30pixwid.gif (821 byte)


Roma, 28 novembre 2000
CIRCOLARE N. 184/2000

INFORMATICA

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Segnalazione provvedimenti normativi

 

 

Si segnala agli enti associati l’emanazione dei seguenti provvedimenti normativi che riguardano direttamente il settore informatico:

  1. Provvedimenti in data 20.9.2000 del Garante per la protezione dei dati personali (G.U. n. 229 del 30.9.2000),
  2. con i quali si autorizza il trattamento dei dati sensibili in diversi casi; in particolare il provvedimento n. 5 al capo III si occupa esplicitamente dell’attività di elaborazione informatica.

  3. D.M. Lavoro 2.10.2000 (G.U. n. 244 del 2.10.2000)
  4. con il quale sono state approvate le linee guida per l’uso dei videoterminali e di cui si consiglia di trasmettere copia a tutti i dipendenti al fine di informarli sui corretti comportamenti da assumere.

    E’ altresì auspicabile che ogni ente assicuri la presenza di un referente in grado di risolvere i problemi legati all’uso del software e delle attrezzature informatiche. Il mancato rispetto di tali linee guida comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3 a 8 milioni.

  5. D.P.R. 18.8.2000, n. 308 (G.U. 254 del 30.10.2000)
  6. che regolamenta l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.

    Le disposizioni interessano tutti i pubblici ufficiali che rogano simili atti e quindi anche gli ufficiali roganti degli enti; per la loro operatività occorre tuttavia attendere l’emanazione dell’apposito decreto indicante le modalità tecniche e le date di attivazione del servizio.

  7. Legge 3.11.2000, n. 325 (G.U. n. 262 del 9.11.2000)
  8. contenente disposizioni per l’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento di dati personali a norma dell’art. 15 della legge n. 675/1996 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 28.7.1999, n. 318, secondo cui, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, gli interessati avrebbero dovuto attuare le misure di sicurezza previste. La legge in esame sposta al 31 dicembre prossimo il termine previsto dal regolamento, a condizione tuttavia che gli interessati redigano un documento indicando le particolari esigenze tecniche ed organizzative che rendono necessario avvalersi di tale più ampio termine.
    Il documento deve essere redatto entro il 10 dicembre prossimo con atto avente data certa e deve esporre sinteticamente:

    1. gli accorgimenti da adottare o già adottati e le singole fasi in cui il programma di adeguamento è ripartito;
    2. le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza.

Il documento deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

In caso di inosservanza di tali prescrizioni viene meno la possibilità di avvalersi della proroga, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 36 della legge n. 675/1996, consistenti nella reclusione fino ad un anno, aumentata fino a 2 anni nel caso in cui dal fatto derivi nocumento.
La pena della reclusione fino ad un anno è prevista anche nel caso in cui l’omissione dell’adozione delle misure di sicurezza avvenga non volontariamente, ma per semplice negligenza (delitto colposo).

In merito alla data certa si ricorda che essa si presume tale per tutti gli atti pubblici, le scritture private autenticate, le scritture sottoposte a registrazione o in casi equipollenti, per esempio il timbro postale apposto sul documento.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi