La Gazzetta Ufficiale ha
pubblicato la legge 136, con cui è stato definitivamente approvato il DDL 2772B, dopo una
gestazione che ha attraversato due legislature, e, nellultima, tre rimpasti di
governo.
Il DDL contiene due argomenti principali: Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica, Capo I, e Interventi in materia di opere a carattere
ambientale, Capo II.
In questa sede ci occupiamo del solo Capo I, che riguarda direttamente ledilizia
residenziale, mentre il Capo secondo raccoglie essenzialmente altri provvedimenti di
carattere disomogeneo, relativi ad argomenti esterni al settore di nostro interesse.
Il Disegno di legge, nel corso della discussione in Senato è stato modificato in alcuni
punti, principalmente per stralciare ulteriormente alcune parti che si ritengono già
assorbite dagli effetti del Decreto legislativo 112/98. Sono così state stralciate quelle
parti che prevedevano in capo al CER il compito di fissare i criteri per assegnazioni e
canoni delledilizia residenziale pubblica, competenza che si ritiene ormai delegata
alle Regioni.
Altre modifiche riguardano laggiunta di alcuni articoli: il primo è relativo alla
possibilità di rinegoziazione dei mutui agevolati; il secondo riguarda i programmi
straordinari di edilizia residenziale di cui allart. 18 della legge 203/91, e si
pone l'obiettivo di consentire finalmente di sbloccare le situazioni pendenti a seguito
dei ricorsi che avevano paralizzato l'attuazione del programma dopo la fase di confronto
pubblico concorrenziale indetta dal Ministero. Inoltre è stato stralciato larticolo
13 relativo al recupero di immobili pubblici per usi sociali ed abitativi ed aggiunto un
articolo relativo alla normativa transitoria.
Il testo approvato contiene alcuni provvedimenti di rilievo per gli Organismi
delledilizia sociale, ottenuti anche grazie allintervento di Federcasa che ha
suggerito una serie di emendamenti recepiti dalle Commissioni parlamentari. Fra gli
emendamenti figurava anche la proposta di riforma degli istituti con trasformazione in
enti pubblici economici, nel testo già presentato dal governo, a firma dell'allora
Ministro Di Pietro (AC 2031 presentato il 29 luglio 1996). Era parso infatti che tale
indirizzo si ponesse fra i principi generali che lo stato è comunque tenuto a fissare per
lesercizio della potestà legislativa e programmatoria delle regioni. La tesi di
Federcasa non è stata recepita dalle Commissioni parlamentari e quindi il testo
legislativo si limita a proporre alcuni aggiustamenti delle procedure che regolano il
settore in questa fase di transizione, procedure peraltro ad esaurimento con la cessazione
delle risorse che alimentavano i programmi.
Sottolineiamo le principali modifiche apportate dalla legge 136 al quadro normativo
vigente. Programmazione degli interventi di edilizia
residenziale pubblica
Le nuove norme toccano principalmente le procedure di programmazione degli
interventi, modificando il quadro normativo nazionale vigente. E da notare tuttavia
come si tratti principalmente di interventi puntuali, tesi a risolvere situazioni
specifiche, anche in conseguenza del fatto che non vi è alcuna prospettiva di un
programma di intervento nazionale nel settore, sia per assenza di risorse finanziarie, che
per il nuovo quadro di competenze che si è delineato con lentrata in vigore delle
norme sul decentramento.
La prima modifica, richiesta da tempo dagli operatori del settore, fissa in tredici mesi
il termine per lavvio dei lavori di costruzione degli interventi di Edilizia
residenziale pubblica, dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di
individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione per gli
interventi ordinari, mentre per gli interventi complessi, qualora sia stipulato un accordo
di programma, i tredici mesi decorrono dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo.
(art. 1, comma 2e 3).
Unaltra norma delega alle Regioni il compito di adottare, entro il 30 giugno 1999,
gli schemi delle convenzioni o atti d'obbligo che regolamentano l'edilizia in locazione
per un periodo minimo di otto anni, introdotta dall'articolo 8 della legge 179/92; decorso
inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel
cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i
comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal
CIPE (art 1, comma 6).
Nel caso dei Programmi di recupero di cui allart. 11 della legge 179/92, le
disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per interventi
di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana e
per interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto
o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compresi l'acquisizione
degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni (art. 1 comma
7).
Inoltre si prevede che I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e
sovvenzionata possano essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o
ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni
o ad altri enti, purché compresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di
intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano (art. 2, comma 2).
Contemporaneamente è eliminato il limite minimo del 15% dei fondi di sovvenzionata da
destinare a interventi di recupero urbano ai sensi dellart. 11 della legge 493/93
(art. 5).
I comuni possono ridurre gli oneri di concessione e di urbanizzazione per gli enti (IACP),
le imprese di costruzione e le cooperative edilizie, che costruiscono alloggi da concedere
in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni (art. 7, comma 3).
Sono destinati ai Contratti di Quartiere, per finanziare una parte dei progetti
ammissibili che non hanno trovato capienza nei fondi disponibili, i residui derivanti dai
contributi per le sedi di comunità terapeutiche non utilizzati, pari a circa 70 miliardi
(art. 12, comma 5).
Viene demandata allUfficio Tecnico dei Comuni la valutazione del prezzo di acquisto
degli immobili da parte degli IACP, abolendo i riferimenti al prezzo base dellequo
canone previsti dalla legge 25/80, che ancora oggi regolamenta tale fattispecie.
E infine conferita alle Regioni la gestione dei fondi per leliminazione delle
barriere architettoniche di cui allart. 3, comma 1, lettera r-bis) (art. 14).
Modifiche alla legge 560/93
Le modifiche alla legge 560 (art. 4) prevedono in sintesi: leliminazione del limite
minimo del 50% di alloggi da inserire nei piani di vendita e lobbligo di segnalare
gli alloggi liberi per limmediata riassegnazione (cade quindi la possibilità,
accettata da alcune regioni, di vendita allasta di tali immobili).
Il prezzo di vendita può essere incrementato degli oneri sostenuti dal proprietario per
la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria (dovrebbero dunque decadere i vincoli
posti da alcune regioni agli investimenti sul patrimonio in piano di vendita).
Si chiariscono le modalità per la contabilizzazione nella gestione speciale dei proventi
delle vendite.
Si offre alle Regioni la possibilità di sospendere le alienazioni degli alloggi in piano
di vendita per cui non sia stata presentata domanda di acquisto, in attesa del
provvedimento previsto nel decreto legislativo 112/98 (Regime di proprietà del patrimonio
di ERP).
Inoltre, la possibilità di vendita in pendenza dei procedimenti di condono di abusi
edilizi è estesa a tutti i trasferimenti di proprietà di alloggi di ERP (art. 7, comma
2).
Interventi di sperimentazione edilizia
Il provvedimento riguarda gli interventi di sperimentazione edilizia ex art 4 della legge
94/82 e art. 2 lett. f) della legge 457/78 già selezionati dal CER. Viene prorogato al 30
giugno 1999 il termine (scaduto il 31 dicembre 1998) per la stipula degli accordi di
programma destinati a sbloccare tali interventi.
Riapertura dei termini della legge 135/97
"Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di
novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei
finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge" (art. 8).
Ricorderemo che la legge 135/97 prevedeva tempi strettissimi per lutilizzo dei
fondi, già localizzati su interventi che non avevano condizioni di fattibilità
immediata, per interventi urgenti di recupero e manutenzione. Il provvedimento aveva
consentito di sbloccare oltre un migliaio di miliardi, ma in molte regioni il processo si
era arenato. Con questa norma sarà possibile recuperare i fondi ad oggi non impegnati,
proprio in conseguenza dello scadere del termine.
Programma straordinario art. 18 legge 203/91
Larticolo 11 si pone lobiettivo di sbloccare alcune situazioni pregresse con
procedimenti di ricorso pendenti per le quali la legge 662/96 aveva accantonato il 50%
dellimporto disponibile. Lelenco dei procedimenti viene comunicato dal CER
alle Regioni, cui è demandata la possibilità di rilocalizzazione e il compito di
sottoscrivere un accordo di programma con i soggetti proponenti ed attuatori ed il Comune
interessato.
Larticolo 12 autorizza varianti non sostanziali ai programmi già convenzionati con
il CER e pone un termine di 120 giorni per la sottoscrizione della convenzione con il
comune. Le somme non utilizzate potranno essere destinate alladeguamento dei costi
(bloccati al 1991) fino ad un massimo del 10%.
I fondi residui sono ripartiti fra le regioni.
Ulteriori articoli, infine, trattano situazioni puntuali relative ad interventi del Comune
di Roma e del Comune di Ancona, norme di snellimento per le cooperative edilizie e per le
cooperative fra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia.
Con i migliori saluti
Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
Testo legge 136/1999
Legge 30 aprile 1999, n. 136
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per
interventi in materia di opere a carattere ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1999 - Supplemento
Ordinario n. 97
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente:
"7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio
dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di
individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia
stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei
lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul
Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al
comma 7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei lavori pubblici
promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti:
", nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di
alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base
al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area
concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione
del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita
convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno
1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati
dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto
termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema
approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria
dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto
obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione,
previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche
per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di
riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto
o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai
predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del
patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato,
per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa,
mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge
e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo
delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario
approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
"g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi,
sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia
statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria
regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare
complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche,
assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i
quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni
dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del
piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio
patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona
di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai
sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo
strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo
caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle
regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
Art. 2.
(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il seguente:
"I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere
destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali,
da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi
della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani
di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di
recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti
autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o
trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite
le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei
mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono
essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad
essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini,
sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di
effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti
termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità
di contributo previste dal provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga
esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di
data di iscrizione alla stessa".
Art. 3.
(Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive
modificazioni)
1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai
limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emanato con periodicità annuale;
b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in
deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla
lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto
dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo
speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione
dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi
non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di
sconto;".
3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 è abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi
e prestiti tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma
istituito dall'articolo 3".
Art. 4.
(Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive
modificazioni)
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50
per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono
liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede
all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti
interventi".
5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonchè i proventi dell'estinzione del diritto di
prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono
nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura
dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque
denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente
denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito
presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130"".
6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni
degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve
quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi
diritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.
Art. 5.
(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)
1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al
presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni,
nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di
interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
nell'ambito dei programmi di cui al comma 2".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle
società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13,
primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
Art. 7.
(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 69 è sostituito dal seguente:
"69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio
dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può
promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999,
l'accordo di programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:
"74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga
rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente
rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al
finanziamento.";
c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunta
regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il
capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da
leggi nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito
dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito
dal seguente:
"I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed
i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese
di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che
costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici
anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione".
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini
della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si
interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà
delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento
urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di
edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro
il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3
e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della
medesima legge n. 662 del 1996.
Art. 8.
(Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di
novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei
finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze
di polizia)
1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze
armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo
7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei
lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità
prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per
azioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal
contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della
consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono
costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè
stante.
4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà
prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di
cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e successive modificazioni.
5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque
anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da
destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma
dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in
misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento
della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in
lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e
2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un
importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero
delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata)
1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e
sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio
effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 11.
(Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i
procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei
programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte
regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del
CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti
dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della
giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto
attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della
giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o
proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla
rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di
programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia
all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica
dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data
precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma,
determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro
centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo
comma, sono esclusi dal finanziamento.
Art. 12.
(Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Disposizioni varie)
1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il
Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una
variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano
acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a
finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi
dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere
destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo
del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da
accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei
coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero
urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle
esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del
CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22
ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24
del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante
agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e
il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso
Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di
quest'ultimo della conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni
del programma, nonchè alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree
indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative
quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal
finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la
relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di
rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi
finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.
Art. 13.
(Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è
indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel
cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio
tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9
dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli
articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899,
si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le
disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al
comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.
Art. 14.
(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457)
1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono
ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati
nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 15.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi
eseguiti nel comune di Ancona)
1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è
stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile
1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto
aggiuntivo per la rettifica del prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in
proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti
dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi
del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in
locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui
all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica
ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della
data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in
possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune
di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in
proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale
assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle
disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia
detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della
presente legge. È equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella
disponibilità dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive
modificazioni. L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto dalla legge
14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta
dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli
alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli
alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11
della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive
e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di
consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purché sanate ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione
originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1676.
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6
ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734,
e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti,
rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11
novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986,
n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori
delle unità immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di
prelazione da parte dei proprietari espropriati.
10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e
all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di
edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da
effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive
modificazioni, possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24
dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonché quelli
derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive
modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di
intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far
fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione
dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.
11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito
dal seguente: "Dal costo è detratta la quota di contributo di cui all'articolo
21".
12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal
comma 11 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di
esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche
18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati
esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il
riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali
tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
Art. 16.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli
interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle
agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di
rifinanziamento, nonchè delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di
rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla
presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale
pubblica)
1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei
cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere
impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento
entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato
sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi
si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che
li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case
popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso
abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni
concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 18.
(Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino
all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione
centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse
procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457,
con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole
regioni.
Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di viabilità)
1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143, mantiene la denominazione di ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonché i terreni utili
per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è
sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale
la costruzione e la gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o
strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società
concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di
collegamento o di controllo in altre società.
5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo
comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in
imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali
società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi
comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le
operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le
imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri
della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle
operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art. 20.
(Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di
attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione
alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di
rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco,
anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo
stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di
obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati
urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti
urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano
valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Art. 21.
(Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte
delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il
termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della
documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione
ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli
atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere
interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale.
Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di
entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22.
(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata,
conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il
termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la
predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data
in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla
redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi
novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello
strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella
segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della
delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti
decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto
per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di
inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta
regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti
dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi
in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro
centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti
delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 23.
(Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo
1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità
29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano
indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto
dell'originario importo dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata al finanziamento indìce una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta
giorni.
Art. 24.
(Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione,
purché compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui
all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati
i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge
5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel
senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al
patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si
esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Art. 25.
(Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del
16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre
1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse
stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E",
che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare
l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che
insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano
nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in
dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e
prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Art. 26.
(Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art. 27.
(Interventi in materia ambientale)
1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di
entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità
logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del
valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle
opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata
attivata la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 28.
(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla
richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo
32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o
concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per
le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia
esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei
relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione
possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere
effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti
delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del
piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.
394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno
delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio,
aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai
sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione
dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media
risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia
costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai
comuni.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive,
rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a
convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla
partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle
Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di
bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori
ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per
la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del
Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli
interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di
ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3
dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".
Art. 29.
(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti
sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica
fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno
1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre
1999".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n.
140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre
1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8
agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
|