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Roma, 7 marzo 2003
CIRCOLARE N. 51/2003

LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Attuazione protocollo di intesa fra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Confservizi: ruolo di Federcasa

 

 

In attuazione del protocollo di intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui è stata data notizia con la circ.n. 80/2001, Federcasa sta trasmettendo all’autorità i quesiti sottoposti dagli associati che riguardino le materie in cui l’Autorità ha competenza specifica, e provvede, attraverso il Forum a seguirne l’iter.

Negli ultimi giorni l’Autorità ha iniziato la trattazione dei quesiti sottoposti da Federcasa nel mese di novembre, a seguito delle segnalazioni di alcuni Enti associati.

Alleghiamo alla presente le determinazioni fornite in risposta, in quanto di interesse generale.

Ricordiamo che Federcasa è sempre disponibile per assistere i propri associati nei rapporti con l’autorità, sulla base del protocollo sottoscritto tramite Confservizi (scaricabile dal sito dell’Autorità - http://www.protocollilavoripubblici.it/ - o da quello di Confservizi -http://www.confservizi.net/).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

 

Allegati:
Risposta Autorità a due quesiti di Federcasa

 

Quesito 1

L’articolo 65 del Regolamento di cui sopra, prevede al comma 4: "La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi." Si chiede il parere dell’autorità in merito alla "ratio" di tale prescrizione, che di fatto impedirebbe ai professionisti con requisiti superiori al 60% di presentare offerte in forma associata, con una evidente limitazione della libertà di organizzazione dei concorrenti. Oppure siamo in presenza di un banale errore di stampa e si deve leggere "non inferiore al 60%"?

 

Risposta Autorità

GDL 57/02/Q

Oggetto: Art. 65 comma 4 del DPR 554/99.

 

Considerato in fatto

 

La FEDERCASA ha richiesto a questa Autorità un parere in merito alla disposizione dell’art. 65 comma 4 del DPR 554/99, il quale stabilisce le modalità di riparto tra i soggetti temporaneamente associati dei requisiti di carattere finanziario e tecnico, individuati dalla stazione appaltante all’atto dell’indizione della gara.

In particolare, la richiedente vuole conoscere la ratio della prescrizione in base alla quale i requisiti di cui all’art 66 comma 1 lettere a), b), d) del regolamento, devono essere posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo, la restante parte dal o dai mandanti. Una simile previsione, a parere della FEDERCASA, impedirebbe ai professionisti con requisiti superiori al 60% di presentare offerte in forma associata, con la conseguente limitazione della libertà di organizzazione dei concorrenti.

 

La suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

 

Ritenuto in diritto

 

Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata dalla FEDERCASA, deve preliminarmente evidenziarsi che l’art. 7 comma 1 lettera g) della L. 109/94 e s.m. include fra i soggetti esterni, ai quali è possibile affidare la progettazione ed i servizi connessi, i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), dello stesso articolo, ovvero, professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, società di ingegneria.

E’, dunque, possibile la partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegenria, anche da parte di soggetti temporaneamnete associati. Possibilità, questa, che si presenta di particolare utilità ogni qual volta l’entità dell’incarico non ne consentirebbe l’assunzione da parte di un singolo concorrente.

Si tratta di un meccanismo da tempo collaudato per la partecipazione alle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, che la legge quadro ha esteso anche alla fase di progettazione; infatti, anche ai raggruppamenti de quibus si applica l’art. 13 della Legge, ove compatibile.

Al riguardo, tuttavia, l’art. 51 (commi 1,2,3) puntualizza opportunamente il concetto di compartecipazione alle gare; proibisce, inoltre, che gli stessi concorrenti possano prendere parte, in più di una veste, alla stessa procedura concorsuale, con il conseguente, ingiusto vantaggio che ne deriverebbe.

Attualmente, pertanto, i raggruppamenti di professionisti sono ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, e ciò anche in forma mista (professionista più società).

 

Per quel che riguarda invece l’effettiva quantificazione dei requisiti minimi di partecipazione alle gare, per i suddetti raggruppamenti, deve richiamarsi l’art. 65 comma 4, in base al quale "la stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 17 comma 1 lettera g) della legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 66 comma 1 lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi".

 

Ai sensi del suddetto art. 65 comma 4, pertanto, è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere che, nel caso in cui partecipino raggruppamenti temporanei di cui al suddetto articolo 17, che i requisiti sub a), b), d), dell’art. 66 (cioè quelli "frazionabili" ad eccezione del solo requisito sub lettera c)) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; in tal caso la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ai quali il bando non può richiedere percentuali di possesso dei requisti minimi.

 

Da lettura della norma sopra richiamata, emerge un elemento di novità, rispetto ai precedenti normativi, dato dall’eliminazione della previsione di un minimum di requisiti in capo a ciascuno dei soggetti mandanti; scelta, questa, che si conforma con coerenza alla ratio dell’istituto: consentire la formazione di un soggetto "forte" tramite l’aggregazione delle disponibilità tecniche e finanziarie di più soggetti "deboli", in vista del raggiungimento di un obiettivo di comune interesse, rappresentato dall’acquisizione di una specifica commessa.

 

Ed è in tal senso che deve essere letta la disposizione dell’art. 65 comma 4 regolamento.

Se la stazione appaltante decide di prevedere percentuali massime per la capogruppo (si tratta infatti di una facoltà, non di un obbligo), non potrà fissare una percentuale di requisiti massimi da possedere superiore al 60%.

Ciò al fine di consentire la partecipazione a gare, anche di un certo rilievo economico e tecnico, a quei soggetti che, pur non possedendo – singolarmente - i necessari requisiti, possono partecipare alle stesse, unendosi temporaneamente a soggetti più "forti"; se così non fosse, infatti, i suddetti soggetti rimarrebbero esclusi da una fetta consistente del mercato.

La limitazione della percentuale dei requisiti per la mandataria, pertanto, nasce proprio da questa esigenza: consentire una partecipazione più ampia di concorrenti alle gare, nel rispetto del principio di libera concorrenza, tanto perseguito dal legislatore.

Si ribadisce, tuttavia, che l’introduzione, nel bando, dell’indicazione sulle modalità di riparto tra i soggetti temporaneamente associati dei requisiti tecnico-finanziari, rappresenta, ai sensi dell’art. 65 comma 4 del regolamento una facoltà e non un dovere per la stazione appaltante. Conseguentemente, non si ravvisa nella disposizione esaminata alcun pericolo in merito ad una limitazione della libertà di organizzazione dei concorrenti.

Ove, peraltro, il potenziale concorrente sia in possesso del 100% dei requisiti, lo stesso è comunque abilitato a partecipare alle procedure di gara, potendo già concorrere singolarmente.

 

 

 

 

 

 

Quesito 2

Nell’allegato "D" del DPR 554/99 si riportano i criteri per incrementare del 5% e del 10% se nel candidato è presente un componente in possesso di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità aziendale. E’ legittimo applicare tali incrementi ai punteggi qualora tali figure non compaiono tra i professionisti che svolgeranno i servizi previsti, figurando invece impegnati solo in attività di supporto?

 

Risposta Autorità

Deliberazione n. 21, Adunanza del 05/02/2003, GDL 56-02

 

Oggetto: Affidamenti incarichi di progettazione

Richiedenti: Federcasa

Riferimento normativo: Allegato D del D.P.R 554/99.

 

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

 

Considerato in fatto

 

La FEDERCASA ha richiesto a questa Autorità un parere in merito all’incremento del punteggio ottenuto tramite la formula di cui all’Allegato D del DPR 554/99, assegnato qualora sia presente, nel candidato, un componente in possesso di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità aziendale.

 

In particolare, oggetto della richiesta è la legittimità dell’applicazione del suddetto incremento nel caso in cui simili figure non compaiano tra i professionisti che svolgeranno i servizi previsti, ma figurano impegnati solo in attività di supporto.

 

La suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

 

Ritenuto in diritto

 

Va preliminarmente osservato che l’Autorità ha già espresso il proprio avviso sulla questione relativa alla presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti con la deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002.

Relativamente alla problematica posta dalla Federcasa, deve preliminarmente evidenziarsi che gli Allegati A, B, C, D del regolamento generale precisano le modalità da seguire per individuare, nel caso di licitazione privata, i soggetti ai quali inviare la lettera di invito a presentare l’offerta e quelle da applicare per compiere le relative valutazioni.

 

In particolare, con riguardo alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione, nell’Allegato D del suddetto regolamento, viene stabilito che le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta, sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la formula ivi riportata.

E’ altresì disposto che il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’art. 63 comma 1 del DPR 554/99, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

 

Da un’interpretazione letterale delle disposizioni di cui all’Allegato D, ne discende che la procedura ivi prevista riguarda la fase di selezione dei candidati da invitare, cioè si riferisce ai soli potenziali concorrenti. E’, infatti, in relazione a questi ultimi, ed ai relativi componenti, che deve essere effettuata l’assegnazione del punteggio.

Ciò può ricavarsi dall’inciso, contenuto dell’allegato de quo, per cui "il punteggio è incrementato (...) qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che (.....) abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni" e (.....) "qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale".

 

Per quanto riguarda la possibilità di attribuire gli incrementi di punteggio, ivi previsti, anche al concorrente che non sia in possesso dei requisiti richiesti, ma che utilizzi, come semplice supporto, professionisti in possesso di abilitazione da non più di cinque anni, si ribadisce quanto già previsto nella citata deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002, nel senso che la presenza del giovane professionista nel raggruppamento può altresì essere assicurata in forma indiretta, " mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara", restando esclusa la possibilità per il raggruppamento di beneficiare del citato incremento quando il giovane professionista sia incaricato di una generica attività di supporto.

 

In base a quanto sopra considerato,

 

IL CONSIGLIO

 

- accerta che l’assegnazione dell’incremento del 5% prevista all’allegato D del D.P.R. 554/99 riguarda i potenziali concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte;

- accerta che la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una generica attività di supporto non consente di beneficiare dell’incremento in questione, occorrendo al riguardo la partecipazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara.

Il Relatore Il Presidente

Cons Coletta Prof. Francesco Garri

Il Segretario

Maria Esposito

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12/02/2003