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Roma, 21 gennaio 2003
CIRCOLARE N. 12/2003

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Finanziaria 2003 – Disposizioni in materia di personale (Legge L. 289/2002 – G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002)

 

 

Anche per il 2003 le disposizioni in materia di personale dettate dalla Legge Finanziaria, di maggior interesse per gli Enti Associati, sono quelle riguardanti le piante organiche e le assunzioni.

Tali disposizioni hanno effetto, ovviamente, solo nei confronti degli Enti Associati che tuttora rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001 (già D.Lgs. 29/93), non interessano, quindi, quelli che hanno assunto natura di enti pubblici economici.

Questi ultimi - in quanto equiparati ai datori di lavoro privati – possono invece essere interessati ad altri aspetti della Finanziaria, quali, ad esempio gli incentivi alle assunzioni recati dall’art. 63 della stessa Legge.

Fatta tale distinzione è poi da rilevare che gli IACP – alla stessa stregua delle regioni di rispettiva appartenenza – nell’immediato sono soggetti alle nuove disposizioni solo parzialmente. Ulteriori disposizioni interverranno successivamente (nel termine di sessanta giorni) previa concertazione Governo, regioni e autonomie locali.

Ciò deriva dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 34 che assoggetta le regioni e le autonomie locali – e dunque anche gli IACP, in quanto ormai attratti in via esclusiva nella sfera di competenza regionale – alla particolare disciplina del successivo comma 11.

Il comma 11 dell’art. 34 prevede che fino alla emanazione dei decreti conseguenti alla cennata concertazione trovi applicazione il comma 4 dello stesso articolo e che gli stessi decreti dovranno definire "l’ambito applicativo" dei commi 1, 2 e 3 che lo precedono.

Nell’immediato gli IACP sono dunque soggetti al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve:

  • le assunzioni di personale relative a figure professionali "non fungibili", di cui l’organico non preveda più di una unità;
  • quelle relative alle categorie protette.

Detto ciò è opportuno sintetizzare il contenuto dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 34, prima di considerare quanto previsto dal comma 11 circa la successiva estensione di tali norme anche all’ambito regioni – autonomie locali.

In base a tali norme le amministrazioni pubbliche debbono:

  • rideterminare le rispettive piante organiche sulla base dei principi di cui al comma 1, art. 1 del D.Lgs 165/2001 (efficienza dell’amministrazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, sviluppo delle risorse umane);
  • osservare, nella rideterminazione, il principio della invarianza della spesa e quello del non superamento della entità complessiva della pianta organica vigente al 29 settembre 2002.

Nelle more della rideterminazione, le piante organiche sono provvisoriamente, individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002.

Seguono il comma 4, di cui si è già ricordata la portata, e disposizioni in deroga per specifiche amministrazioni, in luogo delle quali, per le regioni e le autonomie (IACP compresi) trova applicazione il comma 11.

I decreti da emanare ai sensi del comma 11, potranno infatti attenuare la rigidità del blocco, anche, se il legislatore ha già fissato un limite massimo di nuove assunzioni non superiore al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2002. Così come dovranno stabilire le modalità di attuazione, in ambito regioni-autonomie locali, dei principi contenuti nei commi 1, 2 e 3.

Fanno seguito, nell’ambito dell’articolo 34, altre disposizioni che occorre tener presenti:

comma 12: proroga annuale delle graduatorie per le assunzioni, presso le amministrazioni soggette alle limitazioni;

comma 13: possibilità di fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato, convenzioni e collaborazioni coordinate e continuative.

Da notare che non si applica alle regioni ed alle autonomie locali il limite del 90%, della spesa media sostenuta a tale riguardo nel triennio 1999-2001, cui sono invece soggette le altre amministrazioni pubbliche.

comma 18: proroga al 31.12.2003 delle procedure di conversione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel 2002 o che scadranno nel 2003.

comma 21: previsione di nuove norme di semplificazione delle procedure di mobilità, anche fra comparti diversi.

Si segnala infine, per quanto possa essere di interesse degli Enti, l’art. 44, che modifica il previgente regime limitativo del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro sotto i seguenti aspetti:

  • la totale cumulabilità viene estesa a chi abbia almeno 37 anni di contributi e 58 di età (comma 1);
  • i pensionati di anzianità soggetti al divieto parziale o totale di cumulo possono accedere al regime di totale cumulabilità versando una somma da calcolare in base all’età ed alla anzianità contributiva (comma 2);
  • sanatoria a titolo oneroso per i casi di mancato rispetto del divieto di cumulo (comma 3).
  • l’ente di previdenza fisserà le modalità di versamento di quanto dovuto, anche in forma rateale, entro il 16 marzo 2003.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi