Si
ritiene utile trasmettere agli Enti Associati un interessante Parere reso dal Gruppo di
Lavoro Gestione del Patrimonio di Federcasa in merito ad un argomento di interesse
generale:
Viene, in buona sostanza evidenziato come il c.d. "diritto di
antenna" sia configurabile come "diritto soggettivo autonomo ovvero come
facoltà compresa nel diritto primario allinformazione e diretta alla attuazione di
questo (art. 21 Costit.)" (Cass., sez. II, 6.11.1985, n. 5399, fra la tante).
Dal suo canto la giurisprudenza ha sempre ed univocamente interpretato
la norma nel senso della massima estensibilità del concetto del diritto alla
installazione dellantenna da parte delloccupante limmobile, sia esso
proprietario o inquilino, anche senza il consenso degli altri condomini o del proprietario
dellimmobile e anche nel caso in cui tale installazione fosse vietata da delibera
dellassemblea condominiale o dal regolamento (V., fra le tante, Cass. Sez. II,
29.1.1993, n. 1139; Cass. Sez. II, 3.8.1990, n. 7825; Cass. Sez. II, 6.11.1985, n. 5399).
Lo stesso Tribunale di Milano, il quale ha riconosciuto che, comunque,
allesercizio di tale diritto il titolare può rinunziare in determinate situazioni,
evidenzia che la rinunzia, per essere valida, deve consistere in "manifestazione di
una libera e cosciente determinazione di volontà di disporre del proprio diritto e deve
risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro in tal
senso, non suscettibile di dare luogo ad incertezze": in tale ottica, non può
considerarsi lecito un "divieto" imposto dal proprietario dellimmobile
(Trib. Milano, 15.12.1997, in giust. Civ.I, 1724).
Per quanto riguarda più in particolare le antenne paraboliche per la
ricezione dei programmi via satellite già da diverso tempo è stata chiarita la loro
sostanziale equiparazione con la comune antenna televisiva (v., in merito, ad es. Pret.
Roma 7.10.1987).
La stessa Legge n. 249/1997, allart. 3, 13° c., peraltro
riguardante gli immobili di nuova costruzione o quelli soggetti a ristutturazione generale
successivamente all1.1.1998, non impone lobbligo di dotare gli immobili stessi
di antenne collettive ("A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più
unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per
la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di
antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive").
La disposizione, pertanto, conferma gli orientamenti e le conclusioni
più sopra evidenziati.
Per quanto riguarda, infine, la circostanza che in alcuni casi il
fenomeno della installazione arbitraria è inerente ad alloggi di interesse storico ai
sensi della vigente legislazione, si rileva che la presunta violazione delle specifiche
disposizioni di tutela di tale patrimonio va segnalata, ai sensi del D.L.vo 29.10.1999, n.
490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali), alla
competente autorità di vigilanza per i provvedimenti di propria competenza.
Rimane ferma, pertanto, lessenzialità che può assumere in
merito lemanazione, da parte del Comune, ai sensi del citato art. 3. 13° c., L. n.
249/97, di apposito "regolamneto sullinstallazione degli apparati di ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la
salvaguardia degli aspetti paesaggistici".
Appare, infatti, francamente difficile invocare lapplicabilità
del reato di cui allart. 734, c.p. ("Distruzione o deturpamento di bellezze
naturali") nella fattispecie ("Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o
in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti
alla speciale protezione dellAutorità
.") come invece è stato invocato e
riconosciuto nella ipotesi di installazione di grandi antenne paraboliche di una emittente
televisiva su un edificio del centro storico di un Comune (Cass. pen. Sez. III. 6.6.1990).
In tale ipotesi, è evidente si possa intraprendere ogni azione per la
rimozione dellimpianto ed il ripristino dello stato dei luoghi.
DPR. 29.3.1973, N. 156; L. 1997, N. 249; D. L.vo 29.10.1999 N. 490; L.
N. 1089/1939.
Cass., Sez. II, 6.11.85, n. 5399; Cass., Sez. II, 29.1.93, n. 1139;
Cass., Sez. II, 3.8.90 n. 7825; Trib. Milano 15.12.97; Pret. Roma 7.10.87; Cass. pen. Sez.
III, 6.6.90.
Con i migliori saluti.
p. Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi