INFORMATICA Enti pubblici economici OGGETTO
|
|
| Si riporta di seguito il commento agli articoli n. 58, 59 e 107
della legge finanziaria (G.U. n. 302 del 29.12.2000) che riguardano il settore
informatico.
L'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ha previsto la possibilitą per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle dello Stato, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro per l'acquisto di beni e servizi a particolari condizioni di vantaggio, obbligandole ad utilizzare i parametri di qualitą e di prezzo contenuti in tali convenzioni relativamente a prodotti comparabili con quelli in esse indicate. L'art. 58 della finanziaria per il 2001 chiarisce che per p.a. si intendono tutte quelle elencate dall'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 e quindi anche gli IACP, comunque denominati, che siano tuttora in possesso della qualifica di enti non economici. La norma rinvia invece ad appositi regolamenti la definizione dei criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni anche attraverso strumenti elettronici e telematici e per lo svolgimento di gare tramite gli stessi mezzi.
Viene affidato al Ministero del Tesoro il compito di favorire le aggregazioni di enti al fine di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini e l'eventuale stipula di convenzioni a cui gli enti medesimi possono aderire volontariamente. Le convenzioni ed i prezzi delle singole categorie merceologiche sono pubblicate sul sito Internet del Ministero stesso, il quale ha anche il compito di promuovere le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate.
Viene costituito un fondo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l'informatizzazione della normativa vigente e facilitarne la ricerca da parte dei cittadini. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |