ISTITUZIONI Enti pubblici economici OGGETTO
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Il collegato "ordinamentale" alla finanziaria 2003 contiene alcuni articoli che interessano l’operato degli Enti associati. Ne diamo una prima segnalazione, riservandoci di approfondire i punti salienti in una fase successiva. 1. L’art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione) istituisce una nuova figura di garante della qualità della Pubblica Amministrazione. Il suo nome sarà Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione e i suoi variegati compiti, attraverso una garanzia di l’autonomia e l’efficacia operativa a carico del Ministro per la funzione pubblica, saranno determinati in un apposti futuro regolamento Il suo operato non potrà prescindere dai seguenti principi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto concerne il controllo della Corte dei conti relativamente all’operato degli enti locali, non dimentichiamoci che la norma della Legge (art. 148 del dpr 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,), parla di gestione e quindi il rapporto dell’Alto Commissario, non potrà avvenire in fase preventiva. 2. L’ Art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni), aggiunge un importante articolo sulla formazione del personale ad integrazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Ogni singola amministrazione pubblica – come da elenco riportato nel decreto stesso - dovrà fare , attraverso l’analisi dei bisogni formativi, un piano che tenga conto di competenze, assunzioni, innovazioni normative e tecnologiche, indicando gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. Questo significa lasciare anche ampio margine di azione a corsi relativi alle nuove norme sugli appalti pubblici, all’informatizzazione degli enti, alla gestione dei programmi complessi di riqualificazione urbana e così via. 3. L’ Art. 15 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) consente l’autocertificazione per le risultanze del Casellario giudiziario e dei Carichi pendenti anche negli appalti pubblici. Viene così superata la diatriba sulla "superiorità" della normativa speciale sugli appalti pubblici di opere rispetto a quella sulla semplificazione amministrativa. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere apposta in calce alla copia stessa ed è applicabile a tutti gli appalti (procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture) Il collegato "ordinamentale" alla finanziaria 2003, attraverso la modifica alle norme in materia di documentazione amministrative, risolve un problema di interpretazione dell'art. 75, comma 2, del DPR n. 554 del 1999. La norma posta in discussione (e ora risolta) prevedeva infatti che i partecipanti al procedimento pubblico dovessero dimostrare (requisiti generali) l’inesistenza delle cause di esclusione mediante la produzione (in originale) di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni. A fronte di questa estensione della possibilità di autocertificazione, comunque nulla osta, per quanto riguarda il primo e il secondo classificato, che comunque la stazione appaltante possa andare a verifica di quanto autodichiarato (sempre se richiesto nel bando di gara quale lex specialis del procedimento). 4. L’Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici), introduce l’obbligo per le amministrazioni che intendano usufruire del Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, .di richiedere al CIPE un "codice di progetto" per ogni investimento pubblico. E’ previsto (anzi avrebbe già dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2002!) un decreto del CIPE per disciplinare le procedure attuative. 5. L’Art. 27. (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) dedica grande attenzione all’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione. In particolare, verrà potenziato il ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici) come già previsto dall’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), Di sicuro interesse per tutta la comunità, è la possibilità di diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso è utile ricordare la Legge 241 del 1990 relativamente alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che recita: "1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa." 6. L’ Art. 33 (Alloggi di servizio), estende al personale delle forze internazionali operante in Italia la possibilità di usufruire degli alloggi di servizio di cui alla legge n. 497/1978. 7. L’Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza), prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. Poiché la contribuzione può consistere nella fornitura di mezzi, attrezzature, locali, è ipotizzabile l’uso di questo provvedimento per la stipula di ulteriori accordi finalizzati ad incrementare la sicurezza nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. 8. L’Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori), infine, contiene le norme sul divieto totale del fumo nei locali pubblici o aperti al pubblico. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
Allegati:
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2002)
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione) 1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002. 3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa. 4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[omissis]
Art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".
[omissis]
Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del comma 1.
[omissis]
Capo II NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art. 15 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: "Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa"; b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente: "Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78".
[omissis]
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche. 2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnologie"; b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".
[omissis]
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 33 (Alloggi di servizio) 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
[omissis]
Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza) 1. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. 2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell’interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale. 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
[omissis]
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. |