30pixwid.gif (821 byte)


Roma, 20 giugno 2002
CIRCOLARE N. 87
/2002

PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Decreti MIUR 9 maggio 2001 nn. 116 e 118, relativi a modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e alla definizione di standard minimi dimensionali.

 

 

La legge 14.11.2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del MIUR sono definite, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa, l’art. 144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388, ha disposto un ampliamento delle categorie dei soggetti abilitati a presentare richiesta, nonché un incremento delle risorse finanziarie, inizialmente pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, cui si sono aggiunti limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Il cofinanziamento previsto è pari al 50% del costo totale. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

I soggetti beneficiari previsti dalle disposizioni di legge sono i seguenti:

a) le regioni;

b) le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) le università statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000;

e) le università non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate;

f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

h) le cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

l) le fondazioni e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

Gli interventi che possono essere realizzati sono:

A. Recupero:

1) abbattimento delle barriere architettoniche;

2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;

3) manutenzione straordinaria;

4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;

B) Nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie;

C) Acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto di edifici già adibiti a tale scopo.

Con tre DM (DM n. 116 e 118 del 9 maggio 2001 e DM n. 65 del 22 aprile 2002, pubblicati nel supplemento alla GU n.117 del 21 maggio 2002), il MIUR completa gli adempimenti previsti dalla legge e fornisce gli strumenti attuativi per la realizzazione delle residenze per studenti previste dai provvedimenti citati.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è prevista a tre mesi dalla pubblicazione in GU del decreto 116, avvenuta il 21 maggio scorso, e quindi il 19 agosto prossimo.

Gli istituti, che non figurano purtroppo fra i soggetti abilitati a presentare le domande, possono comunque svolgere un ruolo importante, stringendo accordi con il locale Ente per il Diritto allo Studio, cui possono:

  • conferire edifici da adibire ad alloggi per studenti (può essere un modo per riconvertire minialloggi di dimensioni inadeguate alle esigenze di una famiglia…);
  • offrire un cofinanziamento attraverso l’uso di fondi della legge 560/93;
  • offrire la propria esperienza nel campo di progettazione, appalto e costruzione (candidandosi, dove vi siano le condizioni previste dalla legge, ad eseguire i lavori in concessione);
  • offrire la propria esperienza per la gestione degli alloggi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

 

Allegati:
DM 116/2002
DM 118/2002
DM 65/2002

Le norme tecniche e la modulistica allegata ai decreti sono disponibili in versione digitale e saranno trasmessi a quanti ne facciano richiesta una e-mail al seguente indirizzo: sacco@federcasa.it