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Roma, 31 luglio 2002
CIRCOLARE N. 108/2002

PROGRAMMAZIONE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2002, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

 

 

Come abbiamo già comunicato con la nostra circolare 103 del 24 luglio scorso, il 17 luglio è stato definitivamente approvato il Collegato alla finanziaria 2002, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". Oltre alle norme contenute nell’art. 7, relative alle modifiche alla legge 109/94, la legge contiene anche altre disposizioni che interessano il nostro settore. Le ricordiamo brevemente di seguito.

 

Art. 2.

(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata)

I commi dal 5 all’8 contengono norme relative all’attuazione dei programmi dell’art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, e in particolare:

  • La possibilità di applicare agli interventi di edilizia sovvenzionata i massimali del 1994, in caso di gara andata deserta per due volte di seguito; in tal caso è possibile ridimensionare il programma riducendo il numero degli alloggi, oppure integrare con fondi propri il finanziamento;
  • La possibilità per gli operatori privati di cedere gli alloggi realizzati con tale finanziamento integrativo agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, al prezzo del costo definito dai massimali del 1994, e, in caso contrario, l’obbligo di locazione per 12 anni a dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
  • La proroga del termine, già più volte spostato, per la decadenza dei programmi per i quali non sia ancora sottoscritta la convenzione, di ulteriori nove mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge in oggetto;
  • la specificazione, quanto mai opportuna, vista la stratificazione dei provvedimenti di modifica, dell’uso dei fondi "previsti dall’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell’articolo 18" della citata legge n. 203/91, che possono essere utilizzati per le seguenti finalità connesse all’attuazione del citato programma:

a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell’esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;

b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

c) finanziamento degli interventi non ancora avviati, nei limiti delle disponibilità.

  • I commi 9 e 10 contengono, il primo, ulteriori norme tese a concludere in modo definitivo le procedure di accelerazione e di surroga previste dalla legge 135/97 e il secondo le procedure per l’attestazione dei requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia agevolata finanziati con leggi precedenti la 457/78.

 

Art. 4.

(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)

Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza (stabilite con una serie di provvedimenti) si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

 

Art. 5.

(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)

Contiene una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e la proroga del termine di entrata in vigore del citato decreto, al 31 dicembre 2002.

Entro tale termine il Governo emanerà uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel testo unico le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l’adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.

 

Sono previste inoltre delle modifiche puntuali all’articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Di questo articolo già abbiamo trattato nella precedente circolare 103/02.

 

Art. 27.

(Programmi di riabilitazione urbana)

L’articolo introduce una nuova tipologia di programmi di riqualificazione, volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana". I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio.

I programmi possono comprendere interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, e sono finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

Le modalità per il finanziamento e per la selezione dei programmi saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati e di intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni.

Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. Il decreto attribuisce particolare importanza al ruolo che può essere assunto dai proprietari delle aree o degli immobili consorziati.

 

Art. 29.

(Modifiche all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

Modifica l’articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, riducendo dal 60 al 50 per cento la quota minima di alloggi necessaria per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa in cooperative a proprietà individuale.

 

Art. 40.

(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni)

a) Prevede che:

  • nel caso di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo,…, essi devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.
  • Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

La nuova normativa avrà sicuramente un forte impatto sui costi dei nostri interventi, in particolare di quelli di recupero e riqualificazione urbana, e bisognerà valutarne con attenzione la portata, anche ai fini di una trattativa con le rispettive regioni per ottenere un adeguamento dei limiti di costo. E’ pur vero che la norma prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il diritto d’uso dei cavidotti da parte degli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali, ma rimane comunque a carico del proprietario, nel momento della costruzione o della ristrutturazione, l’onere della predisposizione di sedi idonee e della selezione dei soggetti che ne usufruiranno.

b) Modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserendo tra gli interventi di urbanizzazione primaria i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

 

Art. 42.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici)

Contiene:

  • una serie di modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, per facilitare le fasi conclusive del processo di ricostruzione;
  • integrazioni dei finanziamenti destinati ai Comuni della provincia di Foggia, danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81;
  • la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro.

 

Art. 43.

(Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968)

Contiene una serie di disposizioni, per facilitare le fasi conclusive del processo di ricostruzione del Belice.

 

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Modifica come segue la normativa relativa alle Società di trasformazione urbana:

"1. All’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli immobili interessati dall’intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L’individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall’intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione".

 

Su alcune di queste nuove disposizioni ritorneremo con approfondimenti puntuali, anche sulla base delle esigenze di chiarimento che saranno espresse dagli Enti associati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

Allegati:
Testo della legge approvata il 17 luglio 2002 (stralci)