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Roma, 26 novembre 2002
CIRCOLARE N. 175/2002 - Allegato

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
CCNL Federcasa 14.3.2002 – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive.
Seguito circolare n. 171/2002.

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

  • Considerato l’impegno, sottoscritto con il CCNL 14 marzo 2002, a completare le Norme di garanzia ivi previste con le necessarie disposizioni in materia di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive;
  • Presa visione dell’Accordo a tale riguardo intervenuto il 19 settembre 2002 nel Comparto Regioni -autonomie locali e ritenuta l’opportunità di evitare sostanziali differenziazioni fra la normativa al riguardo applicabile agli IACP tuttora ricompresi nel predetto Comparto e quella destinata agli ex IACP divenuti enti pubblici economici, cui si applica CCNL Federcasa;
  • Le Parti sotto indicate hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro che, a tutti gli effetti, entrerà a far parte integrante e sostanziale del vigente CCNL per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici aderenti a Federcasa, dando mandato a federcasa stessa per il suo inoltro, ai sensi di legge, alla Commissione di Garanzia prevista dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni.

In data 7 novembre 2002

 

FEDERCASA

rappresentata da:

Vincenzo Guerrieri, Presidente Federcasa
Luciano Cecchi, Responsabile della delegazione trattante

e

dai componenti della delegazione:
Bruno Carli
Graziano Pizzimenti
Domenico Ippolito
Massimo Paniccia
Maurizio Tiberi
Marco Pietrangelo (rappresentante Confservizi)

FP. CGIL rappresentata da:
Laimer Armuzzi
Gianni Pagliarini
Alfredo Garzi
Gian Guido Santucci

FPS CISL rappresentata da:
Rino Tarelli
Marco Lombardo
Velio Alia

UIL FPL rappresentata da:
Carlo Fiordaliso
Mario Comollo
Sauro Brecciaroli

FESICA CONFSAL rappresentata da:
Bruno Mariani
Emilio Fatovic
Gianluigi Pascoletti

Firmato da:
FEDERCASA
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FESICA CONFSAL

 

 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

  1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 come modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n.83, i servizi pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
    1. gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla tutela dell'incolumità di cose e persone;
    2. servizi del personale.
  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
    1. servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
    2. attività antinfortunistica e di pronto intervento;
    3. servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
    4. servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilità;
  3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

ART. 2 - CONTRATTAZIONE AZIENDALE E CONTINGENTI DI PERSONALE

  1. Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in reperibilità, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.
  2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
    1. le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente Contratto, che formano i contingenti;
    2. i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
    3. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
  3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sugli accordi di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art. 4 del presente accordo.
  4. In conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
  5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.

 

ART. 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI

  1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.1 sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non inferire a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
  2. La proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l’indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
  3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
  1. il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
  2. successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
  3. gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
  4. le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
  5. in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
  6. non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
  1. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
    1. dal 10 al 20 agosto;
    2. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
    3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
    4. il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
    5. da 24 ore prima a 24 ore dopo le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
  2. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

 

ART. 4 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

  1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
  2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
  1. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  2. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
  3. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
  1. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000.
  1. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
  2. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
  3. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
  4. Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
  5. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
  6. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
  7. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
  8. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art.6, comma 5.

ART. 5 – NORME FINALI

  1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.

Firmato da:
FEDERCASA
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FESICA CONFSAL