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Roma, 3 novembre 2000
CIRCOLARE N. 172/2000

ISTITUZIONI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Sentenza della Corte Costituzionale n. 292/2000 sulla Illegittimità costituzionale dell’art. 33, D.L.vo n. 80/1998 – Legge 21.7.2000, n. 205.

 

 

Con gli articoli 33 e 35 del D.L.vo 31.3.1998 n. 80, era stata data, come è noto, attuazione alla delega contenuta nell’art. 11, 4° comma, lett. g) ultima parte della legge 15.3.1997, n. 59 in tema di devoluzione della giurisdizione del Giudice Amministrativo dalle controversie "aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia urbanistica e di servizi pubblici".

La portata totalmente innovativa delle disposizioni è stata compromessa dalle Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 292 dell’11-17.7.2000, ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 33, commi 1,2, 3 del Decreto Legislativo n. 80, in quanto il Governo era andato oltre la delega conferitagli dalla Legge n. 59, con ciò violando gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Di fatto, però, la sentenza non ha prodotto effetti in quanto il Parlamento in tempi brevissimi, ha provveduto, con l’art. 7 della Legge 21.7.2000, n. 205 ("Disposizioni in materia di giustizia amministrativa") ad introdurre con la sostituzione dei vecchi i nuovi testi degli articoli 33, 34, 35 del D.L.vo n. 80, con ciò avviando due gravi conseguenze che sarebbero scaturite dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Nel riportare il disposto dell’articolo 7 della Legge 205/2000 si evidenzia che i testi degli articoli sono identici a quelli sostituiti per quanto riguarda i settori più interessanti l’attività degli Enti associati.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

 

Allegato:
Art. 7, Legge 205/2000