PROGRAMMAZIONE Enti pubblici economici OGGETTO
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La legge 14.11.2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del MIUR sono definite, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa, l’art. 144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388, ha disposto un ampliamento delle categorie dei soggetti abilitati a presentare richiesta, nonché un incremento delle risorse finanziarie, inizialmente pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, cui si sono aggiunti limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Il cofinanziamento previsto è pari al 50% del costo totale. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento. I soggetti beneficiari previsti dalle disposizioni di legge sono i seguenti: a) le regioni; b) le province autonome di Trento e di Bolzano; c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) le università statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000; e) le università non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate; f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; h) le cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; l) le fondazioni e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. Gli interventi che possono essere realizzati sono: A. Recupero: 1) abbattimento delle barriere architettoniche; 2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi; 3) manutenzione straordinaria; 4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento; B) Nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie; C) Acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto di edifici già adibiti a tale scopo. Con tre DM (DM n. 116 e 118 del 9 maggio 2001 e DM n. 65 del 22 aprile 2002, pubblicati nel supplemento alla GU n.117 del 21 maggio 2002), il MIUR completa gli adempimenti previsti dalla legge e fornisce gli strumenti attuativi per la realizzazione delle residenze per studenti previste dai provvedimenti citati. La prima scadenza per la presentazione delle domande è prevista a tre mesi dalla pubblicazione in GU del decreto 116, avvenuta il 21 maggio scorso, e quindi il 19 agosto prossimo. Gli istituti, che non figurano purtroppo fra i soggetti abilitati a presentare le domande, possono comunque svolgere un ruolo importante, stringendo accordi con il locale Ente per il Diritto allo Studio, cui possono:
Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
Allegati: Le norme tecniche e la modulistica allegata ai decreti sono disponibili in versione digitale e saranno trasmessi a quanti ne facciano richiesta una e-mail al seguente indirizzo: sacco@federcasa.it |