PERSONALE Enti pubblici economici
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A partire dalla entrata in vigore del CCNL in oggetto, in alcuni enti associati, si è posto il problema della esatta applicazione delle disposizioni concernenti la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. La questione trae origine dalla formulazione del comma 1, lett. a), art. 26 del CCNL in oggetto, che a decorrere dallanno 1999 prevede, quale prima componente delle risorse da utilizzare a tal fine, limporto destinato al medesimo scopo per lanno 1998. Considerato il tenore letterale di tale disposizione e tenuto conto che già nellanno 1998 somme derivanti da "specifiche disposizioni di legge" (L.109/94 e DPR 1578/33) possono essere state erogate a titolo di retribuzione di risultato, (art. 37, comma 1, lett. e) ed art. 44, comma 2 del CCNL 1994-97) ci si è chiesti se le stesse somme debbano essere di nuovo conteggiate anche per il 1999. Ovviamente in aggiunta alle nuove somme che, al medesimo titolo, debbano essere eventualmente computate per lo stesso anno 1999, ai sensi della lett. e) dello stesso comma 1, art. 26 del nuovo CCNL. Una lettura in questo senso delle norme contrattuali è stata proposta anche da alcuni interventi, in occasione del Seminario sul CCNL in argomento svoltosi presso Federcasa il 7 aprile scorso. In quella sede lARAN, autorevolmente rappresentata dal Dr. Domenico Di Cocco e dal Dr. Antonio Naddeo, ne ha però decisamente negato il fondamento, ricordando innanzitutto che la questione si deve ormai porre nei termini strettamente privatistici dell"interpretazione del contratto" (art. 1362 e seguenti del Codice Civile). Il Contratto deve dunque essere interpretato in "buona fede", secondo "la comune intenzione delle parti" e senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ecc. Tenuto presente ciò, non si può convenire sulla inaccoglibilità della interpretazione sopra accennata, al di là del tenore letterale del comma 1, lett. a, dellart. 26, se solo si considerano le incongrue ed illegittime conseguenze cui darebbe luogo. Le amministrazioni si troverebbero infatti a dover mettere indebitamente a disposizione una seconda volta, per lanno 1999, somme già erogate nellanno precedente, che in quellanno avevano tratto causa e copertura di spesa da ben precise disposizioni: una percentuale dellimporto posto a base di gara, a valere sui relativi stanziamenti, nel caso della L. 109/94; gli onorari liquidati dal giudice per quanto riguarda i professionisti legali. Laltra faccia della medesima argomentazione riguarda il titolo a percepire le somme di cui trattasi, che, per lanno 1999, certo non si può rinvenire né in capo a chi ne ha beneficiato nel 1998 né, trattandosi di somme vincolate nella destinazione, in capo ad altri dipendenti che non hanno concorso a produrle. Sebbene la questione sia stata qui considerata in relazione al CCNL dellarea dirigenziale, le considerazioni e le conclusioni di cui sopra valgono, ovviamente, anche per il restante personale, il cui Contratto consente le medesime perplessità. Non è forse pleonastico, allora, chiedersi perché le formulazioni contrattuali abbiano potuto farle nascere. Il motivo, ad avviso di questa Federazione, sta nella scelta contrattuale, peraltro condivisibile, di ricomprendere (quanto a titolo di erogazione) i compensi di cui trattasi nella normale struttura retributiva, coacervando impropriamente le risorse per la loro erogazione con quelle derivanti da altri cespiti. Tuttavia la particolare natura di tali compensi ed il loro inscindibile legame con i soggetti e con le attività da cui originano non poteva essere disattesa ed ha portato a dover descrivere una complessa "partita di giro" al fine di ripristinare la necessaria biunivoca corrispondenza tra le specifiche risorse ed i legittimi percettori dei corrispondenti compensi. Da ciò sono derivate obiettive difficoltà di stesura dei testi contrattuali (non sempre risolte nel modo più felice) e difficoltà interpretative superabili soltanto ove si guardi, con "correttezza e buona fede", più che alla lettera delle norme contrattuali alla volontà delle parti, oltre che allevidente impossibilità di prevedere la reiterazione di spese e di corrispettivi per prestazioni esauritesi (e debitamente compensate) in anni precedenti. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |