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Roma 18 dicembre 1998
CIRCOLARE N. 194/1998

PROGRAMMAZIONE

OGGETTO
Decreto Ministero dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 n. 1169
Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "
(GU 27 novembre 1998, supplemento ordinario n. 195)

 

 

Dopo un periodo di gestazione abbastanza lungo, che ha permesso al Ministero di far conoscere presso gli enti locali e gli operatori interessati i contenuti del bando, è stato pubblicato il decreto relativo ai cosiddetti "Prusst".
Si tratta di interventi di riqualificazione urbana a vasto raggio, che si muovono su tre assi principali di intervento:


- Adeguamento o completamento della rete di attrezzature, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività;
- Interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia simili a quelli dei PRU (recupero aree dismesse, ristrutturazione edifici pubblici e privati, adeguamento degli standard urbanistici)
- Interventi finalizzati allo sviluppo economico, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.


E’ dunque richiesto un livello di integrazione ben maggiore di quello precedentemente previsto per i PRU.
Come soggetti promotori sono previsti i Comuni, ma anche Province e Regioni, mentre i soggetti proponenti possono essere sia pubblici ( e in questa categoria sono espressamente indicati gli IACP) che privati.

I finanziamenti derivano dai residui non spesi per i PRU (valutati in circa 125 miliardi) da utilizzare per la promozione dei programmi, mentre i finanziamenti per l’attuazione dovrebbero derivare dalla Finanziaria 99 e dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
Le proposte, complete degli accordi fra partner, dovranno essere trasmesse al Ministero ed alle Regioni entro il 27 maggio 1998. Procedure di selezione e criteri di scelta sono dettagliatamente illustrati nel bando.
Riteniamo che si tratti di una nuova opportunità per le Amministrazioni locali e per gli Istituti di promuovere progetti ambiziosi per la riqualificazione urbana, partendo, una volta tanto, col piede giusto, cioè dalla programmazione e dalla concertazione fra Istituzioni e privati.
Federcasa è a disposizione per assistere gli Enti associati nelle loro iniziative.

Con i migliori saluti.

Il Direttore generale
Arch. Venanzio Gizzi

Allegati:
Testo del DM 8 ottobre 1998 n. 1169
Bando

 


Ministero dei lavori pubblici
DM 8 ottobre 1998 n. 1169

Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "
(GU 27 novembre 1998, supplemento ordinario n. 195)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’art.52 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 che definisce tra i compiti di rilievo nazionale la "identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.";
Visto l’art.54 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata.";
Visto l’art.98 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua la "pianificazione pluriennale della viabilità", la "programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale" e la "determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni";
Visto il D.L.vo 26 febbraio 1994, n.143, che, nell’istituire l’Ente Nazionale per le Strade, sottopone lo stesso ente all’alta vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996 n.11613, registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 1996, reg.2, fogl.76, con il quale, tra l’altro, le attività demandate al Ministero dei lavori pubblici riguardanti l’Ente Nazionale per le Strade, l’espletamento dei compiti connessi all’attività di vigilanza sull’ente predetto, nonché le competenze sui programmi di riqualificazione urbana sono state attribuite alla Direzione generale per il coordinamento territoriale;
Visti i commi 2, 3 e 4 dell’art.81 del D.P.R. n.616/1972 come modificati dal D.P.R. n.383/1994 che stabilisce le procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
Visto l’art.55 del sopra citato D.L.vo che stabilisce ulteriori procedure e competenze relativamente alla localizzazione di opere di interesse statale;
Visto l’art.2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica che individua una pluralità di strumenti di concertazione per la realizzazione di "interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali";
Visto il documento della Commissione dell’Unione Europea denominato "Agenda 2000", nel quale vengono presi in considerazione gli interventi in aree urbane;
Viste le proposte di regolamento del Consiglio dell’Unione Europea recanti disposizioni sui fondi strutturali - COM(1998)131def. Del 18 marzo 1998 - nelle quali vengono prese in considerazione le problematiche e gli interventi nelle aree urbane dell’obiettivo 2 e nelle regioni dell’obiettivo 1, nonché nelle zone dell’obiettivo 3;
Vista il primo progetto ufficiale dello "Schema di sviluppo dello spazio comunitario", elaborato dal Comitato di sviluppo spaziale, nella quale sono definiti gli orientamenti in materia di sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario e di integrazione degli obiettivi di coesione socio-economica, di competitività e di sviluppo sostenibile;
Preso atto che la Direzione generale del coordinamento territoriale, la Direzione generale delle opere marittime e la Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere e a partecipare alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso il finanziamento di interventi ricompresi nei suddetti programmi;
Vista l’intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 10 settembre 1998, in attuazione dell’art.54 del sopra citato D.L.vo con la quale, tra l’altro, sono stati definiti i criteri per la selezione delle proposte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio ";
Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Decreta:
Art.1
1. Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.
2. Gli accordi di programma di cui all’art.2 del D.M. 30 ottobre 1997 debbono essere sottoscritti, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, entro il 31 dicembre 1998.
3. Alle finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, qualora nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio sono ricompresi interventi di competenza delle suddette direzioni generali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di attuazione.

Art.2
1. I programmi di cui all’art.1 hanno l’obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è attuata con la partecipazione della Commissione dell’Unione Europea, della BEI, delle Regioni, dei soggetti promotori - di cui all’art.4 dell’allegato bando - dei programmi prescelti, del Ministero dei lavori pubblici, del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’Anas.
3. Le modalità di presentazione e di selezione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio sono disciplinate dal bando allegato al presente *decreto.

Art.3
1. Ai fini della verifica, del monitoraggio e della diffusione dei risultati della sperimentazione è istituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, un Comitato composto dai seguenti membri:
• un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici con funzione di Presidente;
• un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; •un rappresentante del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; •un rappresentante della Cabina di regia nazionale;
• un rappresentante del Ministero dell’ambiente;
• un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
• un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
• un rappresentante del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• un rappresentante della Banca Europea degli investimenti;
• otto rappresentanti della Conferenza Unificata.
2. Potranno inoltre partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del Comitato medesimo, in qualità di membri non permanenti i rappresentanti di altre amministrazioni centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente interessati alla realizzazione dei programmi.
3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno, comprendente le disposizioni circa le modalità organizzative e procedurali.
4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta da personale della Direzione generale del coordinamento territoriale e individuata dal responsabile della Direzione stessa.
5. E’ ammessa la spesa fino al 4 per cento delle disponibilità di cui all’art.1, comma 1, per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, diffusione dei risultati e valutazione da fornire al Comitato di cui al comma 1.

Art.4
1. Il presente decreto e l’allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 1998
Il Ministro dei lavori pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
Bando allegato

Art.1
Disponibilità finanziarie
1. Le disponibilità finanziarie destinate all’attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 e non impegnate, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" di seguito nel presente provvedimento definiti "programmi".
2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali.
3. All’attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell’Unione Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.

Art.2
Obiettivi del programma
1. I programmi riguardano ambiti territoriali (sub-regionale, provinciale, intercomunale, comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e produttive e si propongono di favorire:
a .la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività;
b. la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a .i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;
b i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;
c .il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani di cui ai punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto d);
d. il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.

Art.3
Assi prioritari d’intervento
1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
a. interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività per operatori pubblici e privati;
b. interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature a rete e a quelle puntuali;
c. interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);
d. azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell’occupazione, la formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con particolare riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed europee;
e. la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d’area) ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative.
2. Gli interventi di cui alla lett.a) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:
• a parti dell’attrezzatura a rete relativa al sistema stradale, ferroviario, aeroportuale, portuale, energetico, idrico, delle telecomunicazioni nonché alle opere necessarie per la difesa del suolo;
• ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori di modalità e alle interconnessioni delle reti con il sistema urbano;
• a interventi di rilevanza tale da costituire poli di attrazione quali: sedi di tribunali, strutture ospedaliere, università, centri congressuali, strutture polifunzionali per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc;
3. Gli interventi di cui alla lett.b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:
• a interventi pubblici quali:
• realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di aree produttive o di quartieri degradati;
• realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano;
• a interventi privati quali:
• realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie;
• realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di riqualificazione fisica e sociale dell’ambito considerato;
• gestione di attività no-profit;
• ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artisitico, sviluppo di artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da destinare ad altri usi.

Art.4
Soggetti promotori dei programmi
1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l’integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d’intesa con l’amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti..
2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da provincia e regione.
3. Nel territorio della regione Trentino Alto Adige la predetta funzione è posta in capo rispettivamente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
4. Ai fini dell’individuazione degli interventi e delle azioni di cui all’art.3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l’impegno a conseguire la suddetta coerenza.
6. Per l’espletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori possono costituire le società miste di cui all’art.22, lett.e) della legge 142/1990.

Art.5
Soggetti proponenti
1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:
a. enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
b. altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);
c. soggetti privati ( associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Art.6
Modalità di finanziamento
1. I finanziamenti di cui all’art.1, comma 1, fino all’importo massimo di quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:
a. alla copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica per la predisposizione dei programmi, fino all’importo massimo di un miliardo;
b. alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;
c. al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
d. agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.
2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dell’investimento complessivo.
3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere pubbliche o d’interesse pubblico.
4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità che i medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art.7
Documentazione da trasmettere
1. I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - e alla regione competente per territorio, corredati da:
a. opportuni studi di prefattibilità;
b. descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti (redatte sul modello che si allega sotto "A" al presente bando);
c. individuazione cartografica delle aree ricomprese nei programmi e localizzazione degli interventi previsti;
d. cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi a far data dalla sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all’art.11;
e. dimensione dell’investimento da attivare, con l’indicazione dei risultati attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
f. scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati all’attuazione dei programmi;
g. intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;
h. relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi con le strategie nazionali e con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.

Art 8
Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi da finanziare
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio la documentazione di cui all’art.7.
2. Nei successivi quattro mesi, con le modalità previste all’art.13, sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti all’art.10.
3. Nei successivi due mesi, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo d’intesa.
4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede all’impegno dei finanziamenti sull’apposito capitolo di bilancio.
5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono agli impegni dei finanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio.
6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle risorse finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in allegato la documentazione di cui al precedente articolo 7 e deve indicare:
a. la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese nei programmi;
b. la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui all’art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all’art.11 comporta l’automatica decadenza dal finanziamento concesso.
8. Per garantire un’efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell’accordo quadro di cui all’art.11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta del soggetto promotore.

Art.9
Finanziamento dell’assistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione
1. Al fine di pervenire all’accordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi in esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale provvede a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di cui all’art.6, comma 1, lett.a), nonché, qualora richiesto dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di cui allo stesso art.6, comma 1, lett.b).
2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti promotori sono definite nell’allegato "B" che fa parte integrante del presente bando.
3. Qualora i programmi comprendano interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e/o della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui al precedente comma 1, provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore, un anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti interventi.

Art.10
Valutazione dei programmi
1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a. capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura, con particolare riferimento all’attuazione di politiche per le pari opportunità;
b. capacità di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative e basate su logiche di risultato e, dall’altro lato, tecniche finanziarie innovative anche nell’utilizzo di risorse pubbliche;
c. presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che prevedono corrispettivi di gestione;
d. presenza nell’ambito territoriale considerato di indicazioni circa l’avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;
e. rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa degli interventi;
f. capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico;
g. capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura-sistema urbano in termini territoriali e ambientali;
h. congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali;
i. capacità di incidere sull’organizzazione del sistema della mobilità (agibilità dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.

Art.11
Accordo quadro
1. Entro dodici mesi dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui all’art.9, il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti sottoscrivono l’accordo quadro.
2. L’accordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito territoriale sono compresi i programmi, nonché dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.5, comma 1, lett.b), interessate all’attuazione dei programmi medesimi.
3. L’accordo quadro deve indicare:
a. le aree interessate dagli interventi dei programmi individuate tramite delibera del consiglio comunale, ai sensi dell’art.17, comma 59, della legge 127/97;
b. la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi;
c. l’impegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla puntuale applicazione dell’art.4 della legge 493/1993, così come modificato dall’art.2, comma 60, della legge 662/1996, anche ricorrendo alle conferenze di servizio di cui al precedente comma 3;
d. le attività e gli interventi da realizzare nonché la data di inizio e i relativi tempi di attuazione;
e. i soggetti responsabili dell’attuazione;
f. il funzionario delegato titolare della contabilità speciale vincolata ai sensi dell’art.10 del DPR 367/1994;
g. gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi o inadempienze;
h. i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;
i. le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie d’intervento;
j. le modalità per il monitoraggio.
4. L’accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l’inizio dei lavori degli interventi previsti nei programmi comporta la decadenza dal finanziamento concesso.
5. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l’ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di cui all’art.6 al netto delle somme già trasferite.
6. Qualora l’accordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere marittime e/o dalla Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente comma 5, ad accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.

Art.12
Gestione coordinata dei finanziamenti
1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione del programmi con la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui al precedente art.11 si applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del DPR 20 aprile n. 367 e dalla circolare n.77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro.

Art.13
Procedure per la valutazione dei programmi
1. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai soggetti promotori entro sessanta giorni dal termine di cui all’art.8, comma 1.
2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è effettuata entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1 dal Comitato di valutazione e selezione.
3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici,. è composto da:
a. un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
b. quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato;
c. quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata;
d. un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.
4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione dei programmi ricadenti nell’ambito del territorio della regione rappresentata, con esclusione di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto promotore ai sensi dell’art.4, comma 3.
5. La valutazione è finalizzata all’attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti così suddivisi:
a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;
b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per l’ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.
6. Le regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono gli indicatori di cui al precedente comma 5, lett. b).
7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla definizione degli indicatori di cui al comma 5, lett. b), i programmi sono valutati dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma 3 sulla base degli indicatori di cui al presente articolo con il punteggio parametrato a punti 100.
8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio di cui di cui al comma 5, lett. b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni, nonché il punteggio di cui al comma 5, lett. a) sulla base dei seguenti indicatori:
I Capacità dei programmi di garantire l’integrazione tra politiche settoriali: fino a 40 punti così suddivisi:
1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione di attrezzature di livello territoriale sia a rete che puntuali);
1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimenti finalizzati: alla realizzazione di interventi di bonifica di aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriale il cui ciclo di lavorazione ha comportato l’immissione di sostanze nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit);
1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili);
1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale: fino ad un massimo di 5 punti (capacità dei programmi di coordinare politiche locali o di compartecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata - patti territoriali, contratti d’area - ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative: punti 0,05 per ciascun miliardo di costo di investimento per la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata).
II Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria: fino a 20 punti:
2.1. percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ogni punto percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria);
2.2. percentuale dell’investimento da parte dei soggetti privati che partecipano all’attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell’investimento complessivo ( cfr. art.6,co.2) : fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dell’investimento complessivo);
2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente private: fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse esclusivamente private).
III Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse ( qualità della progettazione) fino a 20 punti: il punteggio è attribuito dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi sulla base della capacità dei programmi di rispondere alle macro-esigenze delle trasformazioni territoriali ( qualità ecologica-ambientale e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica - accessibilità e sicurezza; qualità morfologica o dei tessuti urbani - continuità e complessità) attraverso specifiche azioni progettuali ( valorizzazione delle emergenze naturali, eliminazione de detrattori ambientali; recupero e valorizzazione delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico; integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli spazi aperti; attrezzature a compenso contesto, flessibilità e polifunzionalità dei servizi; recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione dei caratteri morfologici del tessuto; assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie speciali).

Art.14
Modalità per l’ammissione a finanziamento
1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all’art.6, comma 1, sono così individuati:
a. per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;
b. i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento dei finanziamenti suddetti.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato di valutazione e selezione, a ciascun programma può essere assegnato un finanziamento superiore all’importo massimo previsto al comma 1 dell’art.6, ferme restando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell’art.1,