PERSONALE Enti pubblici economici OGGETTO
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A circa un anno dalla emanazione del D.L.vo in oggetto, con il quale la disciplina del contratto a termine è stata radicalmente modificata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la circolare in oggetto, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 13 agosto scorso. Nel raccomandarne un’attenta lettura, sembra opportuno un breve commento su quella che si evidenzia come la questione più problematica della nuova disciplina. Quest’ultima, come è noto, ha svincolato le assunzioni a tempo determinato dal rigido sistema di "tipizzazione legale" delle situazioni che in precedenza consentivano di ricorrervi e permette ora di farlo ogni volta che sussistano "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Da tale formulazione deriva che non necessariamente le prestazioni per le quali si ricorre alla assunzione a tempo determinato devono avere il carattere della "temporaneità". Ciò è sottolineato dallo stesso Ministero, il quale peraltro soggiunge che " non per questo le ragioni giustificatrici non si dovranno palesare come oggettive, verificabili e, soprattutto, non elusive dell’intento perseguito dal legislatore volto ad evitare qualsiasi volontà discriminatoria o fraudolenta del datore di lavoro". A questo punto sarebbe stato auspicabile che dalle "indicazioni applicative" del Ministero si potessero ricavare criteri operativi cui poter fare sicuro affidamento. Se questo era l’obiettivo centrale della circolare lo scopo non sembra raggiunto, se quanto vi si può rinvenire al riguardo è sintetizzato dal seguente periodo: "Il contratto a termine dovrà pertanto essere considerato lecito in tutte le circostanze individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si può esigere necessariamente una assunzione a tempo indeterminato o, il che è lo stesso, l’assunzione a termine non assuma una finalità chiaramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto." Non è molto ma, al momento, è tutto ciò che sembra di poter ricavare dalla circolare. La questione, d'altro canto, non è di poco conto, considerato che la eventuale illegittimità della causale posta a fondamento del contratto è la conversione a tempo indeterminato del rapporto, con effetto "ex tunc". Ciò non vale, naturalmente, per gli enti associati tuttora ricompresi nel campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001, per i quali, se resta esclusa la convertibilità del rapporto, vige però il regime di sanzioni e responsabilità di cui all’art. 36, secondo comma, del predetto D.Lgs. Se la questione delle assunzioni a tempo determinato per esigenze "non temporanee" resta dunque largamente aperta (sarà forse solo la giurisprudenza a dire una parola definitiva) la circolare presenta tuttavia una serie di precisazioni e di indicazioni operative, delle quali è quindi utile prendere attentamente nota. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |