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SCHEMA DI DELIBERA PER LAFFIDAMENTO A FEDERCASA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.
Il Consiglio (o altro organo competente)
d e l i b e r a
ALLEGATO "A" CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO A FEDERCASA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Tra Federcasa Servizi s.r.l., con sede in Roma, Via Cavour, n. 179/A , iscritta presso la Camera di Commercio di Roma al n. 690018 del Registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA n. 03669671004, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Marco Giardini, domiciliato per la carica come sopra, di seguito indicata come "Fornitore", da una parte, anche in nome e per conto di Connect Informatica s.r.l. con sede in Roma, Via ____ n. ____ e la Azienda/Ente ____________, con sede in _____, via ___, n. _____, codice fiscale n. ______, partita IVA n. ___________, in persona di _____________, in qualità di __________, domiciliato per la carica come sopra, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. ____ del __________ , di seguito indicata come il "Cliente", dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1 - Forma oggetto della presente convenzione la fornitura del servizio di elaborazione e trasmissione telematica al Ministero delle Finanze dei dati relativi alla registrazione dei contratti di locazione del Cliente, mediante l'utilizzo dei servizi e dei programmi predisposti dal Fornitore ed identificati al successivo art. 3. (per gli enti che non hanno laccesso allAnagrafe tributaria) 2 Avendo il Cliente aderito alla presente convenzione entro il 30 settembre 2000, al servizio di cui al precedente comma 1 viene aggiunto, in via completamente gratuita, anche quello di accesso alle banche dati dellAnagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, che viene disciplinato con separato accordo. (per gli enti che hanno già laccesso allAnagrafe tributaria) 2 - Avendo il Cliente aderito alla presente convenzione entro il 30 settembre 2000, il Fornitore si impegna a fornire anche quello di accesso alle banche dati dellAnagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, disciplinato da apposita convenzione stipulata il ________ tra le parti, la quale rimane completamente inalterata in tutti i suoi contenuti, ad eccezione del fatto che tale accesso sarà dora in poi erogato dal Fornitore a titolo completamente gratuito.
ART. 2 MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1 - Il Cliente utilizzerà, tramite personale di sua fiducia e di cui sarà esclusivamente responsabile, nonché presso i propri uffici, personal computer dotati di sistema operativo Windows 9x/NT/2000 ed Internet Explorer 5.0 superiore, che, collegati tramite linee telefoniche o dedicate alla rete Internet, gli consentiranno l'elaborazione dei dati occorrenti per la registrazione telematica dei contratti di locazione mediante l'utilizzo delle procedure standard del Fornitore definite e descritte al successivo art. 3, in conformità alle vigenti disposizioni normative. 2 - Il Fornitore consentirà al Cliente il collegamento, tramite Internet, al proprio server delle apparecchiature sopra indicate mettendo a disposizione tutti i macchinari e dispositivi occorrenti, ad eccezione di quanto installato all'esterno degli uffici del Fornitore medesimo (modem, linee telefoniche, ecc.). 3 - Il Cliente renderà disponibile a proprie spese quanto necessario per il collegamento dei suoi uffici alla rete Internet. 4 E compreso l'addestramento all'uso del servizio, per la durata di circa 4 ore e presso la sede del Fornitore, del personale che il Cliente indicherà. 5 - Il servizio comprende qualsiasi elaborazione che il Cliente intenda effettuare durante i giorni lavorativi e durante il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 19,00. 6 - Sarà facoltà del Fornitore concedere, su richiesta, eventuali recuperi di attività al di fuori degli orari contrattualmente previsti. 7 Il Cliente non può trasferibile il servizio, in tutto o in parte, a terzi, concederlo in locazione o leasing, senza il consenso scritto del Fornitore.
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE. 1 Il servizio comprende:
2 Il servizio non comprende la messa disposizione del codice del software, nonché leventuale configurazione dei computer e delle rispettive periferiche presso il Cliente, occorrenti per il funzionamento del servizio.
ART. 4 GARANZIE E RESPONSABILITÀ 1 - Il Fornitore garantisce la puntuale e corretta esecuzione del servizio, relativamente ai dati trasmessi dal Cliente entro 10 giorni dalla stipula di ogni contratto di locazione, restando pertanto sollevato da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tale termine, nonché per eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, nel caso di suoi errori, sarà tenuto alla sola rielaborazione dei dati. 2 - Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in suo possesso, di adottare i livelli minimi di sicurezza richiesti e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, se non per adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. 3 - Il Fornitore si impegna ad operare nel rispetto di eventuali norme particolari di riservatezza o sicurezza purché richieste per iscritto dal Cliente ed espressamente accettate. 4 - Il Fornitore è altresì sollevato da ogni responsabilità di qualsiasi natura inerente i dati forniti dal Cliente, il quale si assume l'onere di verificare la correttezza degli elaborati ottenuti. 5 Il Cliente riconosce che il software fornito è protetto dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale e che tutti i diritti non espressamente a lui garantiti sono riservati al Fornitore. 6 Il Cliente si impegna altresì a rispettare le prescrizioni adottate dal Fornitore a tutela della sicurezza della trasmissione e conservazione dei dati.
ART. 5 CANONE 1 - Il canone del servizio è definito in base al patrimonio gestito dal Cliente, così come risultante a Federcasa per la determinazione delle quote associative, secondo le seguenti fasce:
2. Pertanto detto canone viene stabilito in lire ________ annuali oltre IVA, da corrispondersi in due rate semestrali di pari importo, con le modalità di cui allart. 6. 3 - Tale canone sarà aumentato o diminuito ogni anno, in caso di variazione del patrimonio tale da comportare il passaggio a diversa fascia. 4 - Il servizio di norma non richiede materiale di consumo, spese di trasporto, servizi accessori, ecc.; nel caso in cui, per soddisfare specifiche esigenze del Cliente, occorresse provvedere alla fornitura di tale materiale o di servizi accessori diversi da quelli di cui al precedente art. 3, essi saranno fatturati al loro costo.
ART. 6 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 1 - Il canone verrà fatturato anticipatamente ogni sei mesi e il pagamento avverrà tramite bonifico sul c.c. bancario n. 12507.13 intestato al Fornitore ed in essere con il Monte dei Paschi di Siena, ag. n. 4 di Roma, Vi a Napoleone III n. 2 (CAB 03204 - ABI 01030) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 2 - Nel caso di ritardo dei pagamenti, sarà facoltà del Fornitore sospendere il servizio con effetto immediato, senza che ciò pregiudichi ulteriori azioni per il recupero del credito, né autorizzi il recesso da parte del Cliente. 3 - Il fornitore avrà altresì la facoltà di maggiorare i canoni scaduti di un interesse di mora pari al vigente tasso effettivo globale medio, compresa la commissione di massimo scoperto, fissato dal Ministero del Tesoro per gli anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, ai sensi della legge 7.3.1996, n. 108, in relazione allimporto non corrisposto.
ART. 7 PROCEDURE PERSONALIZZATE 1 - La realizzazione di procedure personalizzate, diverse da quelle descritte al precedente art. 3, che dovessero essere predisposte dal Fornitore appositamente per il Cliente saranno oggetto di separata convenzione. 2 - Tali realizzazioni verranno effettuate entro scadenze definite di comune accordo o compatibilmente con i tempi necessari per il loro approntamento.
ART. 8 DURATA 1 - La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione ed avrà durata di tre anni; allo scadere di tale termine si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo equivalente se non sarà stata disdetta da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata, che dovrà pervenire allaltra almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 9 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 1 - In caso di morosità dei pagamenti il Fornitore potrà rescindere il contratto con effetto immediato, senza che ciò pregiudichi qualsivoglia azione per il recupero del credito. 2 La convenzione si intenderà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui il Cliente o il Fornitore cessi l'attività, o nel caso in cui a carico di una delle due parti sopravvenga dichiarazione di fallimento ovvero apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, liquidazione amministrativa o di altro procedimento analogo.
ART. 10 CONTROVERSIE 1 - Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di Roma che nominerà altresì anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non abbia provveduto nei termini. 2 - Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
ART. 11 CLAUSOLE FINALI 1 - La presente convenzione esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi del Cliente e del Fornitore per quanto riguarda l'oggetto del contratto stesso. 2 - È pertanto da intendersi annullata e privata di effetto ogni eventuale precedente e diversa pattuizione scritta o orale fra le parti. 3 - Eventuali tolleranze, anche reiterate e prolungate, a violazioni e inottemperanze a clausole della presente convenzione non costituiranno precedente e non potranno menomare la validità ed efficacia sia della clausole non osservate sia di tutte le restanti. 4 - Ogni modificazione delle condizioni e dei termini della presente convenzione richiede forma scritta a pena di nullità. 5 La presente convenzione è soggetta ad IVA che, insieme alle eventuali spese ed imposte relative sono a carico del Cliente.
(luogo e data) FEDERCASA SERVIZI S.R.L. ENTE/AZIENDA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente le condizioni e pattuizioni contenute negli artt. 4 (Garanzie e responsabilità), 6 (Fatturazione e termini di pagamento), 8 (Durata), 9 (Risoluzione della convenzione) e 10 (Controversie).
ENTE/AZIENDA |
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