FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
|
|
|
Sul supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge in oggetto riguardante la manovra finanziaria 2002 di seguito vengono illustrate e commentate separatamente, per permettere il più agile smistamento agli uffici interessati le norme fiscali e tecniche al fine di fornire gli indirizzi generali per consentire l’uniformità dei comportamenti da parte degli Enti associati. Si fa inoltre riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine a specifici argomenti. Si coglie l’occasione per preavvertire gli enti associati del successivo invio del commento riguardante l’art. 35 curato direttamente dalla Confservizi Cispel. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
FISCO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA Modificazioni alla disciplina dell’Irpef per le famiglie (art. 2 c. 1) Il comma 1 provvede a riscrivere completamente la lettera b) dell’art.12 del DPR 917/86 con effetti dal 1° gennaio 2002. In pratica, la nuova versione della disposizione di riferimento in materia di detrazioni per familiari a carico prevede:
Sospensione della riduzione delle aliquote Irpef (art.2 c. 7) Viene stabilito che il disposto dell’art.2 co.1 lett. c) della Legge 23 Dicembre 2000 n.388 per l’anno 2002 è sospeso: pertanto le aliquote Irpef per il 2002 rimangono le stesse di quelle in vigore per il 2001.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art.7) Viene previsto che per i terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002 può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato sulla base di una apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. Sul valore determinato dalla perizia giurata va applicata l’imposta sostitutiva del 4% da versare entro il 30 settembre 2002. L’imposta sostitutiva non si applica alla plusvalenza derivante dalla differenza tra costo originario e valore aggiornato, ma sull’intero nuovo valore di stima.
Soppressione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (art.8) L’articolo dispone la soppressione dell’INVIM qualora il presupposto impositivo dell’imposta si manifesti successivamente al 1° gennaio 2002. In pratica viene anticipata di un anno la soppressione dell’imposta che il D.Lgs. n.504/92 (istitutivo dell’ICI) stabiliva al 1° gennaio 2003.
Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali (art.9) Ristrutturazioni edilizie (commi 1 e 2) L’ agevolazione del 36% è prorogata a tutto il 31 dicembre 2002 con alcune novità rispetto alle norme vigenti per il 2001.
La detrazione dovrà però essere usufruita direttamente dall’acquirente e non dall’impresa costruttrice, nella misura del 25% del prezzo risultante dall’atto pubblico di compravendita, valendo, in ogni caso, il limite di 150 milioni.
Iva per manutenzioni (comma 3) Viene prorogata fino al 31 dicembre 2002 l’aliquota dell’Iva per le manutenzioni di fabbricati abitativi. Si tratta dell’ultimo slittamento, in quanto la direttiva del consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera all’aliquota agevolata solo per il triennio 2000-2002.
Tariffe catastali (comma 11) E’ previsto che il Ministro dell’economia, con proprio decreto, può fissare le nuove tariffe d’estimo, non solo al fine di attuare le decisioni adottate dalle commissioni censuarie, ma anche per tener conto di variazioni altro modo determinatesi. E’ previsto inoltre che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe, l’amministrazione finanziaria provvederà all’aggiornamento degli atti catastali inserendo le nuove rendite.
Contributo sugli atti giudiziari (comma 22) Vengono rinviate al 1° marzo 2002 le disposizioni dell’art.9 della Legge 388/2000 già rinviate al 1° gennaio 2002.
Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria (art.12 commi 1,2 e 3) La norma in commento ha riscritto l’art.2 del D.Lgs. n.546/92 inerente alla giurisdizione delle commissioni tributarie. L’oggetto della giurisdizione tributaria viene individuato in tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo del servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative e comunque erogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Viene in sostanza stabilito che sfuggono alla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA Trasformazione e soppressione di enti pubblici (art. 28 c. 1 e 7) Viene conferita al governo, una delega per emanare, entro il 30 giugno 2002, i dpr di individuazione degli Enti pubblici, delle amministrazioni, delle agenzie e degli altri organismi, ai quali non sono affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti pubblici. Nei suddetti dpr sarà prevista la scelta di trasformare tali agenzie, enti o autority, in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l’accorpamento con organismi che svolgono attività analoghe o complementari, o altrimenti la soppressione o messa in liquidazione sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. La norma prevede inoltre che ai fini fiscali, non sono rilevanti tutti gli atti connessi alla trasformazione o soppressione degli enti pubblici che gestiscono servizi diversi da quelli di tutela dei diritti di rilievo costituzionale e per i quali è stata verificata la loro più proficua erogazione al di fuori del settore pubblico.
Efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 29 c. 3) Viene disposto che ai trasferimenti di beni effettuati a favore di soggetti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza dalle pubbliche amministrazioni, al fine di ottenere economie di gestione, si applica il regime tributario agevolato delle sperimentazioni gestionali previsto dall’art.90 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Modifica all’art.45 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 (art. 61) La norma introduce un comma 3 bis all’art.45 della Legge sopraindicata che detta disposizioni in materia di cessione in proprietà di alloggi di erp appartenenti allo Stato e situati nella regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo comma annovera tra gli immobili che possono essere ceduti quelli ad uso non abitativo destinati, realizzati, assegnati o utilizzati per i profughi allorquando in essi si siano svolte o si svolgono attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Vanno inoltre ricompresi in tale categoria gli immobili anche quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità.
Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili (art. 76) Viene precisato che per l’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art.33 comma 3) Legge 23 dicembre 2000 n.388, per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, (imposta di registro dell’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni) non è necessario che l’acquirente disponga in precedenza di un altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
PROGRAMMAZIONE OGGETTO
Art. 11 (modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni) Il comma 1 prevede fra le attività delle fondazioni: assistenza agli anziani e sviluppo locale ed edilizia popolare locale. La portata di questa nuova norma è sicuramente da analizzare, in quanto può portare a due tipi di conseguenze: a. inserimento di nuovi soggetti nel mercato dell’edilizia sociale. Questi soggetti potrebbero entrare in concorrenza con gli Istituti, fruendo di agevolazioni finanziarie e di disponibilità economiche maggiori; se vista in collegamento con il successivo art. 28, la norma potrebbe anche portare alla parziale sostituzione degli Istituti da parte delle fondazioni; b. creazione di opportunità di collaborazione per forme di edilizia sociale autofinanziata (vedi esempio dell’ACER di Bologna). Dovendo le fondazioni investire il proprio capitale in uno dei settori scelti per la propria attività, le fondazioni potrebbero collaborare al finanziamento di interventi di edilizia sociale realizzati dagli Istituti. E’ interessante anche la possibilità acquisita dalle fondazioni di operare nel campo dell’assistenza agli anziani, in quanto potrebbe offrire la stessa opportunità di cooperazione nell’ambito del programma "alloggi per anziani" in attuazione della legge 21/2001.
Art. 27, comma 19 Prevede la possibilità di concedere in locazione a titolo oneroso, nelle more dell’attuazione del piano regolatore, gli immobili di proprietà pubblica vincolati a servizi o infrastrutture, anche per destinazioni diverse da quelle previste dal PRG.
Art. 47 (finanziamento di grandi opere e di altri interventi) – comma 10 La norma prevede la possibilità di utilizzare finanziamenti pari a 3 milioni di euro per il 2002 "per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell’obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all’articolo 1 della legge n. 396 del 1990." I soggetti pubblici interessati presentano le proprie proposte entro il 14 febbraio 2002.
Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali) E’ istituito un nuovo Fondo che finanzia il 50% delle spese di progettazione degli interventi infrastrutturali degli Enti locali. L’attuazione è demandata ad un emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Si ricorda che il precedente Fondo per la progettazione preliminare è stato utilizzato anche per un prefinanziamento della progettazione dei Contratti di Quartiere, cui hanno partecipato a fianco dei Comuni molti Istituti. Essendo prossima l’emanazione del nuovo bando per i CdQ, la misura potrebbe rivestire un qualche interesse per i nostri Enti.
Art. 68 (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) Rifinanzia il fondo in oggetto. Vedi le considerazioni espresse all’art. 54. |