ISTITUZIONI Enti pubblici economici OGGETTO
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Con gli articoli 33 e 35 del D.L.vo 31.3.1998 n. 80, era stata data, come è noto, attuazione alla delega contenuta nellart. 11, 4° comma, lett. g) ultima parte della legge 15.3.1997, n. 59 in tema di devoluzione della giurisdizione del Giudice Amministrativo dalle controversie "aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia urbanistica e di servizi pubblici". La portata totalmente innovativa delle disposizioni è stata compromessa dalle Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 292 dell11-17.7.2000, ha dichiarato la incostituzionalità dellart. 33, commi 1,2, 3 del Decreto Legislativo n. 80, in quanto il Governo era andato oltre la delega conferitagli dalla Legge n. 59, con ciò violando gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Di fatto, però, la sentenza non ha prodotto effetti in quanto il Parlamento in tempi brevissimi, ha provveduto, con lart. 7 della Legge 21.7.2000, n. 205 ("Disposizioni in materia di giustizia amministrativa") ad introdurre con la sostituzione dei vecchi i nuovi testi degli articoli 33, 34, 35 del D.L.vo n. 80, con ciò avviando due gravi conseguenze che sarebbero scaturite dalla sentenza della Corte Costituzionale. Nel riportare il disposto dellarticolo 7 della Legge 205/2000 si evidenzia che i testi degli articoli sono identici a quelli sostituiti per quanto riguarda i settori più interessanti lattività degli Enti associati. Cordiali saluti. Il Direttore Generale
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