PERSONALE Enti economici
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| La nuova legge, entrata in vigore da alcuni giorni, prende le mosse
dalla direttiva n.96/34/Ce in base alla quale gli stati membri sono chiamati a uniformare
la loro legislazione stabilendo prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione
fra le esigenze professionali e familiari.
Maternità e Paternità Lart.3 della norma, come prima cosa, stabilisce che il diritto allastensione dal lavoro è riconosciuto anche se laltro genitore non ne ha diritto, ma soprattutto stabilisce che il periodo di astensione facoltativa per maternità può essere usufruito fino al compimento dellottavo anno del bambino (prima era allinterno del primo anno). Complessivamente lastensione facoltativa dei due genitori non può superare i 10 mesi, fatto salvo il caso del padre che usufruisca di un periodo più lungo di tre mesi per cui il limite complessivo dei due genitori sale a 11. La madre, come prima, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può usufruire di un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi di astensione facoltativa. La stessa cosa è concessa al padre, ma nel caso visto prima in cui superi i 3 mesi continuativi di astensione, il limite diventa di 7 mesi. Se vi è un solo genitore questi può usufruire di tutti i 10 mesi. I periodi di astensione facoltativa debbono essere comunicati al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo e sono utili per lanzianità di servizio ma non per ferie e tredicesima. Nel caso di retribuzione al 30% nei primi tre anni del bambino vi è la copertura previdenziale figurativa. Nel restante periodo la copertura previdenziale figurativa è limitata al 200% dellassegno sociale, con facoltà di integrazione da parte dellinteressato. Per quanto riguarda lastensione facoltativa post-partum i primi 6 mesi vengono retribuiti come prima nel caso vengano fruiti entro i primi tre anni di vita del bambino (prima era solo entro il primo anno). Per i periodi successivi ai primi 6 mesi, oppure decorsi i primi tre anni del bambino non vi è alcuna retribuzione, ma vi è la corresponsione di unindennità pari al 30% della retribuzione nel solo caso in cui il reddito individuale del fruitore sia inferiore a 2,5 volte limporto del trattamento minimo di pensione a carico dellassicurazione generale obbligatoria. Per il 1999 tale importo è 9.223.890 per cui il limite di reddito entro cui viene corrisposta lindennità è pari a Lire 23.059.725. Per il 2000 sono previsti 720.900 mensile, annuale Lire 9.371.700, massimale (x2,5) Lire 23.429.250. Anche in questo caso vi è una copertura figurativa però pari al 200% dellassegno sociale, con possibilità di integrazione a carico dellinteressato. Per il 2000 la previsione è Lire 643.600 mensili, annuale Lire 8.366.800, per cui la copertura è fino a Lire 16.733.600. A differenza di quanto avveniva prima è prevista la possibilità, nel caso di malattie del bambino fra i tre e gli otto anni, per uno solo dei due genitori per ogni evento, di assentarsi dal servizio fino ad massimo di 5 giorni in un anno ciascuno. Spetta al dipendente dimostrare quindi con apposito certificato la malattia del bambino e con autocertificazione la presenza dellaltro genitore al lavoro. Il ricovero ospedaliero del bambino diventa causa di interruzione delle ferie. Circa le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni nulla è cambiato rispetto a prima. I periodi di astensione per malattie del bambino fino a tre anni sono coperti da contribuzione figurativa, fra 3 e 8 anni non sono retribuiti ma vengono coperti da contribuzione figurativa pari al 200% dellassegno sociale. E inoltre previsto che in caso di parto plurimo le ore di allattamento siano raddoppiate ed eventualmente utilizzate anche dal padre. Le disposizioni di questo articolo 3 sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Se il bambino ha, allatto dellingresso in famiglia, unetà compresa fra i 6 e i 12 anni il diritto può essere esercitato nei primi tre anni dopo lingresso. Lart.11 della legge inserisce in un testo normativo quanto già sancito anche dalla Corte Costituzionale, e cioè nel caso di parto prematuro i giorni non goduti di aspettativa obbligatoria prima del parto vengono aggiunti dopo il parto, in modo da usufruire dei complessivi 5 mesi. Lart.12 prevede la possibilità di astenersi dal lavoro solo un mese prima del parto, per poi godere degli altri 4 successivamente, semprechè tale scelta del dipendente sia convalidata dal medico competente aziendale e dallo specialista del SSN. Lart.13 concede al padre lavoratore lastensione obbligatoria nei tre mesi successivi al parto nel caso di: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo. Come per la madre gli è riconosciuta con le stesse modalità lindennità di maternità. Al padre è inoltre riconosciuto il diritto a non essere licenziati nel periodo che va dallinizio della gestazione fino al compimento del primo anno del bambino. Al padre è riconosciuto listituto dellallattamento nel caso di affido dei figli, in alternativa alla madre e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Lart.17 sancisce il diritto del dipendente che ha usufruito di questi periodi di astensione dal lavoro alla conservazione del posto, al rientro nella stessa unità produttiva e alla conservazione delle mansioni da ultimo svolte o equivalenti. Lart.10 prevede che lassunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa, possa avvenire anche con un anticipo fino ad un mese. In tal modo si permette un periodo di compresenza dei due lavoratori utile alla funzionalità dellufficio, di fatto vietato precedentemente. Da ultimo occorre osservare che per eventi verificatisi dopo lentrata in vigore della legge (28.3.2000) ed entro i limiti temporali previsti, è possibile per il lavoratore richiedere la fruizione di periodi di assenza non fruiti.
Lutti Lart.4 della legge prevede, in aggiunta a quanto già previsto dai nostri CCNL, tre giorni di permesso retribuiti allanno in caso di decesso o grave infermità del convivente. E inoltre prevista la possibilità di ottenere unaspettativa non retribuita non superiore a due anni nel caso di gravi e documentati motivi familiari, fra i quali gravi patologie mediche ancora da definire esattamente. Durante questa assenza è conservato il posto di lavoro, ma non si computa ai fini dellanzianità e della contribuzione, sebbene possa essere riscattato.
Formazione Lart.5 prevede, per i dipendenti con unanzianità di almeno 5 anni, la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro, ai fini della formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi nellarco della vita lavorativa. E un periodo che permette la conservazione del posto, ma non è retribuito. LAmministrazione ha la facoltà di differirlo o di negarlo per motivi organizzativi. Il lavoratore non perde il posto di lavoro, ma non è retribuito, non matura anzianità ferie o altro, ma tale periodo può essere riscattato a fini pensionistici. Il periodo può essere interrotto per grave o documentata infermità. Lart.8 stabilisce che nel caso di periodi di formazione di cui sopra può essere prorogata letà lavorativa per un periodo corrispondente in deroga a tutte le leggi sulletà pensionabile.
Anticipo TFR Lart.7 stabilisce che, oltre a quanto previsto dallart.2120 c.c., il trattamento di fine rapporto può essere anticipato nel caso di spese da sostenere nei periodi di astensione facoltativa o di formazione.
Portatori di Handicap Gli articoli 19 e 20 modificano alcune disposizioni della legge 104/92 sullhandicap. In particolare i permessi mensili di tre giorni fruibili dal genitore di minorenne oltre i tre anni, handicappato grave, sono coperti da contribuzione figurativa. La scelta del luogo di lavoro più vicino al domicilio e il diritto a non essere trasferito non sono più condizionati dalla convivenza. col portatore di handicap. La possibilità per il lavoratore handicappato di usufruire delle due ore di permesso giornaliero o dei tre giorni mensili deve essere considerata unalternativa. Con i migliori saluti Il Direttore Generale
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