LAVORI PUBBLICI Enti pubblici economici OGGETTO
|
|
|
Segnaliamo agli Enti associati le conclusioni della deliberazione in oggetto, che fornisce indicazioni per la predisposizione e la gestione dei bandi per servizi di architettura ed ingegneria, a seguito dell’abrogazione del cosiddetto Decreto Karrer (DPCM 27 febbraio 1997 n. 116).
[omissis] "Sulla base delle suddette considerazioni si indicano i criteri per la redazione di clausole dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell’allegato 1 del decreto 157/95, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che diano certezze, trasparenza e assicurino parità di trattamento ai concorrenti: a) i requisiti di partecipazione dei concorrenti sono da precisare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 66 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; b) nel caso che la gara si svolga con la procedura della licitazione privata, la scelta dei soggetti da invitare a presentare l’offerta deve essere regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 67 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; c) al fine di evitare contestazioni in sede di svolgimento delle gare valgono, con riferimento agli articoli 66, 67 e allegato F del DPR. 554/1999, specifiche prescrizioni del bando da formulare nei sensi indicati nei considerati in diritto; d) gli elementi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi pesi, possono essere quelli previsti dall’abrogato DPCM 27 febbraio 1997, n. 116 (merito tecnico, caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, prezzo, termine di consegna, servizio successivo all’effettuazione della prestazione) opportunamente depurati degli aspetti ritenuti contrastanti con il diritto comunitario. A titolo di esempio si indica per quanto riguarda il merito tecnico, la possibile previsione che questo sia valutato con il confronto a coppie, ma sulla base di elementi non presi in esame nella fase di qualificazione e, cioè, sulla base di un determinato numero massimo di servizi (preferibilmente tre) - ritenuti dal concorrente rappresentativi della sua professionalità e, quindi, della qualità della prestazione che costituisce oggetto dell’offerta - documentati da un numero massimo di elaborati descrittivi, grafici e fotografici di dimensioni predeterminate; e) le formule ed i metodi per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono essere quelli (aggregativo-compensatore, confronto a coppie), previsti dall’abrogato DPCM 27 febbraio 1997, n. 116, indicando nel bando tali metodi con riferimento agli allegati A (metodo del confronto a coppie) e B (metodo aggregativo-compensatore) del DPR 554/1999, nonché quelli previsti dal DPR 554/1999 con l’estendere cioè, le regole stabilite per le gare di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, alle gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria." Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |