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Roma, 22 giugno 1999
CIRCOLARE N. 98/1999

FISCO  

OGGETTO
Determinazione dell’imponibile ai fini IRAP.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1999 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 giugno 1999 n. 176 recante alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IRAP introdotta con il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

La finalità principale delle modifiche apportate è quella di evitare ai contribuenti di tenere un doppio sistema di valutazione dovuto ai differenti criteri previsti per l’IRAP e per le imposte sui redditi.

In particolare è stato previsto che concorrono, in ogni caso, alla formazione della base imponibile, i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

Tale norma ha creato incertezze applicative negli IACP anche in considerazione delle istruzioni dettate dal Ministero delle Finanze per la compilazione del quadro IQ e del commento a tali norme contenuto sull’inserto pubblicato dal quotidiano il "Sole 24 Ore" del 7 gennaio 1999.

Si ricorda agli Enti associati che ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 3, lettera b) del TUIR, dal 1° gennaio 1998 gli IACP comunque denominati, non devono considerare contributi o liberalità i finanziamenti ricevuti dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di erp.

Pertanto, nel determinare l’acconto ai fini IRAP, gli IACP comunque denominati, non devono includere nella base imponibile i finanziamenti sopra menzionati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi