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Roma, 16 aprile 2003
CIRCOLARE N. 70/2003

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (G.U. 15.1.2003, n. 1), recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

 

Si segnala il provvedimento in oggetto che, attraverso un insieme di sostanziali modifiche al D.Lgs. 181/2000, innova profondamente il previgente sistema del collocamento pubblico ed introduce una serie di misure che si propongono di favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

In questa sede ci si limita ad attirare l’attenzione degli Enti associati sugli aspetti che incidono direttamente sugli adempimenti a loro carico, mentre, per un esame generale del provvedimento, si fa rinvio ai diversi commenti analitici comparsi sulla stampa specializzata ed in particolare a quelli pubblicati sul n° 4 di "Guida al lavoro" de "Il Sole 24 Ore" del 24 gennaio scorso.

In questa ottica vanno innanzitutto evidenziate le innovazioni in materia di procedure per la costituzione dei rapporti di lavoro:

ai datori di lavoro privati ed agli Enti pubblici economici è ora consentita l’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto.

Precisa tuttavia il provvedimento che, per quanto riguarda gli enti pubblici economici, è fatto salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso pubblico ove previsto dai rispettivi statuti.

Nel contempo è abrogato l’obbligo di riserva del 12% a favore di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (L. 223/91, art. 25), la materia viene infatti rimessa alla disciplina che ciascuna Regione vorrà eventualmente porre in essere in materia.

Permangono invece le vigenti norme in materia di riserva a favore dei disabili (L.68/99) nonché quelle riguardanti il nulla osta al loro avviamento al lavoro ed i lavoratori extracomunitari.

All’atto della assunzione i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione contenenti i dati di registrazione sul libro matricola, nonché le condizioni di lavoro applicate al rapporto.

Un’ulteriore innovazione, che riguarda non solo i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici, ma anche le pubbliche amministrazioni, si riferisce all’obbligo della "contestuale" (vale a dire immediata) comunicazione dell’assunzione al centro per l’impiego competente. Tale obbligo, che restringe drasticamente l’attuale termine di cinque giorni, diventerà però operativo soltanto a partire dalla data che dovrà essere indicata, con apposito decreto, dal Ministero del lavoro.

E’ invece immediatamente operativo il termine di 5 giorni per la comunicazione, al medesimo centro, delle variazioni dei rapporti in corso: proroga dei termini, trasformazione del tipo di rapporto, cessazione.

Le suddette comunicazioni saranno considerate altresì valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e delle altre forme previdenziali. Anche a questi riguardo, tuttavia, fino ad emanazione del predetto decreto ministeriale, si continueranno ad osservare tempi e modalità vigenti.

Un’ultima segnalazione riguarda il fatto che non sono state abrogate le disposizioni di cui all’art. 16 della L. 56/87, concernente gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in caso di assunzioni per le quali è sufficiente la scuola dell’obbligo. Tali obblighi, tuttavia, vanno ora armonizzati con il nuovo assetto legislativo della materia, che ha comportato, tra l’altro, l’abrogazione delle vecchie liste di collocamento.

L’ulteriore operatività dell’art. 16 della L. 56/87 sembrerebbe dunque ridursi, in sostanza, al fatto che le assunzioni di cui trattasi (e solo per gli Enti associati tuttora aventi natura di enti pubblici non economici) devono essere effettuate all’interno dell’elenco anagrafico gestito dai centri per l’impiego, previa richiesta a quest’ultimo di una idonea lista di nominativi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi