Dopo un periodo di gestazione
abbastanza lungo, che ha permesso al Ministero di far conoscere presso gli enti locali e
gli operatori interessati i contenuti del bando, è stato pubblicato il decreto relativo
ai cosiddetti "Prusst".
Si tratta di interventi di riqualificazione urbana a vasto raggio, che si muovono su tre
assi principali di intervento:
- Adeguamento o completamento della rete di attrezzature, di livello territoriale e urbano
in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo
economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo
laumento di benessere della collettività;
- Interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia simili a quelli dei PRU (recupero
aree dismesse, ristrutturazione edifici pubblici e privati, adeguamento degli standard
urbanistici)
- Interventi finalizzati allo sviluppo economico, attraverso la realizzazione di un
sistema integrato di attività finalizzate allampliamento e alla realizzazione di
insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e
alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di
degrado.
E dunque richiesto un livello di integrazione ben maggiore di quello precedentemente
previsto per i PRU.
Come soggetti promotori sono previsti i Comuni, ma anche Province e Regioni, mentre i
soggetti proponenti possono essere sia pubblici ( e in questa categoria sono espressamente
indicati gli IACP) che privati.
I finanziamenti derivano dai residui non spesi per i PRU (valutati in circa 125 miliardi)
da utilizzare per la promozione dei programmi, mentre i finanziamenti per
lattuazione dovrebbero derivare dalla Finanziaria 99 e dal Quadro Comunitario di
Sostegno 2000-2006.
Le proposte, complete degli accordi fra partner, dovranno essere trasmesse al Ministero ed
alle Regioni entro il 27 maggio 1998. Procedure di selezione e criteri di scelta sono
dettagliatamente illustrati nel bando.
Riteniamo che si tratti di una nuova opportunità per le Amministrazioni locali e per gli
Istituti di promuovere progetti ambiziosi per la riqualificazione urbana, partendo, una
volta tanto, col piede giusto, cioè dalla programmazione e dalla concertazione fra
Istituzioni e privati.
Federcasa è a disposizione per assistere gli Enti associati nelle loro iniziative.
Con i migliori saluti.
Il Direttore generale
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
Testo del DM 8 ottobre 1998 n. 1169
Bando
Ministero dei lavori pubblici
DM 8 ottobre 1998 n. 1169
Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "
(GU 27 novembre 1998, supplemento ordinario n. 195)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto lart.52 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 sul conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo
I della legge 15 marzo 1997, n.59 che definisce tra i compiti di rilievo nazionale la
"identificazione delle linee fondamentali dellassetto del territorio nazionale
con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla
articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.";
Visto lart.54 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua
la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza
unificata.";
Visto lart.98 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua
la "pianificazione pluriennale della viabilità", la "programmazione,
progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale"
e la "determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e
le concessioni";
Visto il D.L.vo 26 febbraio 1994, n.143, che, nellistituire lEnte Nazionale
per le Strade, sottopone lo stesso ente allalta vigilanza del Ministero dei lavori
pubblici;
Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996 n.11613, registrato alla
Corte dei Conti il 4 settembre 1996, reg.2, fogl.76, con il quale, tra laltro, le
attività demandate al Ministero dei lavori pubblici riguardanti lEnte Nazionale per
le Strade, lespletamento dei compiti connessi allattività di vigilanza
sullente predetto, nonché le competenze sui programmi di riqualificazione urbana
sono state attribuite alla Direzione generale per il coordinamento territoriale;
Visti i commi 2, 3 e 4 dellart.81 del D.P.R. n.616/1972 come modificati dal D.P.R.
n.383/1994 che stabilisce le procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche
statali e di opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti;
Visto lart.55 del sopra citato D.L.vo che stabilisce ulteriori procedure e
competenze relativamente alla localizzazione di opere di interesse statale;
Visto lart.2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica che individua una pluralità di strumenti di
concertazione per la realizzazione di "interventi che coinvolgono una molteplicità
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie
a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli
enti locali";
Visto il documento della Commissione dellUnione Europea denominato "Agenda
2000", nel quale vengono presi in considerazione gli interventi in aree urbane;
Viste le proposte di regolamento del Consiglio dellUnione Europea recanti
disposizioni sui fondi strutturali - COM(1998)131def. Del 18 marzo 1998 - nelle quali
vengono prese in considerazione le problematiche e gli interventi nelle aree urbane
dellobiettivo 2 e nelle regioni dellobiettivo 1, nonché nelle zone
dellobiettivo 3;
Vista il primo progetto ufficiale dello "Schema di sviluppo dello spazio
comunitario", elaborato dal Comitato di sviluppo spaziale, nella quale sono definiti
gli orientamenti in materia di sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio
comunitario e di integrazione degli obiettivi di coesione socio-economica, di
competitività e di sviluppo sostenibile;
Preso atto che la Direzione generale del coordinamento territoriale, la Direzione generale
delle opere marittime e la Direzione generale delledilizia statale e dei servizi
speciali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere e a partecipare
alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati programmi di
riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso il
finanziamento di interventi ricompresi nei suddetti programmi;
Vista lintesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 10 settembre 1998, in
attuazione dellart.54 del sopra citato D.L.vo con la quale, tra laltro, sono
stati definiti i criteri per la selezione delle proposte dei programmi innovativi in
ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio ";
Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome.
Decreta:
Art.1
1. Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del
coordinamento territoriale - derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di
riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 sono destinate alla promozione e
alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati
programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.
2. Gli accordi di programma di cui allart.2 del D.M. 30 ottobre 1997 debbono essere
sottoscritti, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, entro il 31 dicembre 1998.
3. Alle finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate, nella misura indicata dai
rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le
disponibilità della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale
delledilizia statale e dei servizi speciali, qualora nei programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio sono ricompresi
interventi di competenza delle suddette direzioni generali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di
attuazione.
Art.2
1. I programmi di cui allart.1 hanno lobiettivo di avviare una sperimentazione
sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i
finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro
comunitario di sostegno.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è attuata con la partecipazione della Commissione
dellUnione Europea, della BEI, delle Regioni, dei soggetti promotori - di cui
allart.4 dellallegato bando - dei programmi prescelti, del Ministero dei
lavori pubblici, del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dellAnas.
3. Le modalità di presentazione e di selezione dei programmi innovativi in ambito urbano
denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio sono
disciplinate dal bando allegato al presente *decreto.
Art.3
1. Ai fini della verifica, del monitoraggio e della diffusione dei risultati della
sperimentazione è istituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, un Comitato
composto dai seguenti membri:
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici con funzione di Presidente;
un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; un rappresentante del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; un rappresentante della Cabina di regia nazionale;
un rappresentante del Ministero dellambiente;
un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
un rappresentante del Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato;
un rappresentante del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
un rappresentante della Banca Europea degli investimenti;
otto rappresentanti della Conferenza Unificata.
2. Potranno inoltre partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del Comitato
medesimo, in qualità di membri non permanenti i rappresentanti di altre amministrazioni
centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente interessati alla
realizzazione dei programmi.
3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno, comprendente le disposizioni circa
le modalità organizzative e procedurali.
4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta da personale della
Direzione generale del coordinamento territoriale e individuata dal responsabile della
Direzione stessa.
5. E ammessa la spesa fino al 4 per cento delle disponibilità di cui
allart.1, comma 1, per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, diffusione dei
risultati e valutazione da fornire al Comitato di cui al comma 1.
Art.4
1. Il presente decreto e lallegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, li 1998
Il Ministro dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
Bando allegato
Art.1
Disponibilità finanziarie
1. Le disponibilità finanziarie destinate allattuazione dei programmi di
riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 e non impegnate, sono utilizzate
per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in
ambito urbano denominati "programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio" di seguito nel presente provvedimento definiti
"programmi".
2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura indicata dai
rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le
disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere marittime e della
Direzione generale delledilizia statale e dei servizi speciali.
3. Allattuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dellUnione
Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.
Art.2
Obiettivi del programma
1. I programmi riguardano ambiti territoriali (sub-regionale, provinciale, intercomunale,
comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e
produttive e si propongono di favorire:
a .la realizzazione, ladeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che
puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni
di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo
ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico, e garantendo laumento di benessere della collettività;
b. la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate allampliamento
e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla
promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e
periferiche interessate da fenomeni di degrado.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a .i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla
gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi
dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;
b i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro
articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra
i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;
c .il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani di cui ai
punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto d);
d. il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.
Art.3
Assi prioritari dintervento
1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
a. interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da
rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività
per operatori pubblici e privati;
b. interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale
fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature a rete
e a quelle puntuali;
c. interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);
d. azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo delloccupazione, la
formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con particolare
riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed
europee;
e. la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative
avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali,
contratti darea) ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le
predette iniziative.
2. Gli interventi di cui alla lett.a) del comma 1 sono riconducibili, in via
esemplificativa:
a parti dellattrezzatura a rete relativa al sistema stradale, ferroviario,
aeroportuale, portuale, energetico, idrico, delle telecomunicazioni nonché alle opere
necessarie per la difesa del suolo;
ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori di modalità e alle
interconnessioni delle reti con il sistema urbano;
a interventi di rilevanza tale da costituire poli di attrazione quali: sedi di
tribunali, strutture ospedaliere, università, centri congressuali, strutture
polifunzionali per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc;
3. Gli interventi di cui alla lett.b) del comma 1 sono riconducibili, in via
esemplificativa:
a interventi pubblici quali:
realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a
servizio di aree produttive o di quartieri degradati;
realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di
urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano;
a interventi privati quali:
realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere
lo sviluppo, linnovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la
diffusione di nuove tecnologie;
realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di
riqualificazione fisica e sociale dellambito considerato;
gestione di attività no-profit;
ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artisitico, sviluppo di
artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da
destinare ad altri usi.
Art.4
Soggetti promotori dei programmi
1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di
pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano
lintegrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri
enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti
di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi
dintesa con lamministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei
suddetti strumenti..
2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da
provincia e regione.
3. Nel territorio della regione Trentino Alto Adige la predetta funzione è posta in capo
rispettivamente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
4. Ai fini dellindividuazione degli interventi e delle azioni di cui allart.3,
comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione allattuazione
dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza
dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e
territoriale ovvero limpegno a conseguire la suddetta coerenza.
6. Per lespletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori
possono costituire le società miste di cui allart.22, lett.e) della legge 142/1990.
Art.5
Soggetti proponenti
1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori sono
formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:
a. enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
b. altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica,
gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);
c. soggetti privati ( associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie,
istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori
di reti).
Art.6
Modalità di finanziamento
1. I finanziamenti di cui allart.1, comma 1, fino allimporto massimo di
quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:
a. alla copertura dei costi relativi allassistenza tecnica per la predisposizione
dei programmi, fino allimporto massimo di un miliardo;
b. alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle opere
pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;
c. al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
d. agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.
2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo
dellinvestimento complessivo.
3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da
parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere
pubbliche o dinteresse pubblico.
4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da
ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità che i medesimi interventi
possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di
corrispettivi di gestione.
Art.7
Documentazione da trasmettere
1. I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del
coordinamento territoriale - e alla regione competente per territorio, corredati da:
a. opportuni studi di prefattibilità;
b. descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti
(redatte sul modello che si allega sotto "A" al presente bando);
c. individuazione cartografica delle aree ricomprese nei programmi e localizzazione degli
interventi previsti;
d. cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi a far data dalla sottoscrizione
dellaccordo quadro di cui allart.11;
e. dimensione dellinvestimento da attivare, con lindicazione dei risultati
attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
f. scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati allattuazione dei
programmi;
g. intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;
h. relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi con le strategie nazionali e con le
previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.
Art 8
Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi da finanziare
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando,
i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale
e alla regione competente per territorio la documentazione di cui allart.7.
2. Nei successivi quattro mesi, con le modalità previste allart.13, sono
individuati i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti
allart.10.
3. Nei successivi due mesi, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con i soggetti
promotori e i soggetti proponenti un protocollo dintesa.
4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente comma 3,
la Direzione generale del coordinamento territoriale procede allimpegno dei
finanziamenti sullapposito capitolo di bilancio.
5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione generale
delle opere marittime e della Direzione generale delledilizia statale e dei servizi
speciali, le stesse direzioni generali procedono agli impegni dei finanziamenti sui
rispettivi capitoli di bilancio.
6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare
attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle risorse
finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in allegato la
documentazione di cui al precedente articolo 7 e deve indicare:
a. la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti di opere
pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli
enti istituzionalmente competenti, ricomprese nei programmi;
b. la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui allart.27
della legge 8 giugno 1990, n.142.
7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per la
sottoscrizione dellaccordo quadro di cui allart.11 comporta lautomatica
decadenza dal finanziamento concesso.
8. Per garantire unefficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla
composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione
del protocollo di intesa e alla conclusione dellaccordo quadro di cui
allart.11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale è istituito
un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta del soggetto
promotore.
Art.9
Finanziamento dellassistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione
1. Al fine di pervenire allaccordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi in
esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa, il
Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale provvede
a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di cui allart.6, comma 1,
lett.a), nonché, qualora richiesto dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di
cui allo stesso art.6, comma 1, lett.b).
2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti promotori sono
definite nellallegato "B" che fa parte integrante del presente bando.
3. Qualora i programmi comprendano interventi di competenza della Direzione generale delle
opere marittime e/o della Direzione generale delledilizia statale e dei servizi
speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui al precedente comma 1,
provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore, un anticipazione dei
finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti interventi.
Art.10
Valutazione dei programmi
1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente
bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a. capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e
imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e
duratura, con particolare riferimento allattuazione di politiche per le pari
opportunità;
b. capacità di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti
utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative e basate su
logiche di risultato e, dallaltro lato, tecniche finanziarie innovative anche
nellutilizzo di risorse pubbliche;
c. presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che
prevedono corrispettivi di gestione;
d. presenza nellambito territoriale considerato di indicazioni circa lavvio di
rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;
e. rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in
relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa degli interventi;
f. capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione
del patrimonio storico-culturale-paesaggistico;
g. capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto
infrastruttura-sistema urbano in termini territoriali e ambientali;
h. congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali;
i. capacità di incidere sullorganizzazione del sistema della mobilità (agibilità
dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei servizi), con
particolare riguardo a quella residenziale.
Art.11
Accordo quadro
1. Entro dodici mesi dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui allart.9,
il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti
sottoscrivono laccordo quadro.
2. Laccordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito
territoriale sono compresi i programmi, nonché dalle amministrazioni pubbliche di cui
allart.5, comma 1, lett.b), interessate allattuazione dei programmi medesimi.
3. Laccordo quadro deve indicare:
a. le aree interessate dagli interventi dei programmi individuate tramite delibera del
consiglio comunale, ai sensi dellart.17, comma 59, della legge 127/97;
b. la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi;
c. limpegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla
puntuale applicazione dellart.4 della legge 493/1993, così come modificato
dallart.2, comma 60, della legge 662/1996, anche ricorrendo alle conferenze di
servizio di cui al precedente comma 3;
d. le attività e gli interventi da realizzare nonché la data di inizio e i relativi
tempi di attuazione;
e. i soggetti responsabili dellattuazione;
f. il funzionario delegato titolare della contabilità speciale vincolata ai sensi
dellart.10 del DPR 367/1994;
g. gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi
in caso di inerzia, ritardi o inadempienze;
h. i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;
i. le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie
dintervento;
j. le modalità per il monitoraggio.
4. Laccordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per
linizio dei lavori degli interventi previsti nei programmi comporta la decadenza dal
finanziamento concesso.
5. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
dellaccordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento
territoriale, è emesso lordine di accreditamento al funzionario delegato titolare
della contabilità speciale del finanziamento di cui allart.6 al netto delle somme
già trasferite.
6. Qualora laccordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere
marittime e/o dalla Direzione generale delledilizia statale e dei servizi speciali,
le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente comma 5, ad
accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.
Art.12
Gestione coordinata dei finanziamenti
1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione del
programmi con la sottoscrizione dellaccordo quadro di cui al precedente art.11 si
applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del DPR 20 aprile n. 367 e dalla circolare
n.77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro.
Art.13
Procedure per la valutazione dei programmi
1. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale -
esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai soggetti promotori entro sessanta
giorni dal termine di cui allart.8, comma 1.
2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è effettuata entro i
sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1 dal Comitato di
valutazione e selezione.
3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici,. è composto da:
a. un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
b. quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato;
c. quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata;
d. un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.
4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione dei
programmi ricadenti nellambito del territorio della regione rappresentata, con
esclusione di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto promotore ai sensi
dellart.4, comma 3.
5. La valutazione è finalizzata allattribuzione di un punteggio complessivo di 100
punti così suddivisi:
a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;
b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per
lammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.
6. Le regioni, entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente provvedimento,
definiscono gli indicatori di cui al precedente comma 5, lett. b).
7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla definizione
degli indicatori di cui al comma 5, lett. b), i programmi sono valutati dal Comitato di
valutazione e selezione di cui al comma 3 sulla base degli indicatori di cui al presente
articolo con il punteggio parametrato a punti 100.
8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio di cui di
cui al comma 5, lett. b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni, nonché il
punteggio di cui al comma 5, lett. a) sulla base dei seguenti indicatori:
I Capacità dei programmi di garantire lintegrazione tra politiche settoriali: fino
a 40 punti così suddivisi:
1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo di 10 punti
(punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione di
attrezzature di livello territoriale sia a rete che puntuali);
1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del
patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di
investimenti finalizzati: alla realizzazione di interventi di bonifica di aree interessate
da fenomeni di dismissione di attività industriale il cui ciclo di lavorazione ha
comportato limmissione di sostanze nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei
livelli di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio; ad interventi di sistemazione
idrogeologica, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in
grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit);
1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,2 per
ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare attività produttive in grado di
garantire effetti occupazionali stabili);
1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale: fino ad un
massimo di 5 punti (capacità dei programmi di coordinare politiche locali o di
compartecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione
negoziata - patti territoriali, contratti darea - ovvero di affiancare, anche in
termine di finanziamento, le predette iniziative: punti 0,05 per ciascun miliardo di costo
di investimento per la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate
sulla base degli strumenti della programmazione negoziata).
II Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione
alla copertura finanziaria: fino a 20 punti:
2.1. percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria:
fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ogni punto percentuale di finanziamenti già
disponibili sul totale della provvista necessaria);
2.2. percentuale dellinvestimento da parte dei soggetti privati che partecipano
allattuazione dei programmi superiore ad un terzo dellinvestimento complessivo
( cfr. art.6,co.2) : fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale
superiore ad un terzo dellinvestimento complessivo);
2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente private:
fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici
con risorse esclusivamente private).
III Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse ( qualità della
progettazione) fino a 20 punti: il punteggio è attribuito dal Comitato di valutazione e
selezione dei programmi sulla base della capacità dei programmi di rispondere alle
macro-esigenze delle trasformazioni territoriali ( qualità ecologica-ambientale e dei
valori paesaggistici; qualità urbanistica - accessibilità e sicurezza; qualità
morfologica o dei tessuti urbani - continuità e complessità) attraverso specifiche
azioni progettuali ( valorizzazione delle emergenze naturali, eliminazione de detrattori
ambientali; recupero e valorizzazione delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a
scopo paesaggistico; integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica
dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e
protezione degli spazi aperti; attrezzature a compenso contesto, flessibilità e
polifunzionalità dei servizi; recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione dei
caratteri morfologici del tessuto; assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione
delle tipologie speciali).
Art.14
Modalità per lammissione a finanziamento
1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui allart.6, comma 1, sono così
individuati:
a. per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;
b. i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino allesaurimento dei
finanziamenti suddetti.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato di
valutazione e selezione, a ciascun programma può essere assegnato un finanziamento
superiore allimporto massimo previsto al comma 1 dellart.6, ferme restando le
disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dellart.1, |