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Roma, 31 luglio 2002
CIRCOLARE N. 109/2002

LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione n. 16/2002, del 16 luglio 2002, Modalità di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell’allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

 

 

Segnaliamo agli Enti associati le conclusioni della deliberazione in oggetto, che fornisce indicazioni per la predisposizione e la gestione dei bandi per servizi di architettura ed ingegneria, a seguito dell’abrogazione del cosiddetto Decreto Karrer (DPCM 27 febbraio 1997 n. 116).

 

[omissis]

"Sulla base delle suddette considerazioni si indicano i criteri per la redazione di clausole dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell’allegato 1 del decreto 157/95, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che diano certezze, trasparenza e assicurino parità di trattamento ai concorrenti:

a) i requisiti di partecipazione dei concorrenti sono da precisare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 66 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

b) nel caso che la gara si svolga con la procedura della licitazione privata, la scelta dei soggetti da invitare a presentare l’offerta deve essere regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 67 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

c) al fine di evitare contestazioni in sede di svolgimento delle gare valgono, con riferimento agli articoli 66, 67 e allegato F del DPR. 554/1999, specifiche prescrizioni del bando da formulare nei sensi indicati nei considerati in diritto;

d) gli elementi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi pesi, possono essere quelli previsti dall’abrogato DPCM 27 febbraio 1997, n. 116 (merito tecnico, caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, prezzo, termine di consegna, servizio successivo all’effettuazione della prestazione) opportunamente depurati degli aspetti ritenuti contrastanti con il diritto comunitario. A titolo di esempio si indica per quanto riguarda il merito tecnico, la possibile previsione che questo sia valutato con il confronto a coppie, ma sulla base di elementi non presi in esame nella fase di qualificazione e, cioè, sulla base di un determinato numero massimo di servizi (preferibilmente tre) - ritenuti dal concorrente rappresentativi della sua professionalità e, quindi, della qualità della prestazione che costituisce oggetto dell’offerta - documentati da un numero massimo di elaborati descrittivi, grafici e fotografici di dimensioni predeterminate;

e) le formule ed i metodi per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono essere quelli (aggregativo-compensatore, confronto a coppie), previsti dall’abrogato DPCM 27 febbraio 1997, n. 116, indicando nel bando tali metodi con riferimento agli allegati A (metodo del confronto a coppie) e B (metodo aggregativo-compensatore) del DPR 554/1999, nonché quelli previsti dal DPR 554/1999 con l’estendere cioè, le regole stabilite per le gare di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, alle gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria."

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi