| La legge in oggetto -
cosiddetto "collegato lavoro" - è stata ripubblicata, corredata di ampie note
che ne agevolano la lettura, sul Supplemento Ordinario n. 111/L alla G.U. n. 136 del 12
giugno scorso. Il provvedimento comprende molteplici
disposizioni, che in gran parte non riguardano gli enti associati sotto laspetto
della gestione del personale, ovvero costituiscono delega al Governo per lemanazione
di successivi provvedimenti.
Nel seguito ci si limita pertanto a segnalare gli aspetti di
immediato interesse.
Articolo 13
Reca importanti modifiche alla legge 109/94, che sono state già segnalate con circolare
n. 93/1999 e sono state tenute presenti nella predisposizione di un nuovo "schema di
regolamento per la costituzione e gestione del fondo ex art. 18", annesso alla
predetta circolare.
Articolo 24
Ripropone per il triennio 1999-2001 il divieto di estensione delle decisioni
giurisdizionali nella materia del pubblico impiego.
Articolo 45
Si segnala:
· la riserva del 30% dei posti di basse qualifiche messi a disposizione dalla pubblica
amministrazione a favore dei lavoratori impegnati per almeno 12 mesi al 31 dicembre 1997
in lavori socialmente utili (comma 8);
· lelevazione a lire 850.000 mensili, dal 1° gennaio 1999, dellassegno per
la partecipazione a lavori socialmente utili (comma 9).
Articolo 55
Concernente la reteizzazione e la regolazione dei premi INAIL (comma 5).
Articolo 60
Innalza la quota di retribuzione accessoria non assoggettata a contributo, elevandola dal
2% al 3% della retribuzione annua dei dipendenti.
Tale normativa riguarda gli ex IACP trasformati in enti pubblici non economici (quindi non
più inclusi nei comparti del pubblico impiego) nonché i dipendenti IACP ancora iscritti
allINPS.
Si fa riserva di ulteriori segnalazioni in sede di attuazione delle
deleghe contenute nel provvedimento.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |