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Roma, 2 luglio 1999
CIRCOLARE N. 101/1999

INFORMATICA

OGGETTO

Segnalazioni normative in materia informatica.
Si segnala all’attenzione degli Enti associati la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle seguenti norme:

1) LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144 - ART. 19 - Adeguamento dei sistemi informatici all’anno 2000 (supplemento ordinario n. 99/L alla G.U. n. 118 del 22.5.1999).

La norma impone praticamente a tutti l’obbligo di fornire al "Comitato anno 2000" costituito con il D.P.C.M. 14.12.1998, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento delle funzioni affidate al Comitato medesimo.

L’articolo prosegue attribuendo ai Comitati provinciali per l’Euro (CEP) presso le Prefetture anche il compito di sensibilizzare e di rilevare lo stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell’anno 2000.

Al di là degli immediati riflessi operativi di tali disposizioni, sembra opportuno ribadire l’importanza per tutti gli Enti che ancora non l’avessero fatto, ad intervenire tempestivamente per prevenire i possibili problemi legati all’inizio del nuovo millennio e che potrebbero comportare inadempienze contrattuali o addirittura danni alle cose ed alle persone.

In tali ipotesi, infatti, non sarà possibile invocare le cause di forza maggiore perché l’impianto si è fermato o la macchina non ha funzionato, in quanto l’evento è certo e prevedibile.

La eventuale mancata diligenza potrà inoltre essere opposta dalle Compagnie assicuratrici con le quali gli Enti hanno stipulato polizze per la responsabilità civile, quale motivo di non operatività della garanzia.

Nel caso specifico degli amministratori e dipendenti pubblici non è infine da escludere una responsabilità contabile per i danni arrecati all’erario.

2) DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169 "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati" (G.U. n. 138 del 15.6.1999).

Viene estesa anche alle banche dati la tutela vigente in materia di protezione del diritto d’autore; a tal fine per banca dati si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Si stabilisce inoltre che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Il decreto disciplina inoltre le varie modalità di utilizzazione delle suddette banche dati e introduce delle specifiche figure di reato connesse alla violazione delle nuove previsioni di legge.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi