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Roma, 27 febbraio 2001
CIRCOLARE N. 31/2001

GESTIONE PATRIMONIO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Antenne paraboliche per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive satellitari installate arbitrariamente su balconi, terrazze o giardini di alloggi in edifici di e.r.p.

 

 

Si ritiene utile trasmettere agli Enti Associati un interessante Parere reso dal Gruppo di Lavoro Gestione del Patrimonio di Federcasa in merito ad un argomento di interesse generale:

  • se sia possibile intervenire, e con quale strumento amministrativo per rimuovere antenne paraboliche per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive satellitari installate arbitrariamente su balconi, terrazze o giardini di alloggi in edifici di e.r.p., in alcuni casi di interesse storico ai sensi della vigente legislazione, da parte di assegnatari in locazione;
  • se e come sia possibile intervenire relativamente ad installazioni arbitrarie di impianti autonomi di riscaldamento da parte dell’assegnatario in locazione dell’alloggio di e.r.p..

 

Parere

  • In merito al primo quesito posto, si osserva che ai sensi dell’art. 397 del DPR 29.3.1973, n. 156, "i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso" (1° comma), con il solo limite che "le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi" (2° comma).

Viene, in buona sostanza evidenziato come il c.d. "diritto di antenna" sia configurabile come "diritto soggettivo autonomo ovvero come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 Costit.)" (Cass., sez. II, 6.11.1985, n. 5399, fra la tante).

Dal suo canto la giurisprudenza ha sempre ed univocamente interpretato la norma nel senso della massima estensibilità del concetto del diritto alla installazione dell’antenna da parte dell’occupante l’immobile, sia esso proprietario o inquilino, anche senza il consenso degli altri condomini o del proprietario dell’immobile e anche nel caso in cui tale installazione fosse vietata da delibera dell’assemblea condominiale o dal regolamento (V., fra le tante, Cass. Sez. II, 29.1.1993, n. 1139; Cass. Sez. II, 3.8.1990, n. 7825; Cass. Sez. II, 6.11.1985, n. 5399).

Lo stesso Tribunale di Milano, il quale ha riconosciuto che, comunque, all’esercizio di tale diritto il titolare può rinunziare in determinate situazioni, evidenzia che la rinunzia, per essere valida, deve consistere in "manifestazione di una libera e cosciente determinazione di volontà di disporre del proprio diritto e deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro in tal senso, non suscettibile di dare luogo ad incertezze": in tale ottica, non può considerarsi lecito un "divieto" imposto dal proprietario dell’immobile (Trib. Milano, 15.12.1997, in giust. Civ.I, 1724).

Per quanto riguarda più in particolare le antenne paraboliche per la ricezione dei programmi via satellite già da diverso tempo è stata chiarita la loro sostanziale equiparazione con la comune antenna televisiva (v., in merito, ad es. Pret. Roma 7.10.1987).

La stessa Legge n. 249/1997, all’art. 3, 13° c., peraltro riguardante gli immobili di nuova costruzione o quelli soggetti a ristutturazione generale successivamente all’1.1.1998, non impone l’obbligo di dotare gli immobili stessi di antenne collettive ("A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive").

La disposizione, pertanto, conferma gli orientamenti e le conclusioni più sopra evidenziati.

Per quanto riguarda, infine, la circostanza che in alcuni casi il fenomeno della installazione arbitraria è inerente ad alloggi di interesse storico ai sensi della vigente legislazione, si rileva che la presunta violazione delle specifiche disposizioni di tutela di tale patrimonio va segnalata, ai sensi del D.L.vo 29.10.1999, n. 490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali), alla competente autorità di vigilanza per i provvedimenti di propria competenza.

Rimane ferma, pertanto, l’essenzialità che può assumere in merito l’emanazione, da parte del Comune, ai sensi del citato art. 3. 13° c., L. n. 249/97, di apposito "regolamneto sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici".

Appare, infatti, francamente difficile invocare l’applicabilità del reato di cui all’art. 734, c.p. ("Distruzione o deturpamento di bellezze naturali") nella fattispecie ("Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità….") come invece è stato invocato e riconosciuto nella ipotesi di installazione di grandi antenne paraboliche di una emittente televisiva su un edificio del centro storico di un Comune (Cass. pen. Sez. III. 6.6.1990).

  • Diversa è la installazione abusiva di impianti autonomi di riscaldamento da parte dell’assegnatario in locazione.

In tale ipotesi, è evidente si possa intraprendere ogni azione per la rimozione dell’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Riferimenti normativi:

DPR. 29.3.1973, N. 156; L. 1997, N. 249; D. L.vo 29.10.1999 N. 490; L. N. 1089/1939.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass., Sez. II, 6.11.85, n. 5399; Cass., Sez. II, 29.1.93, n. 1139; Cass., Sez. II, 3.8.90 n. 7825; Trib. Milano 15.12.97; Pret. Roma 7.10.87; Cass. pen. Sez. III, 6.6.90.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi