FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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Sul supplemento ordinario n. 240 alla Gazzetta Ufficiale n° 305 del 31 Dicembre 2002 è stata pubblicata la legge in oggetto riguardante la manovra finanziaria 2003. Di seguito vengono illustrate e commentate le norme fiscali previste al fine di fornire gli indirizzi generali e per consentire l’uniformità dei comportamenti da parte degli Enti associati, con riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine a specifici argomenti anche attraverso l’organizzazione di seminari.
ART. 2 - RIDUZIONE DELL’IRPEF Rimodulazione dell’Irpef con istituzione della << no tax area>> (commi 1 e 2) Viene introdotta una nuova disposizione nel TUIR con la quale viene disciplinata la << no tax area>> vale a dire l’importo che viene sottratto dal reddito complessivo del contribuente, cioè che viene escluso dalla tassazione. L’introduzione della << no tax area>> in vigore dal 2003 modifica radicalmente il meccanismo degli sconti fiscali e complica il calcolo dei contribuenti e dei sostituti d’imposta. Infatti il nuovo art. 10 bis del TUIR stabilisce che dal reddito complessivo aumentato del credito d’imposta di cui all’art. 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 sempre del TUIR, si deduce innanzitutto un importo di 3.000 euro. Questo è l’importo base della ‘’ no tax area’’ ed aumenta a:
Le deduzioni spettanti, cioè gli importi detti << no tax area>> non sono cumulabili; in presenza di redditi di diversa natura il contribuente ha diritto ad una sola deduzione. Il contribuente o il sostituto d’imposta devono pertanto determinare la deduzione effettivamente spettante, che si riduce progressivamente con l’aumento del reddito personale, fino ad azzerarsi. La deduzione compete infatti per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni spettanti e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’art. 14 del TUIR e l’importo di 26.000 euro. Se questo rapporto è maggiore o uguale a 1 la deduzione spetta per intero; se è zero o minore di zero non spetta, negli altri casi si computano le prime quattro cifre decimali del rapporto. La cifra ottenuta è la propria << no tax area>> e va tolta dal reddito complessivo insieme alle altre deduzioni per ottenere l’imponibile su cui calcolare l’irpef secondo le nuove aliquote e i nuovi scaglioni previsti dalla finanziaria:
E' necessario precisare che al di là delle novità costituite dalla << no tax area>>, dalle nuove aliquote e dalle nuove detrazioni, di cui all’art. 2 lettera e) che modifica l’art.13 del DPR 917, il resto rimane sostanzialmente immutato: oltre ai già citati oneri deducibili, restano invariate le detrazioni per i carichi di famiglia e le detrazioni per oneri.
Clausola di salvaguardia nella determinazione dell'Irpef (comma 3) La norma prevede un meccanismo per evitare che un contribuente possa essere penalizzato dall'applicazione delle nuove norme . Il contribuente potrà infatti scegliere l'applicazione delle regole più favorevoli tra quelle in vigore nel 2002 e le nuove introdotte con la manovra 2003.
Irrilevanza della << no tax area>> (comma 4) L'ammontare delle deduzioni previste ai fini ai fini della << no tax area>> non rileva con riferimento alla determinazione delle addizionali.
Proroga delle agevolazioni per gli interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio (commi 5 e 6 ) Il comma 5) della norma in commento proroga al 30 Settembre 2003 lo sconto Irpef del 36% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio da calcolarsi su un ammontare 48.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 anni. Qualora gli interventi siano la prosecuzione di quelli iniziati negli anni precedenti, si deve tenere conto dell'ammontare delle spese già sostenute. Il comma 6) proroga di un anno il termine per gli interventi di ristrutturazione degli immobili realizzati da imprese di costruzione destinati alla vendita. Gli interventi devono però concludersi entro il 31 Dicembre 2003 e la cessione deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Il comma proroga inoltre al 30 Settembre 2003 le norme contenute dall'art. 7 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 che aveva ripristinato l'aliquota ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall'art. 31 co 1) lettere a) e b) della legge 457/78 purché eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
Applicazione della nuova Irpef agli emolumenti arretrati (comma 10) Per gli emolumenti arretrati di cui all'art. 16 co 1) lettera b) del TUIR la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo in commento ha effetto dal 1° Gennaio 2005.
ART. 3 - SOSPENSIONE DEGLI AUMENTI E DELLE ADDIZIONALI Viene imposta una sospensione agli aumenti Irpef regionali e comunali e anche della maggiorazione Irap. La sospensione è prevista al fine di poter coordinare al meglio gli interventi, considerando le esigenze di gettito delle casse erariali nonché quelle degli enti locali e delle competenze loro riservate, in attesa di rendere effettivo il federalismo fiscale.
ART. 4 - RIDUZIONE DELL’IRPEG La lettera b) del comma 1) dell’articolo in commento prevede la riduzione al 34% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
ART. 5 - RIDUZIONE DELL’IRAP La norma introduce nuove regole ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In particolare viene prevista la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. Tra i costi relativi al personale, deducibili nella determinazione della base imponibile, sono comprese le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti o collaboratori. Viene previsto inoltre che la disposizione contenuta nell’art. 11 comma 3) del D.Lgs 15 Dicembre 1997 n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP, fatta eccezione per quelli correlabili a componenti negativi non ammessi in detrazione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile dell’Irpeg, sempre che l’esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
ART. 8 - INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI Possibilità di presentazione delle dichiarazioni integrative ( commi 1 e 2) Viene concessa la possibilità di portare a tassazione i maggiori imponibili rispetto a quelli originariamente dichiarati o omessi senza applicazione di alcuna sanzione, per i periodi d’imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 Ottobre 2002 e purché non siano stati notificati avvisi di accertamento.
Perfezionamento dell’integrazione (comma 3) L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 Marzo 2003. Entro la stessa data va presentata la dichiarazione integrativa mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d’imposta relative all’IRPEG e all’IRAP, all’IVA. Nell’ambito di applicazione della disposizione in esame rientrano anche i sostituti d’imposta che potranno procedere alla integrazione del mod. 770. In merito alle modalità di presentazione viene previsto che la dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente salvo che per i periodi d’imposta 1996 e 1997 per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. In merito ai pagamenti delle imposte dovute è previsto che qualora gli importi da versare per ciascun periodo d’imposta eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possano essere versati in due rate di pari importo entro il 16 Marzo 2004 e il 16 Marzo 2005 maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 Marzo 2003. In riferimento al contenuto della dichiarazione integrativa, viene espressamente previsto che la stessa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
Effetti collegati al perfezionamento della procedura di integrazione.( comma 6 ) Il perfezionamento della procedura comporta per il contribuente la creazione di una sorta di << franchigia>> in relazione ai maggiori imponibili che vengono dichiarati. Viene previsto pertanto che, nei limiti del maggior imponibile aumentato del 100 per cento per ciascun periodo d’imposta:
Cause di esclusione dalla regolarizzazione ( comma 10 ) La norma prevede che la dichiarazione integrativa non può essere presentata quando:
Esclusione delle conseguenze penali.( comma 12 ) La norma stabilisce che la conoscenza dell’intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili non genera l’obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’art. 331 del codice di procedura penale non costituendo notizia di reato.
Definizione delle modalità applicative. ( comma 13 ) Prevede che le modalità applicative del presente articolo saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
ART 9 – DEFINIZIONE AUTOMATICA (CONDONO TOMBALE) PER GLI ANNI PREGRESSI Possibilità di definizione automatica. ( comma 1 ) Viene concessa la possibilità di richiedere la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 Ottobre 2002. La definizione automatica cosiddetta "condono tombale" si conferma, pertanto, una via decisamente più impegnativa della dichiarazione integrativa. Mentre, infatti, attraverso quest’ultima è possibile sanare singole annualità, a scelta del contribuente, per fruire del "tombale" si devono per forza includere nella sanatoria tutte le annualità per le quali sono aperti i termini per l’accertamento. Si tratta pertanto delle annualità dal 1997 al 2001 per le imposte dirette dal 1998 al 2001 per l’IVA.
Perfezionamento della definizione automatica. ( comma 2 ) La norma prevede il perfezionamento della definizione ovvero del "condono tombale", con le stesse modalità della dichiarazione integrativa. Si deve cioè versare i maggiori importi dovuti entro il 16 Marzo 2003, sulla base di una dichiarazione da presentare in luogo di quella omessa o a rettifica di quella originaria. La determinazione dei versamenti da effettuare è pertanto la seguente:
Individuazione dei minimi da versare per imposte sui redditi e irap.( comma 3 ) E’ previsto che il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2) lettera a) dell’articolo in commento, deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari ai seguenti importi:
Individuazione dei minimi da versare per l’Iva. ( comma 6 ) Viene disposto che il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2) lettera b) dell’articolo in commento, deve comunque essere, almeno pari a:
Esclusione della rilevanza delle perdite al fine del condono.( comma 7) La norma esclude la rilevanza a qualsiasi titolo delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie; in questo caso il fatto che occorra definire le annualità pregresse rende inutile la disposizione in ordine alla sanzione sull’imposta corrispondente alla perdita utilizzata.
Somme dovute per omessa dichiarazione. ( comma 8 ). Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1) dell’articolo in argomento è dovuta per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 3.000 euro
Effetti del condono. ( comma 9 ) E’ previsto che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, renda definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzione e agevolazione indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusione.
Conseguenze del condono. ( comma 10 ) Tre sono comunque gli effetti sostanziali della definizione in argomento: la preclusione nei confronti del dichiarante in ogni accertamento tributario; l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie, comprese quelle accessorie; l’esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 10 del Dlgs 74/2000.
Possibilità di versamento rateale delle somme. ( comma 12 ) Viene disposto che nell’eventualità che gli importi da versare per ciascun periodo d’imposta eccedano complessivamente la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 2 rate di pari importo entro il 16 marzo 2004 e il 16 Marzo 2005 maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 Marzo 2003.
Cause di esclusione dal condono tombale. ( comma 14 e 15 ) E’ stato prevista l’esclusione dal condono dei soggetti che alla data di entrata in vigore della legge abbiano ricevuto processo verbale di constatazione con esito positivo o un avviso di accertamento nonché un invito al contraddittorio ai fini dell’accertamento con adesione. Il condono è altresì escluso nel caso in cui il contribuente, alla data di presentazione della dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di un procedimento penale avviato e nel caso in cui risultino omesse tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi oggetto di possibile regolarizzazione. Nei primi due casi, tuttavia, la preclusione è limitata ai periodi d’imposta interessati ai provvedimenti in questione.
ART 10 – PROROGA DEI TERMINI L’articolo stabilisce che per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge in oggetto i termini per l’accertamento si intendono prorogati di un anno sia agli effetti delle imposte dirette sia agli effetti dell’IVA.
ART. 11 - DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE INPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E SULL’INVIM I commi da 1 a 3 consentono di definire, con gli uffici finanziari, i valori dichiarati per i beni assoggettabili a procedimento di valutazione i cui atti sono stati registrati entro il 30 Novembre 2002. E’ previsto che la definizione venga richiesta su istanza da presentare entro il 16 Marzo 2003 ed è subordinata alla condizione che precedentemente non sia stato notificato avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Essa comporta l’aumento del 25% dei valori dichiarati. Il richiedente deve provvedere al pagamento della maggiore imposta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. Il comma 4, stabilisce una ulteriore previsione agevolativa in materia, consistente nella possibilità di effettuare entro il 16 Marzo 2003 gli adempimenti i cui termini siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta in sostanza di una rimissione in termini, per l’esecuzione delle formalità di registrazione o di presentazione di atti, denunce e dichiarazioni e per il pagamento dei relativi tributi: un ravvedimento straordinario, che consente ai contribuenti di sanare le omissioni nei settori tributari in esame, commesse fino al 31 Dicembre 2002 senza applicazioni di interessi e sanzioni. A tal fine è sufficiente adempiere alla formalità ed effettuare il pagamento dei tributi entro il 16 Marzo 2003.
ART. 12 - DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI Sconto sugli importi iscritti a ruolo ( comma 1) Questa norma prevede una modalità di definizione particolarmente vantaggiosa per i debitori dell’Erario: i contribuenti interessati potranno chiudere il conto in sospeso pagando soltanto il 25% delle somme iscritte a ruolo, oltre al rimborso delle spese sostenute dal concessionario in relazione all’eventuale procedura esecutiva.
Modalità di definizione (comma 2) Dal punto di vista procedurale l’iniziativa spetta ai concessionari della riscossione che entro il 31 Gennaio 2003 informeranno i debitori che entro il 31 Marzo 2003 possono sottoscrivere apposito atto nel quale dichiarano di avvalersi della facoltà di definizione.
ART.13 - DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI Sanatorie per i tributi di Regioni, Province, Comuni (comma 1) La norma introduce la possibilità che gli Enti territoriali istituiscano provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza.
Sanatorie agli accertamenti e al contenzioso in atto (comma 2) La sanatoria è prevista anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.
Addizionali escluse dalla sanatoria (comma 3) La norma si riferisce a tributi propri di Comuni, Province e Regioni. Definisce poi questi ultimi come quei tributi la cui territorialità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti Enti. Non sono quindi comprese in tali definizioni le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali anche se di competenza degli enti locali quali ad esempio le addizionali Regionali e Comunali.
Sanatoria nelle Regioni a statuto speciale (comma 4) Nelle Regioni a statuto speciale l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in commento può avvenire in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
ART. 14 - LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI Viene consentito di regolarizzare le scritture contabili solo se prima si è regolarizzata la posizione fiscale. Per regolarizzazione si intende la possibilità di dare rilevanza di nuovi elementi attivi e passivi o alla variazione di quelli preesistenti in relazione ai maggiori imponibili o alle minori perdite che derivano dalla regolarizzazione fiscale. Così come avviene per i rapporti tributari per la regolarizzazione contabile sono consentite diverse possibilità sempre però conseguenti alla soluzione fiscale prescelta. La regolarizzazione contabile conseguente alla dichiarazione integrativa è gratuita o meglio quanto pagato per la regolarizzazione fiscale copre anche quella contabile. La definizione automatica ovvero il condono tombale di tutti i periodi consente di iscrivere attività in precedenza omesse pagando però, oltre agli importi previsti dall’art. 9 comma 2) lettere a) e b) della legge in oggetto, un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13%. La regolarizzazione è effettuata apportando le variazioni all’inventario al rendiconto o al bilancio chiusi al 31 Dicembre 2002. E’ anche possibile eliminare attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Le eliminazioni non comportano conseguenze ai fini tributari.
ART. 15 - DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO E DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Atti definibili (comma 1) La norma stabilisce che sono definibili:
Il costo della definizione (commi 2, 3 e 4) Viene stabilito che il contribuente deve versare:
La definizione è ammessa anche in caso di rettifiche alle perdite dichiarate se dagli atti emergono maggiori imposte o contributi dovuti. In questo caso la sola perdita risultante dall’atto è riportabile nell’esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
Modalità di versamento delle somme dovute ( commi 5 e 6 ) Il versamento è così disciplinato:
In ogni caso per ogni periodo d’imposta, qualora gli importi dovuti eccedono 5.000 euro, le relative eccedenze possono formare oggetto di rateizzazione.
Effetti del perfezionamento della dichiarazione. ( comma 7 ) Viene prevista la esclusione della punibilità agli effetti tributari dei reati che non possono essere constatati ( artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs 74/2000 ) nonché per altre fattispecie.
Sospensione dei termini. ( comma 8 ) Dispone la sospensione dei termini dal 1° Gennaio al 18 Marzo 2003 per la proposizione del ricorso contro gli avvisi di accertamento nonché quelli per il perfezionamento della definizione in sede di accertamento con adesione in relazione agli inviti al contraddittorio.
ART. 16 – CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI Liti interessate e costo della chiusura. ( comma 1 ) Reca le disposizioni per la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni grado del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie esclusi i giudizi pendenti presso la Corte di Cassazione. Possono formare oggetto di chiusura anche le liti pendenti dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello. Il costo della chiusura, cui occorre aggiungere le eventuali somme dovute, in pendenza di giudizio è così stabilito:
Possibilità di rateizzazione. ( comma 2 ) Il versamento va effettuato entro il 16 Marzo 2003 con le modalità di versamento dei tributi cui la lite si riferisce con esclusione, in ogni caso, delle modalità di compensazione. Il versamento può essere effettuato anche:
Definizione di lite pendente. ( comma 3 ) Ai fini del presente articolo viene inteso che è considerata lite pendente quella avente ad oggetto:
per i quali alla data del 1° gennaio 2003 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con una pronuncia non passata in giudicato. E’ considerata lite pendente ogni lite autonoma relativa a ciascuno degli atti Per valore della lite da assumere a base di calcolo s’intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto della contestazione in primo grado, al netto degli interessi e dell’eventuali sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con separato provvedimento.
Versamenti e istanze separate. ( comma 4 ) Il comma prevede per ogni lite :
Le ulteriori somme dovute. ( comma 5 ) Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto in pendenza di lite anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate con esclusione delle sanzioni.
Sospensione dei giudizi. ( comma 6 e 7 ) Con questo comma viene stabilito che le liti che possono formare oggetto di chiusura:
ART. 31- DISPOSIZIONI VARIE PER GLI ENTI LOCALI. Il comma 16) del presente articolo proroga al 31 Dicembre 2003 i termini per la liquidazioni e l’accertamento dell’ICI che scadevano entro il 31 Dicembre 2002 limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive. Il comma 18) prevede l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra Enti territoriali, ai fini dell’applicazione dell’ICI anche nei confronti dei consorzi tra Enti territoriali e altri Enti individualmente esenti.
ART. 32 – FLUSSI DI TESORERIA E CASSA Vengono prorogate al 2005 le disposizioni contenute nel comma 2) art. 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001)
ART. 44 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO Per gli iscritti alla gestione separata INPS, titolari di pensione diretta, l’aliquota di computo della pensione è incrementata di 2,5 punti dall’1.1.2003 e di ulteriori 2,5 punti dall’1.1.2004.
ART. 62 – INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI Detta specifiche regole per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di bonus degli investimenti di cui all’art. 8 della Legge 388/2000.
ART. 63 – INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Proroga le agevolazioni relative alle assunzioni fino al 2006 modificando l’entità del "bonus" e salva le agevolazioni previste per le assunzioni effettuate fino a luglio 2002, per le quali resta ferma l’originaria misura del bonus per tutto il 2003.
ART. 95 – ENTRATA IN VIGORE Viene disposta l’entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2003 Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |