Il
Decreto Legislativo in oggetto attuativo di una direttiva comunitaria relativa ad
un accordo-quadro concluso a tale livello è venuto a dare disciplina organica ai
rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il provvedimento riguarda la generalità degli Enti associati in quanto,
per espressa previsione del suo art. 10, risulta applicabile anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con la sola esclusione di alcune
disposizioni particolari, specificate dallo stesso art. 10.
Di fatto il D.Lgs. 61, più che innovare, si innesta, completandolo, sul
quadro normativo preesistente, essenzialmente costituito:
- per gli IACP (comunque denominati, ma tuttora inclusi nel campo di applicazione del
D.Lgs. 29/93 in quanto "enti pubblici non economici") dallart. 15 del CCNL
EE.LL. 1994/97 e dalle disposizioni che, a partire dalla finanziaria 97 (L. 662/96),
hanno fortemente incentivato il part-time nel pubblico impiego;
- per gli Enti associati che applicano il CCNL Federcasa 9.7.1998, dalle disposizioni
dettate dallart. 20 del predetto Contratto.
Quanto agli aspetti innovativi appaiono rilevanti:
- la rimozione del divieto di prestazioni di lavoro straordinario (che ora, per i
lavoratori a part-time, prende il nome di "lavoro supplementare")
- la possibilità di effettuare le assunzioni a termine, ex L. 230/62, con rapporto a
tempo parziale.
Si rileva inoltre che non poche disposizioni del D.Lgs 61, pur
immediatamente applicabili, demandano alla contrattazione collettiva la definizione di
norme integrative ed applicative. In tal senso il decreto legislativo si pone in gran
parte come "normativa quadro" per le prossime tornate contrattuali.
Una sintetica ricognizione dei dodici articoli del decreto porta ad
evidenziare quanto segue:
Art. 1: Definizioni
definisce la nozione di tempo pieno "orizzontale" e
"verticale";
affida alla contrattazione collettiva la disciplina di forme combinate
delle due suddette modalità;
introduce e definisce listituto del "lavoro
supplementare";
consente il tempo parziale nelle assunzioni ex L. 230/62.
Art. 2: Contratti a tempo parziale
definisce forma e contenuti del contratto, nonché gli obblighi di
comunicazione che gravano sul datore di lavoro;
riserva ai contratti collettivi la possibilità di inserire clausole
difformi in relazione ad aspetti di "elasticità" della collocazione temporale
della prestazione;
Art. 3: Modalità di svolgimento del rapporto
regolamenta il "lavoro supplementare" che, in attesa delle
discipline contrattuali, è consentito nella misura massima del 10% dellorario di
lavoro;
affida ai contratti collettivi la possibilità di prevedere il potere
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa,
previo consenso del lavoratore prestato con "atto scritto";
prevede casi e modalità per il recesso ("denuncia") dal patto
scritto da parte del lavoratore;
delimita ai soli rapporti a tempo parziale con contratto a tempo
indeterminato lapplicabilità dei suddetti istituti del "lavoro
supplementare" e delle "clausole elastiche" circa la collocazione temporale
della prestazione. E tuttavia consentito ai contratti collettivi estenderla ai
contratti a tempo determinato.
Art. 4: Principio di non discriminazione
specifica i contenuti del principio di non discriminazione dal punto di
vista normativo, economico e delle libertà sindacali;
sotto laspetto economico i contratti, individuali e collettivi,
possono prevedere una retribuzione più che proporzionale alla prestazione svolta.
Art. 5: Tutela ed incentivazione del tempo parziale
stabilisce obblighi del datore di lavoro di lavoro in occasione di nuove
assunzioni o trasformazioni a tempo parziale di rapporti preesistenti;
laspetto incentivante, limitato ai soli datori di lavori
privati ed agli enti pubblici economici, consiste nella possibilità di accedere ai
benefici contributivi di cui allart. 7 del D.L. 299/94.
Art. 6: Computo dei lavoratori a tempo parziale
ai fini della "consistenza dellorganico" si computano in
proporzione allorario svolto;
ai soli fini della "attività sindacale" (titolo III della L.
300/70) si computano come unità intere, indipendentemente dallorario.
Art. 7: (Riguarda esclusivamente il settore agricolo)
Art. 8: Sanzioni
Art. 9: Disciplina previdenziale
vi si stabiliscono i criteri di determinazione della retribuzione
contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi;
gli assegni per il nucleo familiare spettano in misura intera per
prestazioni lavorative di almeno 24 ore settimanali e proporzionalmente alle giornate
lavorative in caso contrario;
Art. 10: Amministrazioni pubbliche
il D.Lgs. si applica anche alle pubbliche amministrazioni, ad eccezione
di quanto previsto dallart. 2, comma 1, dallart. 5, commi 2 e 4, e
dallart. 8;
Art. 11: Abrogazioni
Art. 12: verifica
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi