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VERBALE DI ACCORDO
- Considerato l’impegno, sottoscritto con il CCNL 14 marzo 2002, a
completare le Norme di garanzia ivi previste con le necessarie
disposizioni in materia di raffreddamento e conciliazione delle
controversie collettive;
- Presa visione dell’Accordo a tale riguardo intervenuto il 19
settembre 2002 nel Comparto Regioni -autonomie locali e ritenuta l’opportunità
di evitare sostanziali differenziazioni fra la normativa al riguardo
applicabile agli IACP tuttora ricompresi nel predetto Comparto e
quella destinata agli ex IACP divenuti enti pubblici economici, cui si
applica CCNL Federcasa;
- Le Parti sotto indicate hanno sottoscritto l’allegato Accordo
Collettivo Nazionale di Lavoro che, a tutti gli effetti, entrerà a
far parte integrante e sostanziale del vigente CCNL per i dipendenti
delle aziende, società ed enti pubblici aderenti a Federcasa, dando
mandato a federcasa stessa per il suo inoltro, ai sensi di legge, alla
Commissione di Garanzia prevista dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modifiche ed integrazioni.
In data 7 novembre 2002
FEDERCASA
rappresentata da:
Vincenzo Guerrieri, Presidente Federcasa
Luciano Cecchi, Responsabile della delegazione trattante
e
dai componenti della delegazione:
Bruno Carli
Graziano Pizzimenti
Domenico Ippolito
Massimo Paniccia
Maurizio Tiberi
Marco Pietrangelo (rappresentante Confservizi)
FP. CGIL rappresentata da:
Laimer Armuzzi
Gianni Pagliarini
Alfredo Garzi
Gian Guido Santucci
FPS CISL rappresentata da:
Rino Tarelli
Marco Lombardo
Velio Alia
UIL FPL rappresentata da:
Carlo Fiordaliso
Mario Comollo
Sauro Brecciaroli
FESICA CONFSAL rappresentata da:
Bruno Mariani
Emilio Fatovic
Gianluigi Pascoletti
Firmato da:
FEDERCASA
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FESICA CONFSAL
NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e
contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le
disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si
applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine
costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
- Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 come
modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n.83, i servizi
pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
- gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente
(in proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente),
limitatamente alla tutela dell'incolumità di cose e persone;
- servizi del personale.
- Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita,
con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
- servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza
degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica
dei cittadini;
- attività antinfortunistica e di pronto intervento;
- servizi del personale limitatamente all'erogazione degli
emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di
sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per
il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero
sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per
l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15
di ogni mese;
- servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza
dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilità;
- Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle
aziende ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo
coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
ART. 2 - CONTRATTAZIONE AZIENDALE E CONTINGENTI DI
PERSONALE
- Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e
professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi
contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero,
ovvero collocati in reperibilità, per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante
accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.
- Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Contratto
collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra
trattativa decentrata, individuano:
- le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al
presente Contratto, che formano i contingenti;
- i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e
professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1, da esonerare dallo sciopero per garantire
l'erogazione delle prestazioni necessarie;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
- Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sugli accordi di cui al
comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti
competenti in sede locale, di cui all’art. 4 del presente accordo.
- In conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro,
secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni
sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei
contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle
prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali
locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la
data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di
esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
sostituzione, nel caso sia possibile.
- Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le
parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni
di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati
dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione
vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli
ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli
accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.
ART. 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI
- Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.1 sono tenute a
darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non
inferire a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione
dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione
dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero
proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di
restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo
temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
- La proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai
competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l’individuazione
dell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo
sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata,
conterrà inoltre l’indicazione delle unità organizzative e del
personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e
la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su
servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e
le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
effettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
- La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
- il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive);
- successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non
possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore
consecutive);
- gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in
unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di
ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario
previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
- le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi
riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque
non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili.
Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino
singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono
altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti.
- in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali
diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione
di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è
fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al
comma 1;
- non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate
successive consecutive.
- Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
- dal 10 al 20 agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo;
- il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
- da 24 ore prima a 24 ore dopo le operazioni di voto relative alle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
- Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
- In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente
espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
- I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione
sono:
- in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali;
- in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto
del Capoluogo di Regione;
- in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del
Capoluogo di Provincia.
- In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può
chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo
di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto,
decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini
di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come
modificato dalla legge n.83/2000.
- Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di
controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c)
del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni
sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un
termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
- Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui
al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia
entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla
comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
- Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma
3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi
dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del
comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
- Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino
le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale
verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
- Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il
verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca
dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce
forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, legge
n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato
accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
- Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei
casi previsti dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come
modificata dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano
dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale.
- Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure
sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e
non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
- Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero,
nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto
sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o
revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste
obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale
termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di
cui all’art.6, comma 5.
ART. 5 – NORME FINALI
- In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge
n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano
gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
Firmato da:
FEDERCASA
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FESICA CONFSAL
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