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Roma, 2 luglio 1999 CIRCOLARE N. 101/1999 INFORMATICA OGGETTO Segnalazioni normative in materia informatica. |
| Si segnala
allattenzione degli Enti associati la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
seguenti norme: 1) LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144 - ART. 19 - Adeguamento dei sistemi informatici allanno 2000 (supplemento ordinario n. 99/L alla G.U. n. 118 del 22.5.1999). La norma impone praticamente a tutti lobbligo di fornire al "Comitato anno 2000" costituito con il D.P.C.M. 14.12.1998, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento delle funzioni affidate al Comitato medesimo. Larticolo prosegue attribuendo ai Comitati provinciali per lEuro (CEP) presso le Prefetture anche il compito di sensibilizzare e di rilevare lo stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dellanno 2000. Al di là degli immediati riflessi operativi di tali disposizioni, sembra opportuno ribadire limportanza per tutti gli Enti che ancora non lavessero fatto, ad intervenire tempestivamente per prevenire i possibili problemi legati allinizio del nuovo millennio e che potrebbero comportare inadempienze contrattuali o addirittura danni alle cose ed alle persone. In tali ipotesi, infatti, non sarà possibile invocare le cause di forza maggiore perché limpianto si è fermato o la macchina non ha funzionato, in quanto levento è certo e prevedibile. La eventuale mancata diligenza potrà inoltre essere opposta dalle Compagnie assicuratrici con le quali gli Enti hanno stipulato polizze per la responsabilità civile, quale motivo di non operatività della garanzia. Nel caso specifico degli amministratori e dipendenti pubblici non è infine da escludere una responsabilità contabile per i danni arrecati allerario. 2) DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169 "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati" (G.U. n. 138 del 15.6.1999). Viene estesa anche alle banche dati la tutela vigente in materia di protezione del diritto dautore; a tal fine per banca dati si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Si stabilisce inoltre che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nellesecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Il decreto disciplina inoltre le varie modalità di utilizzazione
delle suddette banche dati e introduce delle specifiche figure di reato connesse alla
violazione delle nuove previsioni di legge. Il Direttore Generale |