Nei sette anni trascorsi dalla sua istituzione, lo strumento ha registrato un costante incremento delle richieste di accesso, che ha determinato un notevole impegno di risorse in termini di formale concessione dei finanziamenti.

A tale fenomeno, tuttavia, non ha fatto riscontro una altrettanto decisa capacità dei soggetti beneficiari di dare effettivamente seguito alle attività progettuali finanziate: il rapporto tra le somme effettivamente utilizzate (erogazioni) e l'importo delle anticipazioni complessivamente concesso risulta infatti piuttosto insoddisfacente.

La Cassa depositi e prestiti ha introdotto a fine 2001, per via amministrativa - e quindi nel quadro della normativa primaria in quel momento vigente - dei meccanismi procedurali volti al più efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto della natura rotativa del Fondo; tali correttivi hanno prodotto, durante lo scorso anno, dei primi significativi risultati.

L'art. 70 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) incide oggi profondamente sulla disciplina legislativa pre-vigente, ridefinendo in parte il relativo ambito soggettivo ed oggettivo, ma soprattutto consegnando all'Istituto dei più ampi margini di flessibilità regolativa ed operativa, necessari a rafforzare ed a rendere completo ed organico il quadro delle nuove caratteristiche di funzionamento del FRP.

Ciò nella conferma e, anzi, nel rafforzamento, della finalità originaria del Fondo, che come e' noto consiste nel razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha dunque deliberato l'approvazione della presente circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01.

Per rendere più agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli enti interessati, la circolare contiene indicazioni di carattere generale sulle principali caratteristiche del FRP, delucidazioni su aspetti procedurali nonché una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle risorse agevolate.

Per la terminologia utilizzata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni).

 

1. Dotazione del fondo e riserve.

Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

La nuova disciplina legislativa non fissa un puntuale importo per la dotazione del FRP, ma attribuisce alla Cassa depositi e prestiti il compito di stabilirla periodicamente, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58 (dell'art. 1 della legge n. 549/1995).

Ciò stante, e considerato le attuali disponibilità sul bilancio dello Stato, la dotazione del Fondo viene ora stabilita, fino a nuova deliberazione, in 400 milioni di euro.

Tale importo complessivo, in base alle nuove disposizioni legislative, e' articolato nelle seguenti quote di riserva:

- quota A: fino a 120 milioni di euro (pari al 30% della dotazione complessiva), per le esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21, della legge finanziaria 2003, di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. Tale riserva sarà operativa, per espressa previsione legislativa, per un biennio; scadrà dunque il 31 dicembre 2004;

- quota B: almeno 168 milioni di euro (pari al 60% della quota residua, ossia della dotazione complessiva al netto della "quota A"), per le aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree. Si rammenta che le aree depresse del territorio nazionale sono quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga");

- quota C: fino a 28 milioni di euro (pari al 10% della quota residua), per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;

- quota D: 84 milioni di euro rappresentano la quota di risorse non riservata dalla legge. Tale importo e' qui espresso in via indicativa, in quanto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate. Il legislatore, infatti, introducendo delle soglie percentuali minime o massime e un termine per l'utilizzo della "quota A", ha legittimato l'Istituto ad una gestione dinamica del Fondo, che dovrà svolgersi in rapporto alle effettive capacità degli enti interessati ad impegnare le rispettive quote di riserva, anche in termini di celerità nell'accesso e nei rimborsi.

 

2. Ambito soggettivo.

Come accennato in premessa, la legge finanziaria 2003 ha ridefinito l'ambito soggettivo di intervento del Fondo, riconducendolo sostanzialmente a quello previsto per l'ordinaria attività di finanziamento dell'Istituto.

Il Fondo può oggi finanziare:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) le regioni e le province autonome;

c) gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago, unioni di comuni);

d) gli enti Pubblici, economici e non economici, locali, regionali e nazionali (a titolo esemplificativo; aziende speciali e consorzi degli enti locali e delle regioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecc.).

Risulta evidente, rispetto alla pre-vigente disciplina, l'inserimento tra i soggetti beneficiari delle amministrazioni statali: di converso, sono ora esclusi dalla possibilità di beneficiare della concessione di nuove anticipazioni, i consorzi misti (pubblico-privato) e le società (per azioni o a responsabilità limitata) per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali.

 

3. Ambito oggettivo.

Anche l'ambito oggettivo risulta modificato dalle nuove disposizioni legislative.

Da un lato, il riferimento ai "documenti componenti" i vari stadi della progettazione, rende coerente la disciplina di tale ambito con la terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici: dall'altro, l'oggetto dei finanziamenti risulta ampliato con gli "studi per la rilevazione dei bisogni e delle esigenze".

E' pertanto oggi possibile finanziare, oltre che l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, in qualsiasi progressivo livello della sua definizione, anche le preliminari fasi programmatorie. In altri termini, il legislatore ha inteso estendere l'intervento del Fondo dalla tradizionale redazione dei tre livelli di progettazione, agli indispensabili e fondamentali accertamenti di pre-fattibilità e fattibilità (sostenibilità economico-finanziaria, amministrativo-procedurale, socio-ambientale e tecnica), che partono proprio dalla rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali espressi dal territorio.

E' da una accurata indagine su questi aspetti che può nascere, infatti, la consapevole scelta di proseguire o meno nell'iniziativa, impegnando così in modo più efficiente le risorse pubbliche - di solito scarse - disponibili.

Ma soprattutto, solo una solida ed approfondita impostazione iniziale dell'investimento, consente un "montaggio" dell'operazione che favorisce, laddove ce ne siano i reali presupposti economici, il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione e/o nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Ciò precisato, il Fondo può anticipare le spese necessarie per la redazione:

a) degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze (2);

b) degli studi di fattibilità (3);

c) dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi(4). Nell'allegato B, che fa parte integrante della presente circolare, e' riportato l'elenco analitico di tali documenti;

d) dei documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione (5).

Si precisa che tra le voci finanziabili di cui al precedente punto c) e' da intendersi compreso anche il "premio" che l'amministrazione riconosce al vincitore del concorso di progettazione e attraverso il quale la medesima amministrazione acquisisce la proprietà del progetto (preliminare e/o definitivo). Tale premio non può superare il 60% dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali (6).

Si chiarisce inoltre che ciascuna anticipazione può finanziare la progettazione di una singola opera ovvero di un insieme di opere funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un bisogno (es.: "acquedotto - fognatura - depurazione", opere connesse inserite in un PRUSST, ecc.).

Sul piano tecnico, comunque, l'unica anticipazione che sarà accordata a fronte di un insieme di opere, sarà concessa in distinte quote, in rapporto a ciascuna opera componente l'insieme: ciò al fine di una più efficiente gestione amministrativa di tutte le fasi della connessa procedura (affidamenti, erogazioni, riduzioni, rimborsi, ecc.).

 

4. Spese non finanziabili.

Si conferma la non finanziabilità delle seguenti spese:

- incentivi di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, per le progettazioni effettuate con risorse interne delle amministrazioni, trattandosi di spese correnti;

- spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;

- spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione (ad eccezione di quelle relative agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze);

- rimborsi spese ai soggetti non vincitori dei concorsi di progettazione (art. 59, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999);

- spese per commissioni giudicatrici;

- spese relative alla predisposizione di atti di pianificazione (urbanistica, territoriale, ambientale, ecc.);

- spese per la redazione di particolari atti di programmazione di settore (per es.: piani di ambito nel settore idrico, programmi urbani di mobilità, ecc.).

Diventano non finanziabili, rispetto alle precedenti regole per l'accesso al FRP, gli studi di fattibilità per la costituzione delle società di trasformazione urbana (STU).

 

5. Soglie per l'accesso.

Il consiglio di amministrazione della Cassa, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse, ha ritenuto di fissare i seguenti limiti di importo per l'accesso al Fondo (ad eccezione che per gli interventi relativi alla "quota A", per i quali non sussiste alcuna soglia minima di importo):

- Euro 250.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

- Euro 1.000.000 per tutti gli altri soggetti beneficiari.

Tali limiti sono riferiti al costo previsto delle opere, intendendosi per tale la somma delle sole spese previste per lavori e forniture (al netto di IVA).

Nel caso di spese connesse a insiemi di opere, da finanziare con un'unica anticipazione, almeno una tra queste opere deve superare la soglia di importo come sopra definita.

Queste soglie, ovviamente, non operano per le richieste di accesso al Fondo relative ai concorsi di idee.

 

6. Importo della anticipazione.

Ai fini della presente circolare le spese finanziabili dal Fondo, relative all'intero ciclo programmatorio-progettuale, sono suddivise in cinque "fasi", di studio o di progettazione, secondo la seguente tabella:

 

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Fase Spesa finanziabile

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1 (studio) studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze

documenti preparatori dei concorsi di idee

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2 (studio) studi di fattibilità

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3 (progettazione) documenti componenti i progetti preliminari

documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione preliminare

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4 (progettazione) documenti componenti i progetti definitivi

documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione definitiva

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5 (progettazione) documenti componenti i progetti esecutivi

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Ferma restando la possibilità di presentare tante richieste di anticipazione quante sono le suddette fasi, e' in facoltà del soggetto beneficiario accorpare in una richiesta di anticipazione le fasi 1-2 e le fasi 3-4-5 (non e' consentito dunque il finanziamento contestuale, ad esempio, delle fasi 2 e 3).

L'importo complessivo delle anticipazioni riferite a ciascuna opera, o a ciascun "insieme funzionale di opere", deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa, e non può comunque superare il 10% del costo presunto dell'opera (o dell'insieme funzionale di opere), per il quale occorre fare riferimento ai soli importi previsti per lavori e per forniture (al netto di IVA).

Per la finanziabilità delle spese di cui alle fasi di "studio" sono comunque posti i limiti di importo e le condizioni che seguono:

- lo studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze non e' finanziabile autonomamente, ma solo contestualmente al finanziamento dello studio di fattibilità di una delle opere in esso comprese e per un importo massimo pari a 5.000 euro all'anno per ciascun ente beneficiario;

- i documenti preparatori dei concorsi di idee sono finanziabili per un importo massimo di 10.000 euro per ogni concorso;

- gli studi di fattibilità sono finanziabili per un importo massimo pari all'1% del costo presunto dell'opera.

 

7. Rimborso.

Le somme erogate in anticipazione sono rimborsate all'Istituto entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria (7) necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, il rimborso e' comunque dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Il rispetto dei termini per il rimborso evita l'applicazione degli interessi di mora - che restano comunque a carico dei soggetti beneficiari delle anticipazioni - calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti, maggiorato del 50%.

Si ricorda che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del Fondo, alla Cassa depositi e prestiti e' riconosciuto, per legge, un tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato.

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha ritenuto inoltre di abolire sia le spese di valutazione che il contributo dello 0,50% in precedenza richiesti a titolo di concorso alle spese di amministrazione.

 

8. Criteri di valutazione.

La legge finanziaria 2003, riformulando il comma 56 ed introducendo il comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 549/1995, ha prodotto una significativa innovazione nella logica di accesso al Fondo.

Nella prospettiva di una migliore allocazione delle risorse, il legislatore, attraverso il richiamo ai "criteri di valutazione", ha inteso rafforzare i processi decisionali pubblici di investimento, migliorandone la qualità intrinseca oltre che la loro coerenza con i riferimenti programmatori - locali, di area vasta, regionali, nazionali, comunitari - nei quali le stesse si inseriscono. Tali criteri di valutazione si sostanziano in specifici presupposti istruttori per la concessione delle anticipazioni, differenziati anche in ragione dell'importo previsto dell'opera da progettare, come chiarito nel successivo punto 9.

 

9. Procedura.

9.1 Domanda.

Tutte le domande di anticipazione, indipendentemente dalla quota di riserva a cui afferiscono, dall'importo dell'opera da progettare e dalla fase per la quale si richiede il finanziamento, devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda/dichiarazione di cui all'allegato C, che fa parte integrante della presente circolare, e devono essere sottoscritte dal responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 ed agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999(8). Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata la delibera di assunzione dell'anticipazione, adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative utilizzando lo schema di cui all'allegato D, anch'esso parte integrante della presente circolare.

La documentazione base - domanda/dichiarazione e delibera di assunzione - e' quella in generale sufficiente per l'accesso alle risorse del Fondo (lo e' in ogni caso per le richieste relative alla "quota A").

In presenza delle condizioni di seguito specificate, tuttavia, la medesima documentazione base deve essere così integrata:

a) per le richieste di finanziamento di studi di fattibilità (di opere di qualsiasi importo): integrazione della delibera di assunzione con l'impegno di affidare l'incarico sulla base di un capitolato d'oneri contenente i requisiti minimi di cui all'allegato E alla presente circolare;

b) per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo pari o inferiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di IVA):

studio di fattibilità e dichiarazione di sua formale approvazione (allegato F), ovvero documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: tali documenti sono oggetto di valutazione da parte dell'Istituto;

c) per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo superiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di

IVA): studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

Per espressa previsione legislativa(9) il parere del nucleo di valutazione deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva. In quest'ultima ipotesi, dunque, il parere sarà sostituito da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti tale circostanza (allegato G);

d) per le richieste di finanziamento della progettazione definitiva (di singole opere di qualsiasi importo, la cui progettazione preliminare non sia stata finanziata dal FRP): relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: anche tale documento e' oggetto di valutazione da parte dell'Istituto.

La Cassa depositi e prestiti si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere le eventuali integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle istanze di anticipazione.

9.2 Concessione.

Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della Casa, ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995, concede l'anticipazione.

9.3 Affidamento dell'incarico.

Entro sei mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare alla Cassa l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.

9.4 Erogazione.

Le anticipazioni sono somministrate, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del RUP dalla quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti giustificativi in possesso dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la natura e gli importi delle spese sostenute (allegato H).

Dalla data di valuta di ciascun mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Entro dodici mesi dalla concessione l'ente deve richiedere alla Cassa l'erogazione dell'intero importo concesso. Nel caso di finanziamento contestuale di due o più fasi di "progettazione", tale termine viene elevato a diciotto mesi.

9.5 Revoca e riduzione.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di confermare in questa circolare gli stringenti meccanismi di revoca e riduzione, introdotti alla fine del 2001.

La revoca e' comminata qualora l'ente non rispetti il termine per l'affidamento (sei mesi dalla concessione) o non abbia richiesto alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale.

Avuta notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato, la Cassa riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo contrattuale comunicato dall'ente. Allo scadere dei termini per l'erogazione totale (dodici o diciotto mesi dalla concessione) l'Istituto riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo effettivamente erogato.

9.6 Rimborso.

Come già esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, triennale, per la restituzione di tutte le somme dovute. A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera o allo scadere del termine massimo previsto per il rimborso, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione delle somme dovute.

Le estinzioni delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.

Al rimborso gli enti possono provvedere mediante versamento presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con richiesta di trasferimento elettronico dei fondi a favore del c/c fruttifero 29811, intrattenuto dalla CDP con la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato. Solo gli enti della provincia di Roma possono, in alternativa, effettuare i pagamenti della specie sul c/c postale 36332005 intestato al Tesoriere centrale dello Stato.

Peraltro, a fronte delle somme comunque dovute può essere richiesta la trasformazione della posizione debitoria attraverso la concessione di un apposito mutuo quinquennale, con oneri di ammortamento a carico del bilancio del soggetto beneficiario, al tasso in quel momento vigente per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, qualora gli enti intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'Istituto, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

 

10. Disciplina transitoria.

Le regole di funzionamento del Fondo introdotte dalla presente circolare si applicano alle anticipazioni da concedersi e, in quanto applicabili, anche alle anticipazioni già concesse e non ancora rimborsate alla data di pubblicazione della stessa circolare in Gazzetta Ufficiale.

Per le anticipazioni già concesse valgono comunque le seguenti deroghe e precisazioni:

a) i termini massimi per il rimborso restano fissati, come previsto dalla precedente circolare n. 1245/01, in quattro o cinque anni dalla data di prima erogazione, a seconda che sia stata finanziata, rispettivamente, la progettazione definitiva/esecutiva o la progettazione preliminare;

b) le spese di valutazione e quelle amministrative (pari allo 0,5%) non sono più dovute;

c) sono erogabili le anticipazioni concesse per il finanziamento degli studi di fattibilità per la costituzione delle STU.

 

Roma, 25 febbraio 2003

Il direttore generale: Turicchi

 

Note:

(1) Il testo vigente dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' riportato in allegato A.

(2) Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 554/1999 e art. 3, comma 1, D.M. lavori pubblici 21 giugno 2000.

(3) Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 554/1999.

(4) Artt. 18, 25 e 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

(5) Ex art. 94, comma 13, della legge n. 289/2002; art. 17, comma 13 della legge n. 109/1994 e articoli da 57 a 61 del D.P.R. n. 554/1999.

(6) Art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.

(7) Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell'ente, lo stesso e' in condizioni di procedere alla liquidazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto.

(8) Ove il RUP non fosse stato nominato, la domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'ente.

(9) Comma 56-bis, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 549/1995.

 

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
(Gazzetta Ufficiale N. 305 del 31 Dicembre 2002)

[omissis]

Art. 70, (Fondo rotativo per la progettualita)

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse";

b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";

c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo".

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato".

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato".

[omissis]