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Roma, 27 settembre 2002
CIRCOLARE N. 134/2002

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Legge 145/2002 recante modifiche alla disciplina della dirigenza pubblica.

 

 

La recente legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" (G.U. del 24.7.2002, n. 172), ha introdotto significative modifiche al D.lgs. n. 165/20021 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, come è noto, ricomprende esplicitamente nel suo ambito di applicazione anche gli IACP.

Tale provvedimento è il primo emanato in materia successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, il quale attribuisce alla competenza esclusiva delle Regioni sia la disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale che l'ordinamento degli enti da esse dipendenti, cosicché si pone il problema della sua efficacia nei confronti degli associati.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che non è stato modificato né dichiarato incostituzionale l'art, 27 del D.Lgs. n. 165/2002, secondo cui, le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, adeguano ai principi dell'art. 4 e del capo in tema di dirigenza i propri ordinamenti, "tenendo conto delle relative peculiarità".

Si ritiene pertanto che gli Istituti siano tenuti a provvedere in tal senso, alla luce della recente riforma che costituisce oggetto della presente circolare, nell'ovvio rispetto delle eventuali discipline regionali vigenti in materia.

In merito alle novità introdotte dalla legge n. 145/2002 e di sicuro interesse per gli associati che ancora rivestono la qualifica di enti pubblici non economici si segnala:

  1. l'abolizione del ruolo unico della dirigenza e l'istituzione di due fasce dirigenziali;
  2. la possibilità per i dirigenti di delegare alcune delle proprie competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dei propri uffici, senza che ciò comporti l'attribuzione di mansioni superiori;
  3. la previsione dell'area della vicedirigenza, la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva;
  4. la riduzione a 5 anni della durata massima dell'incarico dirigenziale e l'abolizione di ogni durata minima;
  5. l'aumento della possibilità di attribuzione degli incarichi dirigenziali ad estranei alla pubblica amministrazione ovvero a dirigenti di altre p.a.;
  6. l'automatica scadenza degli incarichi ai dirigenti di prima fascia trascorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo;
  7. la modifica del regime della responsabilità dirigenziale e le relative conseguenze sul rapporto di lavoro;
  8. la previsione della mobilità tra settore pubblico e privato;
  9. la revisione della disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente.

Si raccomanda inoltre la lettura della Circolare applicativa emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 31 luglio scorso, pubblicata sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi