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Roma, 28 aprile 2000
CIRCOLARE N. 88/2000

PERSONALE

Enti economici
Enti non economici


OGGETTO
Rapporti di lavoro a tempo parziale – La nuova disciplina del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000)

 

 

Il Decreto Legislativo in oggetto – attuativo di una direttiva comunitaria relativa ad un accordo-quadro concluso a tale livello – è venuto a dare disciplina organica ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il provvedimento riguarda la generalità degli Enti associati in quanto, per espressa previsione del suo art. 10, risulta applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con la sola esclusione di alcune disposizioni particolari, specificate dallo stesso art. 10.

Di fatto il D.Lgs. 61, più che innovare, si innesta, completandolo, sul quadro normativo preesistente, essenzialmente costituito:

  • per gli IACP (comunque denominati, ma tuttora inclusi nel campo di applicazione del D.Lgs. 29/93 in quanto "enti pubblici non economici") dall’art. 15 del CCNL EE.LL. 1994/97 e dalle disposizioni che, a partire dalla finanziaria ’97 (L. 662/96), hanno fortemente incentivato il part-time nel pubblico impiego;
  • per gli Enti associati che applicano il CCNL Federcasa 9.7.1998, dalle disposizioni dettate dall’art. 20 del predetto Contratto.

 

Quanto agli aspetti innovativi appaiono rilevanti:

  • la rimozione del divieto di prestazioni di lavoro straordinario (che ora, per i lavoratori a part-time, prende il nome di "lavoro supplementare")
  • la possibilità di effettuare le assunzioni a termine, ex L. 230/62, con rapporto a tempo parziale.

 

Si rileva inoltre che non poche disposizioni del D.Lgs 61, pur immediatamente applicabili, demandano alla contrattazione collettiva la definizione di norme integrative ed applicative. In tal senso il decreto legislativo si pone in gran parte come "normativa quadro" per le prossime tornate contrattuali.

Una sintetica ricognizione dei dodici articoli del decreto porta ad evidenziare quanto segue:

 

Art. 1: Definizioni

  • definisce la nozione di tempo pieno "orizzontale" e "verticale";

  • affida alla contrattazione collettiva la disciplina di forme combinate delle due suddette modalità;

  • introduce e definisce l’istituto del "lavoro supplementare";

  • consente il tempo parziale nelle assunzioni ex L. 230/62.

 

Art. 2: Contratti a tempo parziale

  • definisce forma e contenuti del contratto, nonché gli obblighi di comunicazione che gravano sul datore di lavoro;

  • riserva ai contratti collettivi la possibilità di inserire clausole difformi in relazione ad aspetti di "elasticità" della collocazione temporale della prestazione;

 

Art. 3: Modalità di svolgimento del rapporto

  • regolamenta il "lavoro supplementare" che, in attesa delle discipline contrattuali, è consentito nella misura massima del 10% dell’orario di lavoro;

  • affida ai contratti collettivi la possibilità di prevedere il potere del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo consenso del lavoratore prestato con "atto scritto";

  • prevede casi e modalità per il recesso ("denuncia") dal patto scritto da parte del lavoratore;

  • delimita ai soli rapporti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato l’applicabilità dei suddetti istituti del "lavoro supplementare" e delle "clausole elastiche" circa la collocazione temporale della prestazione. E’ tuttavia consentito ai contratti collettivi estenderla ai contratti a tempo determinato.

 

Art. 4: Principio di non discriminazione

  • specifica i contenuti del principio di non discriminazione dal punto di vista normativo, economico e delle libertà sindacali;

  • sotto l’aspetto economico i contratti, individuali e collettivi, possono prevedere una retribuzione più che proporzionale alla prestazione svolta.

 

Art. 5: Tutela ed incentivazione del tempo parziale

  • stabilisce obblighi del datore di lavoro di lavoro in occasione di nuove assunzioni o trasformazioni a tempo parziale di rapporti preesistenti;

  • l’aspetto incentivante, limitato ai soli datori di lavori privati ed agli enti pubblici economici, consiste nella possibilità di accedere ai benefici contributivi di cui all’art. 7 del D.L. 299/94.

 

Art. 6: Computo dei lavoratori a tempo parziale

  • ai fini della "consistenza dell’organico" si computano in proporzione all’orario svolto;

  • ai soli fini della "attività sindacale" (titolo III della L. 300/70) si computano come unità intere, indipendentemente dall’orario.

 

Art. 7: (Riguarda esclusivamente il settore agricolo)

 

Art. 8: Sanzioni

  • riguarda gli effetti e le conseguenze della mancanza o della indeterminatezza del contratto scritto, nonché di altre omissioni del datore di lavoro.

  • l’articolo non si applica alle pubbliche amministrazioni

 

Art. 9: Disciplina previdenziale

  • vi si stabiliscono i criteri di determinazione della retribuzione contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi;

  • gli assegni per il nucleo familiare spettano in misura intera per prestazioni lavorative di almeno 24 ore settimanali e proporzionalmente alle giornate lavorative in caso contrario;

 

Art. 10: Amministrazioni pubbliche

  • il D.Lgs. si applica anche alle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, dall’art. 5, commi 2 e 4, e dall’art. 8;

  • restano comunque in vigore le disposizioni a partire dalla L. 662/96 (espressamente richiamate e riportate nelle "note").

 

Art. 11: Abrogazioni

  • concerne abrogazioni che non incidono sostanzialmente sulla materia.

 

Art. 12: verifica

  • prevede una verifica degli effetti del decreto, da effettuarsi con le parti sociali, entro il 31 dicembre 2000.

 

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi